Appalti pubblici: il diritto del terzo dipendente ad un inquadramento superiore è autonomamente azionabile?

Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti non configura un vantaggio per il terzo lavoratore, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta, attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare.

Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18686/20, depositata il 9 settembre. La Corte d’Appello riconosceva ad un lavoratore, impiegato da una società per l’esecuzione di un contratto di appalto stipulato con la P.A., il diritto ad un inquadramento superiore e al relativo pagamento in suo favore delle differenze retributive . Avverso la decisione propone ricorso la società lamentando che la Corte territoriale non abbia svolto un accertamento in concreto delle mansioni svolte dal lavoratore e che non ci fosse nel contratto di servizio stipulato con la P.A. il requisito di vantaggio per il terzo” in difetto di una volontà univoca di tale attribuzione al lavoratore. La Cassazione, analizzando congiuntamente i motivi e ritenendoli fondati, pronuncia il principio di diritto secondo cui Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi , un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore , dipendente della prima, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l’obbligo dell’impresa, quale promittente, nei confronti dell’amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta , attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare . Alla luce di questo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 febbraio – 9 settembre 2020, n. 18686 Presidente Berrino – Relatore Balestrieri Fatti di causa Con sentenza 30 giugno 2016, la Corte d'appello di Napoli dichiarava il diritto di M.G. all'inquadramento nel quarto livello retributivo del CCNL del commercio relativo ai servizi e condannava ALES Arte Lavoro e Servizi s.p.a. al pagamento, in suo favore a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 6.793,87 oltre accessori così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la relativa domanda del lavoratore. Pur nella condivisa qualificazione dell'azione proposta dal lavoratore come di accertamento, non già di espletamento di mansioni superiori, ma del suo diritto ad inquadramento nel livello superiore, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, l'esistenza di uno specifico obbligo a ciò della sua datrice ALES s.p.a., originato dal rapporto contrattuale con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, recante una clausola di contratto, a norma dell'art. 1411 c.c., in favore del terzo lavoratore rimasto ad esso estraneo. In particolare, la Corte partenopea individuava un tale obbligo nell'art. 6, p.to 6.4 del contratto di appalto di servizi del 15 maggio 2000 della società con la Soprintendenza archeologica di Pompei, in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero, che ne esplicitava nell'art. 2 l'interesse, in quanto parte stipulante, alla sottoscrizione a carico di ALES s.p.a. società partecipata dallo stesso Ministero in misura del 30% e dal Ministero dell'Economia e del Tesoro per la parte residua con gli utenti interessati delle modalità inerenti la prestazione dei propri servizi, in esse comprese le unità dei lavoratori da utilizzare. Sicchè, costituiva suo obbligo la messa a disposizione del servizio di custodia e vigilanza del sito di idoneo personale organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi. Più specificamente, il punto 5 del progetto esecutivo allegato quale parte integrante del contratto di servizio individuava espressamente la presenza di un caposquadra e di cinque addetti per il servizio di vigilanza, con inquadramento dal quarto al terzo livello del CCNL del commercio relativo ai servizi. Con atto notificato il 29 dicembre 2015, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resisteva il lavoratore con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto l'inammissibilità, pure eccepita dalla società datrice nella sua memoria difensiva, dell'appello del lavoratore, in quanto generico in riferimento particolare alle doglianze contenute nei suoi capi A sul riconoscimento della qualifica di custode , B sull'applicazione del CCNL Commercio e la qualificazione del contratto di servizio quale contratto a favore di terzo, di censura esclusiva alle argomentazioni difensive di controparte al momento della costituzione nel giudizio di primo grado C sull'interpretazione giurisprudenziale di merito, di solo richiamo di precedenti giurisprudenziali a sè favorevoli D sull'interpretazione del Giudice di prime cure, di mero richiamo delle argomentazioni della sentenza impugnata, senza una loro confutazione specifica, nè intelligibile. 2. Esso è infondato. 3. In via di premessa, è noto che, quando con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non debba limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito abbia vagliato la questione, ma sia investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fondi, restando fermo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorchè l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto Cass. 10 settembre 2012, n. 15071 Cass. 28 novembre 2014, n. 25308 . La parte ricorrente ha quindi rispettato il principio di specificità, da osservare in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, anche qualora la Corte di cassazione esamini direttamente gli atti di causa Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170 Cass. 30 settembre 2015, n. 19410 Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771 , avendo adeguatamente trascritto per relationem i punti specifici e le pagine dell'atto d'appello oggetto di doglianza a pg. 9 del ricorso , così da consentire a questa Corte l'esercizio del proprio potere di giudice del fatto processuale. 3.1. Secondo indirizzo di legittimità consolidato, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, con affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o di redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero di trascrivere completamente o parzialmente la sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata Cass. s.u. 16 novembre 2017, n. 27199 Cass. 30 maggio 2018, n. 13535 . 3.2. Ebbene, il ricorso in appello del lavoratore risponde, ad un esame diretto di questa Corte, ai suddetti requisiti, per la chiara e più che adeguata prospettazione delle questioni e la chiara confutazione, in particolare al p.to sub C pgg. 6 e 7 dell'appello , delle ragioni argomentative del Tribunale p.to sub D, in particolare pgg. da 8 a 13 come anche la Corte territoriale ha ritenuto nella illustrazione e nello scrutinio dell'articolato motivo di censura così al primo capoverso dello Svolgimento del processo , a pg. 1 della sentenza . 4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2071,2095,2103 c.c. e art. 96 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL riguardante mansioni relative ad attività comportanti specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche , anzichè nel V livello attribuitogli per mansioni relative a lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite , corrispondente alle mansioni di custode presso la OMISSIS effettivamente svolte. E ciò senza alcun accertamento in concreto, ma sulla semplice base del Contratto di Servizio tra ALES s.p.a. e la Soprintendenza archeologica di OMISSIS , in particolare riferimento all'obbligo, assunto dalla prima nei confronti della seconda, di mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza, in tale sito, idoneo personale organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi, con la specifica individuazione al punto 5 del progetto esecutivo allegato di un caposquadra e di cinque addetti per il servizio di vigilanza, inquadrati dal quarto al terzo livello del CCNL contratto estraneo alla contrattazione collettiva, cui in via esclusiva è rimesso l'inquadramento del personale nell'impresa e che in esso la società si era pure riservata di mutare nell'ambito del vigente CCNL. 5. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c., per inesistenza nel Contratto di servizio stipulato tra ALES s.p.a. e la Soprintendenza archeologica di OMISSIS dei requisiti di vantaggio per il terzo , in difetto di una volontà inequivoca di tale attribuzione al lavoratore in particolare riferimento al tenore del punto 5 del progetto esecutivo allegato, di previa individuazione delle figure professionali prevedibilmente utilizzate dalla società per lo svolgimento del servizio richiesto, in considerazione delle peculiarità dei luoghi di interesse storico-artistico interesse dello stipulante la Sopraintendenza alla pattuizione in favore del terzo, non individuabile nella fruizione di una prestazione lavorativa di un certo livello qualitativo in quanto di natura pubblica generale, dovendo l'interesse invece essere strettamente personale jure proprio , così da potere, nell'ipotesi di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, pretendere in proprio favore la prestazione promessa dalla società ossia l'inquadramento promesso ai lavoratori , ai sensi dell'art. 1411 c.c., comma 3. 6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 7. Oggetto dell'odierna controversia è l'esistenza o meno del diritto del lavoratore all'inquadramento nel IV livello del CCNL riguardante mansioni relative ad attività comportanti specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche , anzichè nel V livello attribuitogli per mansioni relative a lavori qualificati per la cui esecuzione siano richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite . Tale diritto risiederebbe, secondo la Corte territoriale a prescindere da ogni accertamento in ordine alle mansioni effettivamente svolte, in uno specifico obbligo assunto dalla sua datrice con la Soprintendenza archeologica di omissis , in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, che in particolare all'art. 2 ne esprimeva l'interesse, in quanto parte stipulante, alla sottoscrizione a carico di ALES s.p.a. società partecipata dallo stesso Ministero in misura del 30% e dal Ministero dell'Economia e del Tesoro per la parte residua con gli utenti interessati delle modalità inerenti la prestazione dei propri servizi, in esse comprese le unità dei lavoratori da utilizzare. Sicchè, in virtù del contratto di appalto di servizi stipulato con la Soprintendenza il 15 maggio 2000, e segnatamente dell'art. 6, essa si obbligava a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza del sito idoneo personale organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi p.to 6.4 , individuando espressamente la presenza di un caposquadra e di cinque addetti per il servizio di vigilanza, con inquadramento dal quarto al terzo livello del CCNL del commercio relativo ai servizi p.to 5 del progetto esecutivo, allegato quale parte integrante del contratto di servizio . Il diritto del lavoratore sarebbe pertanto fondato sul detto rapporto contrattuale tra la Soprintendenza archeologica di omissis , in qualità di parte committente stipulante e ALES s.p.a., quale appaltatrice datrice promittente, recante una clausola di contratto, in favore del lavoratore medesimo quale terzo, ad esso estraneo, a norma dell'art. 1411 c.c 7.1. Giova allora preliminarmente ribadire come il contratto a favore di terzo sia ritenuto da autorevole dottrina una sottocategoria del contratto di scambio necessariamente a due sole parti , per l'inserzione appunto di un terzo soggetto, estraneo al contratto, che diviene destinatario, ossia creditore, di una prestazione così realizzando una delle ipotesi di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra le sole parti stipulanti, a norma dell'art. 1372 c.c. nei confronti della parte promittente. E questa, prima ancora che nei confronti del terzo, è obbligata nei confronti della parte stipulante, promotrice dell'obbligazione della promittente, divenendone a titolo diverso creditrice. E' quindi decisivo, per una corretta qualificazione del rapporto contrattuale trilatero, sottolineare come il promittente resti obbligato in una duplice direzione verso lo stipulante ad adempiere verso il terzo, con la conseguenza che, non adempiendo nei suoi confronti, sia considerato inadempiente anche verso lo stipulante medesimo e nei confronti del terzo, titolare di una prestazione patrimoniale che, a norma dell'art. 1411 c.c., comma 2, è diretta e non il risultato meramente riflesso o mediato della prestazione dovuta dal promittente allo stipulante. Sicchè, il diritto che il terzo acquisisce trae la propria origine da quello che lo stipulante acquista, in base al contratto, verso il promittente tuttavia, sebbene discenda da quello, è un diritto proprio, per l'assunzione da parte del promittente di un obbligo di prestazione verso il terzo direttamente e di contenuto autonomo. Questo spiega perchè il beneficio per il terzo debba essere intenzionale, ossia consapevolmente assunto dalle parti quale oggetto di un deliberato proposito. Con ciò esso si distingue dalle situazioni nelle quali un vantaggio per il terzo per lo più economico nasca soltanto casualmente, o indirettamente, quando le parti non si siano prefigurate di giovare al terzo e di attribuirgli un diritto soggettivo in tale caso avendo il terzo un mero interesse a godere del vantaggio e a conservarlo, ma non una pretesa fondata su un diritto soggettivo. Ed è insegnamento giurisprudenziale di legittimità consolidato che, nel contratto a favore di terzo, il diritto di questo sia autonomo rispetto a quello dello stipulante e possa pertanto essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità di intervento in giudizio dello stipulante, azionando nei confronti del primo il diritto alla realizzazione del suo credito Cass. 18 settembre 2008, n. 23844 . E che, proprio per questa ragione non sia sufficiente, per la configurabilità di un contratto a favore di terzo, che questi riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma sia necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma Cass. 4 ottobre 1994, n. 8075 Cass. 19 agosto 1997, n. 7693 Cass. 25 gennaio 2018, n. 1865 . Peraltro, il contratto a favore di terzo può non esaurire il proprio contenuto nella prestazione in suo favore, ma questa costituire soltanto una parte accessoria di quello, come si verifica appunto in presenza di una clausola in favore del terzo nell'ambito di un diverso contratto di appalto di servizi, come nel caso di specie tra le parti stipulante e promittente. 7.2. Ebbene, l'istituto della clausola in favore del terzo appartiene all'ordinamento lavoristico sub specie di clausola sociale ed è esplicitamente normata, quale obbligo dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche L. n. 300 del 1970, art. 36 . Ed infatti, la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la cosiddetta clausola sociale che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria alla stregua di clausola a favore di terzo Cass. 25 luglio 1998, n. 7333 , posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto , bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto. Nello stesso senso, si è affermato che la previsione dell'art. 17 del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411 c.c., comma 1, è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva Cass. 5 giugno 1981, n. 3640 Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834 . E più recentemente si è ritenuto, a riguardo della clausola del contratto di appalto, in virtù della quale un Consorzio si sia impegnato nei confronti del committente ad assicurare non solo la prestazione contrattuale attraverso le cooperative associate, ma si sia specificamente impegnato ad assicurare al personale dipendente adibito alle attività oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti nazionali di lavoro applicabili tale garanzia non potendo che riguardare i dipendenti delle consorziate esecutrici dell'appalto avendo, infatti, la clausola un contenuto specifico che, precisando l'oggetto dell'impegno assunto, vale ad obbligare giuridicamente il promittente non solo ad una influenza verso le consorziate al rispetto degli standards di lavoro, ma anche ad una responsabilità diretta per il caso che le consorziate non rispettino le condizioni economiche e normative pattuite. E recando detta clausola l'impegno in favore del personale comunque adibito alle attività oggetto del contratto di appalto, in tal modo rendendo irrilevante che detto personale sia dipendente da soggetti interposti quali nel caso le cooperative consorziate , essendo comunque il consorzio che esegue l'appalto aggiudicatosi per il tramite delle consorziate e di cui ha percepito il corrispettivo tenuto alla garanzia derivante dalla clausola sociale, ove il datore di lavoro non assicuri il rispetto delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo applicabile al settore Cass. 8 settembre 2014, n. 18860 nello sesso senso Cass. 29 settembre 2015, n. 19299 . 7.3. Ebbene, nel caso di specie deve essere ribadito che ALES s.p.a., in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, si è obbligata nei confronti della Soprintendenza archeologica di omissis , con l'art. 6 del contratto di appalto di servizi stipulato il 15 maggio 2000 a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza del sito idoneo personale organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi p.to 6.4 , individuando espressamente la presenza di un caposquadra e di cinque addetti per il servizio di vigilanza, con inquadramento dal quarto al terzo livello del CCNL del commercio relativo ai servizi p.to 5 del progetto esecutivo . Ma un tale impegno è il frutto di una pattuizione tra le due parti diretta a definire lo standard qualitativo del servizio da realizzare, esigente la presenza di figure professionali adeguate alla peculiarità dei luoghi, di particolare pregio storico e artistico, attraverso l'assunzione di dipendenti di livello non inferiore al terzo e quarto livello del CCNL del commercio relativo ai servizi, anche attraverso una formazione preventiva dei lavoratori destinati a tale compito. Non risulta invece che, per ciò solo, ALES s.p.a. si sia con il contratto in parola, oltre che con la Sopraintendenza committente, al tempo stesso obbligata nei confronti del terzo lavoratore, rendendolo titolare di una prestazione patrimoniale diretta così da attribuirgli, in base al contratto, un diritto che egli possa autonomamente azionare nei suoi confronti di datrice di lavoro promittente, in assenza di un diritto proprio del lavoratore in tale senso. Nè tanto meno è configurabile un vantaggio per il terzo, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito distinto, come detto, da situazioni di vantaggio casuale o indiretto foriere di un mero interesse a godere del vantaggio e a conservarlo , non essendosi le parti proposte di giovare al terzo nè di attribuirgli un diritto soggettivo, su cui fondare una pretesa tutelabile in giudizio. Ed infatti, la Corte territoriale ha postulato, sulla base di una mera petizione di principio, il diritto del lavoratore al superiore inquadramento per effetto del suindicato impegno di ALES s.p.a. nei confronti della Soprintendenza archeologica di omissis in particolare, al terz'ultimo e quart'ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza , senza individuare l'inequivoca volontà delle due parti di attribuirgli la titolarità di una prestazione patrimoniale diretta, autonomamente azionabile siccome fondata su un diritto proprio e, prima ancora, neppure la sua sussistenza. 7.4. Dalle argomentazioni svolte discende allora l'accoglimento dei due motivi congiuntamente esaminati, comportanti l'accertamento da parte del giudice di rinvio delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore sulla base del seguente principio di diritto Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un'impresa appaltatrice assuma nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della prima, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l'obbligo dell'impresa, quale promittente, nei confronti dell'amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta, attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare . 8. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., per erronea esclusione della prescrizione di ogni eventuale somma spettante al lavoratore in epoca anteriore al 21 settembre 2004, quinquennio antecedente la data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio 21 settembre 2009 , in assenza di alcun atto interruttivo tale non essendo come invece ritenuto dalla Corte territoriale la raccomandata del 9 novembre 2007, di richiesta da parte del lavoratore di esperimento del tentativo di conciliazione, in assenza della formulazione di alcuna pretesa economica nei confronti della società datrice e pertanto senza effetto di costituzione in mora. 9. Esso è infondato. 10. Secondo insegnamento giurisprudenziale di legittimità consolidato è stato affermato, in tema di prescrizione con riferimento all'idoneità ad acquisire efficacia interruttiva, che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione che è caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora , ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, così dovendosi interpretare estensivamente l'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dell'art. 2934 c.c. Cass. 12 luglio 2006, n. 15766 Cass. 18 gennaio 2018, n. 1166 . Quand'anche, tuttavia, si ritengano necessarie l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, per la manifestazione dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora Cass. 14 giugno 2018, n. 15714 , la Corte territoriale ha comunque accertato l'idoneità della lettera 7 novembre 2007 ad interrompere la prescrizione al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza . E ciò secondo un'interpretazione della richiesta di esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione, in essa contenuta, insindacabile in sede di legittimità, in assenza di alcuna denuncia di violazione di canoni ermeneutici, tanto meno con indicazione dei criteri interpretativi violati, meramente enunciati nel loro tenore letterale, nè specificazione delle ragioni e del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione Cass. 14 giugno 2006, n. 13717 Cass. 21 giugno 2017, n. 15350 . 11. Dalle superiori argomentazioni discende l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettati gli altri cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma.