Il rimborso forfettario delle spese generali rientra nelle spese giudiziali

Il rimborso forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza. Quest'ultima si ritiene infatti implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Così la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 17076/20, depositata il 13 agosto. Nell’ambito di una controversia insorta tra il Fallimento di una S.r.l. ed un lavoratore per i crediti da questo azionati per retribuzioni e TFR non corrisposti, è giunta all’attenzione della Suprema Corte la questione relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.l. n. 1/2012 e 13, comma 6, l. n. 247/2012 , per erronea condanna della curatela, con la rifusione delle spese del giudizio, al rimborso delle spese generali in misura del 12,50%, non più in vigore all'epoca della statuizione marzo 2014 , per l'abrogazione delle tariffe professionali ed in assenza di loro previsione dal d.m. Giustizia 140/2012. La doglianza viene ritenuta priva di fondamento in quanto il Tribunale risulta aver correttamente applicato il d.m. 20 luglio 2012, n. 140, di attuazione dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, secondo cui i nuovi parametri di commisurazione dei compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/12 . In altre parole, i parametri di cui al c.m. n. 55/2014 trovano applicazione in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale avvenga successivamente all’entrata in vigore dello stesso d.m. e si riferisca al compenso professionale spettante per una prestazione non ancora completata, ma già iniziata e inizialmente svolta nella vigenza delle precedenti tariffe. In tali casi infatti spetta al difensore anticipatario il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del compenso totale art. 2, comma 2, d.m. cit. . Nel caso di specie la liquidazione del rimborso per spese generali è correttamente avvenuta secondo l’art. 13, comma 10, l. n. 247/2012, secondo cui oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta [ ] sia in sede di liquidazione giudiziale [ ] una somma per il rimborso delle spese forfettarie , rimesso al decreto ministeriale del comma 6 dello stesso articolo appunto d.m. 55/2014, entrato in vigore dopo la liquidazione del Tribunale , soltanto nella sua misura massima. Precisa infatti il Collegio che, come prevede l’art. 1, comma 2, d.m. n. 140/2012 non sono comprese nei compensi le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario, per la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell'attività professionale svolta per il cliente . In conclusione, il rimborso cd. forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali , la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza questa dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente cfr. Cass. Civ. n. 13693/18 . Il ricorso viene in definitiva rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 13 febbraio – 13 agosto 2020, n. 17076 Presidente Nobile – Relatore Patti Rilevato che 1. con decreto 13 marzo 2014 comunicato il 18 marzo 2014 , il Tribunale di Treviso, in accoglimento della sua opposizione, a norma dell'art. 98 L. fall., avverso lo stato passivo del Fallimento Velo s.r.l. già s.p.a. dal quale era stato escluso il credito di Euro 20.345,00, ammetteva ad esso Fr. Fo. in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751bis n. 1 c.c. per tale credito, di cui Euro 13.924,00 per retribuzioni e Euro 6.421,00 per T.f.r., oltre rivalutazione fino all'esecutività dello stato passivo e interessi legali fino al primo riparto utile 2. esso escludeva l'efficacia dell'accordo sindacale del 31 agosto 2012, a sensi dell'art. 411 c.p.c. della lavoratrice e di tutti gli altri dipendenti con la datrice Velo s.p.a., di sua liberazione dall'obbligo di pagamento di T.f.r., ferie, permessi e rateo di tredicesima mensilità maturati e residui all'epoca del loro trasferimento alle imprese controllate Velo Engineering s.r.l. Velo Automation s.r.l., Officine Velo Antonio , affittuarie dei rami d'azienda della prima con prosecuzione dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze, per effetto della risoluzione dei contratti di affitto, comportante la retrocessione di tutti i lavoratori alla società affittante, poi dichiarata fallita 3. il Tribunale riteneva l'autonomia della vicenda circolatoria regressiva dei rami d'azienda affittati rispetto all'accordo di liberazione suindicato e regolati i suoi effetti sui rapporti ritrasferiti in base all'art. 2112 c.c. con il conseguente onere di pagamento dei debiti suddetti, non estinti dalle imprese affittuarie, a carico della società retrocessionaria. Esso escludeva poi i crediti contributivi nei confronti dell'Inps, per difetto di legittimazione del lavoratore e la mancanza di prova del credito contributivo, in ordine tanto all'an che al quantum, verso il Fondo integrativo 4. avverso tale decreto il Fallimento ricorre per cassazione con cinque motivi, cui il lavoratore resiste con controricorso 5. il ricorso, in origine erroneamente iscritto a ruolo come successivo a quello iscritto al n. R.G. 10614/14, è stato distintamente iscritto all'attuale, come da ordinanza di questa Corte del 21 novembre 2019 e quindi, in esito a rinvio a nuovo ruolo per l'incombente, rifissato all'odierna adunanza camerale 6. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c. Considerato che 1. il Fallimento ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, quale, nell'accordo sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. accanto alla liberazione da parte del lavoratore dell'affittante Velo s.p.a. dalle obbligazioni in esso indicate, la rinuncia alla sua solidarietà, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nei confronti dell'affittuaria Velo Engineering s.r.l. relativamente ad ogni obbligazione derivante dai precorsi rapporti di lavoro con Velo s.p.a., con la conseguente regolazione contrattuale, espressamente pattuita dai lavoratori, e non in base alla norma di legge citata per effetto della suddetta rinuncia , della retrocessione del ramo d'azienda, fisiologica in un trasferimento temporaneo, quale l'affitto primo motivo 1.1. il motivo è infondato 1.2. il fatto è stato esaminato dal Tribunale in riferimento all'accordo sindacale in oggetto, proprio per la parte relativa al suo effetto sulla retrocessione del ramo di azienda, a seguito dell'inadempimento dalla società affittuaria ai debiti dell'affittante trasferiti al p.to 2 di pgg. 3 e 4 del decreto 1.3. ma esso è pure privo di decisività, per la nullità della rinuncia alla solidarietà in oggetto 1.4. infatti, al contrario del consenso che il lavoratore può prestare alla liberazione del cedente o affittante, a norma dell'art. 2112, penultimo comma c.c. dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro al tempo del trasferimento, cui sarebbe tenuto in solido con il cessionario così reso esclusivo responsabile , con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. art. 2112, secondo comma, ut. pt. c.c. , altrettanto non può avvenire per la rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà dell'affittante, al momento di retrocessione dell'azienda o di suo ramo, ai sensi dell'art. 2112, penultimo comma, ultima parte c.c. , per le obbligazioni inadempiute dall'affittuario, non soltanto già dell'affittante anteriori al trasferimento e non estinte dall'affittuario, come nel caso di specie , ma anche proprie dell'affittuario rimasto inadempiente, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2112 c.c. anche nell'ipotesi di circolazione regressiva dell'azienda Cass. 4 settembre 2003, n. 12909 Cass. 26 luglio 2011, n. 15255 Cass. 1 ottobre 2018, n. 23765 1.5. ciò è precluso dalla nullità di eventuali rinunce, anche in forma di conciliazioni in sede giudiziale, amministrativa o sindacale secondo il rinvio dell'art. 2113, ultimo comma c.c. , per l'indisponibilità dal lavoratore rinunciante di diritti che non siano già maturati né acquisiti al suo patrimonio, ma ancora in via di maturazione o addirittura come appunto nel caso di specie destinati a sorgere solo in futuro con la conseguente nullità dell'atto di rinuncia, siccome diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo Cass. 26 maggio 2006, n. 12561 Cass. 8 settembre 2011, n. 18405, in specifico riferimento ad invalidità della rinunzia dei lavoratori, con verbale di conciliazione, ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato e così pure del diritto di chiedere l'accertamento della sua effettiva natura dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro 2. il Fallimento deduce poi violazione degli artt. 112, 99 c.p.c. per ammissione allo stato passivo del Fallimento dell'intero credito richiesto, senza una pronuncia sull'eccezione della curatela di nullità del ricorso in opposizione, meramente ripropositivo della richiesta di ammissione dei medesimi crediti, senza specificazione in riferimento alle voci, in particolare per ritenute previdenziali, escluse in sede di verifica secondo motivo 2.1. il motivo è infondato 2.2. occorre in via di premessa evidenziare il suo difetto di specificità, per la mancata trascrizione del contenuto della domanda di insinuazione, così da consentire a questa Corte una compiuta verifica in ordine all'effettiva sua ampiezza e formulazione in violazione della prescrizione di adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. di indicazione puntuale nel ricorso anche degli atti processuali su cui si fonda e di trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, con la specificazione della sede in cui gli stessi siano rinvenibili e la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame Cass. 23 marzo 2010, n. 6937 Cass. 16 marzo 2012, n. 4220 Cass. 19 agosto 2015, n. 16900 2.3. la denunciata omissione di pronuncia deve poi essere esclusa per l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione di nullità Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 Cass. 13 agosto 2018, n. 20718 , di cui il Tribunale ha dato espressamente conto all'ultimo capoverso di pg. 2 del decreto 3. il Fallimento deduce poi vizio del decreto, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per il riconoscimento in dispositivo di un importo corrispondente ai contributi previdenziali, esclusi in parte motiva terzo motivo 3.1. il motivo è inammissibile 3.2. esso non ha rispettato, nella sua formulazione, il paradigma legale stabilito per la devoluzione delle questioni in sede di legittimità, neppure avendo il Fallimento ricorrente specificato le norme di diritto asseritamente violate, senza considerare la struttura del giudizio di cassazione, a critica circoscritta, delimitata e vincolata dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, qui assente, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito Cass. 3 luglio 2008, n. 18202 Cass. 14 maggio 2018, n. 11603 4. il Fallimento deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per erronea statuizione sulle spese, poste a carico della curatela nonostante la soccombenza del lavoratore sulle domande relative ai contributi previdenziali obbligatori e complementari quarto motivo 4.1. anch'esso è infondato 4.2. in sede di legittimità non è sindacabile la statuizione sulle spese, di spettanza del giudice di merito e qui succintamente motivata per la sostanziale soccombenza del Fallimento con il solo limite di violazione del principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, nel potere discrezionale del giudice di merito, dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi Cass. 19 giugno 2013, n. 15317 Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421 Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502 4.3. nel caso di specie tale ipotesi non ricorre, posto che anzi la curatela è risultata prevalentemente soccombente 5. il Fallimento deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 9 D.L. 1/2012 e 13, sesto comma L. 247/2012, per erronea condanna della curatela, con la rifusione delle spese del giudizio, al rimborso delle spese generali in misura del 12,50%, non più in vigore all'epoca della statuizione marzo 2014 , per l'abrogazione delle tariffe professionali, in assenza di loro previsione dal D.M. Giustizia 140/2012, di disciplina della liquidazione da un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate spese generali quindi ripristinate dall'art. 13 L. 247/2012 condizionatamente all'emanazione di un D.M., poi entrato in vigore D.M. 10 marzo 2014, n. 55 il 2 aprile 2014 quinto motivo 5.1. il motivo è infondato 5.2. il Tribunale ha correttamente applicato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, di attuazione dell'art. 9, secondo comma D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, n. 27, secondo cui i nuovi parametri di commisurazione dei compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata Cass. s.u. 12 ottobre 2012, n. 17405 Cass. 2 luglio 2015, n. 13628 5.3. i nuovi parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, essendo in tali casi dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, secondo comma del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione Cass. 19 ottobre 2016, n. 21205 5.4. nel caso di specie, la liquidazione del rimborso per spese generali è stato conforme alla normativa vigente, siccome spettante ai sensi dell'art. 13, decimo comma L. 247/2012 Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta sia in sede di liquidazione giudiziale una somma per il rimborso delle spese forfettarie , rimesso al decreto ministeriale del sesto comma dello stesso articolo appunto D.M. 55/2014, entrato in vigore dopo la liquidazione del Tribunale , soltanto nella sua misura massima. Non sono infatti comprese, a norma dell'art. 1, secondo comma D.M. 140/2012, nei compensi le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario per la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell'attività professionale svolta per il cliente in particolare le spese cd. generali o forfettarie sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza prova di averle sostenute. Ed è consolidato il principio, secondo cui il rimborso cd. forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza questa dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente Cass. 30 maggio 2018, n. 13693, proprio in riferimento al periodo di vigore del D.M. 140/2012, con richiamo di precedenti conformi in motivazione 6. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.