Il termine prescrizionale previsto per i crediti previdenziali

Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale che è assoggettato per legge a una specifica disciplina. Né potrebbe determinarsi una modifica del regime prescrizionale.

Lo ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15606/20, depositata il 22 luglio. La Corte d’Appello respingeva il gravame avverso la sentenza che accogliendo la domanda attorea dichiarava la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata ai suoi danni in virtù di 2 cartelle esattoriali ordinando alla società di riscossione di attivarsi per la cancellazione della stessa. Avverso tale decisone, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione denunciando la sentenza nella pare in cui ha applicato ai crediti previdenziali il termine di prescrizione quinquennale anziché quello ordinario decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle esattoriali non impugnate dal debitore. Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti e la regolamentazione ex lege della procedura, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale che è assoggettato per legge a una specifica disciplina. Né potrebbe determinarsi una modifica del regime prescrizionale , che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione. Pertanto, non giova alla tesi della ricorrente il richiamo all’art. 1comma 197, l. n. 145/2018, il quale prevede un termine di prescrizione decennale che è relativo al riaffido da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione del crediti, già oggetto di dichiarazione di saldo e stralcio ”, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Tale termine prescrizionale si riferisce ai rapporti interni tra un ente creditore e l’agente della riscossione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 28 gennaio – 22 luglio 2020, n. 15606 Presidente Curzio – Relatore Riverso Ritenuto che la Corte d’appello di Bari, con l’indicata sentenza, respingeva l’appello avverso la sentenza che accogliendo la domanda avanzata da D.M.G. , dichiarava, sulla scorta dell’accertata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata ai suoi danni per la somma di Euro 14.857,43 in virtù di due cartelle esattoriali ordinando alla società di riscossione di attivarsi per la cancellazione della stessa. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo illustrato da memoria D.M.G. ha resistito con controricorso. È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Rilevato che 1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 c.p.comma e dell’art. 2946 c.c., nonché del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato ai crediti previdenziali in oggetto il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale ex art. 2946 c.comma trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore. 2.- Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. 3.- È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830 Id. 24 marzo 2005, n. 6340 Id. 16 agosto 2001, n. 11140 Id. 5 ottobre 1998, n. 9865 Id. 6 dicembre 1995, n. 12538 Id. 19 gennaio 1968, n. 131 . In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.comma 4. 4.- Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore. 4.- Analogamente, la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197 -richiamato dalla ricorrente nella memoria depositata prima dell’adunanza - contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al riaffido da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti - già oggetto di dichiarazione di saldo e stralcio ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1 - e rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Tale termine di prescrizione che, si ripete, si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti faisità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate” non si confonde con quello quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo e di cui si discute invece nel giudizio. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. 6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.