La Cassazione chiarisce la totalizzazione europea dei contributi previdenziali

Un lavoratore italiano, avendo acceso posizioni contributive sia in Italia che presso l’ente internazionale nel quale ha lavorato e non avendo l’INPS stipulato alcun accordo che consenta il trasferimento dei contributi versati, chiede di cumulare, ottenendo un pro rata italiano, tali contributi a quelli versati presso l’ente e dai quali è scaturita la pensione di anzianità erogata.

Il lavoratore conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale dichiarando di aver lavorato per un ente a statuto internazionale precisamente l’E.S.A. , in Italia e presso la sede di Parigi. Aveva, dunque, costituito presso l’INPS una posizione contributiva, mentre presso il sistema pensionistico dell’E.S.A. erano stati versati ulteriori contributi il lavoratore aggiungeva di essere titolare di pensione di anzianità a carico del regime pensionistico dell’E.S.A. e di aver vanamente chiesto all’INPS la liquidazione di un pro rata della stessa pensione. La domanda era stata respinta dall’Istituto, pertanto il lavoratore chiedeva che il Tribunale riconoscesse il suo diritto alla cd. totalizzazione dei contributi versati presso l’INPS con quelli accreditati presso l’E.S.A Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello rigettava l’appello dell’INPS, che ricorre in Cassazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia fatto errata applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia C-233/12 in quanto, nel caso di specie, vi è una radicale differenza dei presupposti rispetto a quelli relativi alla fattispecie esaminata dalla CGUE. Tale decisione, infatti, ha affermato che l’art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione ha compiuto presso un’organizzazione internazionale, situata nel territorio di altro stato membro, ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia . Nel caso di specie, invece, la prestazione è una pensione di anzianità e non di vecchiaia ed il lavoratore, poi, ha già conseguito la pensione autonoma a carico dell’ente internazionale. Ha infine maturato un’anzianità contributiva presso l’INPS di oltre 20 anni. Manca, dunque, il presupposto del rischio di sterilizzazione della contribuzione versata che è la ratio della totalizzazione. La fattispecie in esame non rientra infatti nell’ambito di applicazione della totalizzazione europea, giacché la stessa è rivendicata al fine non di ottenere il diritto a pensione, ma di incrementare una pensione anticipata già ottenuta in via autonoma . Resta solo da verificare se il diritto ad ottenere il pro rata italiano debba derivare dall’applicazione dell’art. 45 TFUE ed evitare così la discriminazione ai danni del contro ricorrente. Al riguardo, i Supremi Giudici affermano che la circostanza che il lavoratore ha lasciato la propria occupazione in Italia per spostarla all’estero, non gli ha procurato l’impossibilità di ottenere un trattamento pensionistico di vecchiaia, né che i contributi versati in Italia restassero a fondo perduto dunque, non si è verificata la situazione di discriminazione di cui sopra. E il ricorso, in definitiva, viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 5 agosto 2020, n. 16721 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa 1. G.G. ha convenuto l’INPS dinanzi al Tribunale di Torino esponendo di aver lavorato per l’European Space Agency E.S.A. , ente a statuto internazionale, in Italia dal 1.1.1968 al 31.8.1989 e presso la sede di Parigi dal 1.7.1989 al 31.12.2007. Aveva, dunque, costituito presso l’INPS una posizione contributiva di 1079 contributi settimanali pari a 20 anni e 9 mesi , mentre presso il sistema pensionistico dell’E.S.A. erano stati versati contributi pari a 18 anni e 7 mesi il ricorrente aggiungeva di essere titolare di pensione di anzianità a carico del regime pensionistico dell’E.S.A. dal 1.1.2008 e di aver vanamente chiesto all’INPS la liquidazione di un pro rata della stessa pensione, rapportato alle 1079 settimane di contribuzione versata in Italia. 2. Poiché la domanda era stata respinta dall’Istituto per mancanza di uno specifico accordo con l’Ente Spaziale, concludeva chiedendo che il Tribunale riconoscesse il suo diritto alla cd. totalizzazione dei contributi versati presso l’INPS con quelli accreditati presso l’E.S.A 3. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Torino, anche in considerazione, oltre che della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea citata dal primo giudice, della sentenza della stessa Corte resa nella causa Gardella/INPS del 6 agosto 2013, ha rigettato l’appello dell’INPS ravvisando il principio secondo il quale anche l’ipotesi in cui un cittadino Europeo accetti un impiego presso una organizzazione internazionale, prestando lavoro fuori dal proprio stato di origine, rientra nella previsione dell’art. 45 TFUE, con la conseguenza che, posto che nè il TFUE nè i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati, va applicato il principio della totalizzazione Euro unitaria previsto dai citati regolamenti. Disconoscere, in tal caso, il diritto alla totalizzazione realizzerebbe, ad avviso della Corte territoriale, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. 4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo. G.G. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 45 e 48 TFUE, in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-233/12, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia fatto errata applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia citata in quanto, nel caso di specie, vi è una radicale differenza dei presupposti in fatto rispetto a quelli relativi alla fattispecie esaminata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tale decisione, infatti, ha affermato che l’art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione ha compiuto presso un’organizzazione internazionale, situata nel territorio di altro stato membro, ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia. Così, un lavoratore come il ricorrente della causa principale, una volta che abbia raggiunto l’età pensionabile, per avere diritto alla pensione di vecchiaia, deve poter chiedere la totalizzazione dei periodi di lavoro in Italia e di quelli riguardanti l’impiego presso l’organizzazione internazionale. 2. Nel caso di specie, invece, la prestazione di cui si discute è una pensione di anzianità e non di vecchiaia ed il G. , a fronte dell’attività prestata presso l’ESA, ha già conseguito la pensione autonoma a carico della stessa organizzazione internazionale. Ancora, il G. ha maturato presso l’INPS un’anzianità contributiva di oltre venti anni, sufficiente a fondare il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento del 65 anno di età 19.12.2012 , come aveva riconosciuto l’Istituto nel respingere la domanda di pensione di anzianità. In sostanza, manca il presupposto del rischio di sterilizzazione della contribuzione versata che è la ratio della totalizzazione. L’Istituto rileva, infine, che comunque i periodi di lavoro svolti presso l’ESA, attesa l’assenza di una convenzione con l’Italia, possono essere riscattati in Italia ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 51, comma 2. 3. Preliminarmente, va affermata la tempestività del ricorso per cassazione, posto che la notificazione della sentenza impugnata è avvenuta il 9 maggio 2014, il giorno 8 luglio 2014 il ricorrente ha consegnato all’Ufficiale giudiziario il ricorso per la notifica e quest’ultimo, nella relata di notifica stesa in calce, ha attestato di aver notificato mediante spedizione postale di copia conforme all’originale, con plico spedito a mezzo raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 149 c.p.c., dall’ufficio postale di U.P. Roma Prati. Ritirato l’originale del ricorso notificato, prima della consegna dell’avviso di ritorno, l’Istituto ha depositato il ricorso presso la cancelleria di questa Suprema Corte. Il 2 ottobre 2014 una volta ottenuta la restituzione del plico non recapitato per l’erronea indicazione dell’indirizzo sulla busta ad opera dell’ufficiale giudiziario come attestato dall’ufficiale postale il 21 luglio 2014 ha provveduto a richiedere il rilascio di ulteriore copia che è poi stata avviata alla notifica il 13 ottobre 2014, con effettiva notifica avvenuta il 20 ottobre 2014. 4. Da tale sequenza si evince che tra la data in cui il ricorrente ebbe conoscenza del negativo ed incolpevole esito negativo della prima notifica, indicata senza contestazioni nel 2 ottobre 2014, e la data della richiesta di nuova notifica 13 ottobre 2014 sono trascorsi undici giorni, termine giudicato ragionevole per la ripresa del procedimento notificatorio dalla sentenza SS.UU. n. 14594 del 2016, secondo la quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 5. Nel merito, il ricorso è fondato. L’INPS sostiene che la situazione prospettata dal contro ricorrente non sia assimilabile a quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-233/12 Gardella , con la conseguenza che la sentenza impugnata ha accolto la domanda senza che la stessa sia fondata su alcun reale fondamento giuridico. 6. Si tratta di verificare l’applicabilità al caso di specie della disciplina Euro unitaria in punto di totalizzazione previdenziale, costituita essenzialmente dal fondamentale Regolamento n. 1034/1971, oggetto di numerosi aggiornamenti ed integrazioni ed ora confluito nel Regolamento applicativo n. 987 del 2009. 7. Il lavoratore italiano, avendo acceso posizioni contributive sia nel proprio Stato che presso il sistema pensionistico dell’ESA organizzazione internazionale, non soggetta al diritto degli Stati membri o al diritto dell’Unione Europea, nata da convenzione istitutiva, firmata a Parigi il 30 maggio 1975, ratificata dall’Italia con L. 9 giugno 1977, n. 358 , e non avendo l’INPS stipulato alcun accordo che consenta il trasferimento dei contributi versati, chiede di cumulare comunque, ottenendo un pro rata italiano, tali contributi a quelli versati presso l’ESA e dai quali è scaturita la pensione di anzianità erogata dall’Agenzia medesima. 8. I profili problematici derivanti dalla limitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2 Regolamento n. 883/2004 ai soggetti ai quali si applica la legislazione di uno o più Stati membri, nonché dalla circostanza che l’ESA non è istituzione Europea e che non esiste una convenzione tra Unione Europea ed ESA, che avrebbero potuto giustificare l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa Europea in materia di totalizzazione, sono stati risolti e superati da ultimo dalla sentenza della Corte giustizia UE sez. V, 04/07/2013, n. 233, di cui la sentenza impugnata ha fatto piena applicazione. 9. Tale sentenza, infatti, ha ricordato che per giurisprudenza costante,” . il cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 45 TFUE. Il cittadino dell’Unione che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine e che abbia accettato un impiego in un’organizzazione internazionale rientra anch’esso nell’ambito di applicazione di tale disposizione v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2006, Oberg, C-185/04, Racc. pag. 1-1453, punti 11 e 12 nonché la giurisprudenza citata ”. 10. Il riconoscimento della qualità di lavoratore ai fini dell’ambito di applicazione dell’art. 45 TUEF e della disciplina regolamentare a tale qualità connessa, tuttavia non è sufficiente a giustificare l’accoglimento della pretesa. 11. Infatti, la stessa giurisprudenza della CGUE CGUE Sez. VIII 5 dicembre 2019 n. 398 ha chiarito che nè il TFUE nè i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 hanno previsto nè prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati, ma prevedono il principio della totalizzazione dei periodi, come emerge dall’art. 48 TFUE quale attuato da detti regolamenti. 12. Inoltre, la medesima pronuncia ha pure chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 6 del regolamento n. 883/2004. Detto articolo, dal titolo Totalizzazione dei periodi , prevede infatti, ai fini della determinazione dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, che uno Stato membro tenga conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri. 13. La fattispecie qui in esame non rientra nell’ambito di applicazione della totalizzazione Europea, giacché la stessa è rivendicata al fine non di ottenere il diritto a pensione, ma di incrementare una pensione anticipata già ottenuta in via autonoma. 14. Resta, dunque, da verificare se il diritto ad ottenere il pro rata italiano debba derivare dall’applicazione dell’art. 45 TFUE, al fine di evitare la discriminazione ai danni del contro ricorrente. 15. Tale esigenza era quella emersa nella fattispecie esaminata dalla sentenza CGUE Gardella e che ha indotto la Corte a ritenere che l’art. 45 TFUE e l’art. 6 Reg. n. 883/2004 impediscono il pregiudizio derivante alle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, i cui periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungono il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione e perdano la possibilità di beneficiare di una prestazione di vecchiaia alla quale esse avrebbero avuto diritto se non avessero accettato un impiego, in un altro Stato membro, presso un’organizzazione internazionale. 16. La fattispecie sottesa al rinvio pregiudiziale era, infatti, quella del funzionario dell’Ufficio Europeo dei Brevetti che aveva chiesto all’INPS di trasferire al regime previdenziale dell’UEB il capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati durante i periodi di lavoro in Italia al fine di ottenere la pensione altrimenti non ottenibile. 17. La pretesa fatta valere nel presente giudizio non è fondata neanche avuto riguardo agli artt. 45 e 48 TFUE. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia vd. CGUE sez. I, 21/01/2016, n. 515 , se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori e al diritto di stabilimento v. sentenza Governo della Comunità francese e Governo vallone, C-212/06, EU C 2008 178, punto 43 . 18. L’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro. I cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il paese d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitare un’attività economica v., segnatamente, sentenze Bosman, C-415/93, EU C 1995 463, punti 94 e 95, Ritter-Coulais, C-152/03, EU C 2006 123, punto 33 Governo della Comunità francese e Governo vallone, C-212/06, EU C 2008 178, punto 44 Casteels, C-379/09, EU C 2011 131, punto 21, nonché Las, C202/11, EU C 2013 239, punto 19 . 19. Si è affermato che il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un assicurato che il trasferimento in un altro Stato membro resti neutrale in materia previdenziale, ma ove tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, risulti meno favorevole per l’interessato sotto il profilo previdenziale, una normativa nazionale è conforme al diritto dell’Unione solo se la stessa non svantaggi il lavoratore interessato rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applichi e non si risolva nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto v. sentenza Mulders, C-548/11, EU C 2013 249, punto 45 e giurisprudenza ivi richiamata . 20. Nel caso di specie, tale effetto sfavorevole ai danni del contro ricorrente non si è determinato, giacché, come osservato dall’INPS, la contribuzione versata in Italia pari a venti anni e nove mesi , al compimento del sessantanseiesimo anno, ha determinato autonomamente l’insorgere del diritto alla pensione di vecchiaia in applicazione della L. n. 214 del 2011, art. 24, commi 6 e 7. 21. In altri termini, la peculiare situazione previdenziale del contro ricorrente e, in particolare, la circostanza che lo stesso ha lasciato la propria occupazione in Italia per spostarla presso altro Stato dell’Unione, non gli ha procurato l’impossibilità di ottenere un trattamento pensionistico di vecchiaia, nè ha fatto sì che i contributi versati in Italia restassero a fondo perduto dunque, non si è verificata la situazione di discriminazione indiretta contro la quale opera il disposto dell’art. 45 TFUE. 22. In tal senso, peraltro, si è posta anche la L. n. 115 del 2015, adottata a seguito della procedura di infrazione n. 2014/4168 aperta dalla Commissione Europea sulla applicazione della sentenza Gardella, che, lungi dal consentire una incondizionata facoltà di cumulo della contribuzione italiana con quella versata presso le organizzazioni internazionali, ha consentito tale cumulo laddove sia necessario per conseguire la pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti. 23. In definitiva, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata, che si è discostata dai principi sopra esposti, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da G.G. . 24. Le spese dell’intero processo vanno compensate attesa la novità della questione trattata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G.G. dichiara compensate le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.