Troppi anticipi sul TFR giustificano il licenziamento in tronco

L’accertata reiterata percezione dell’abnorme numero di anticipazioni del TFR, senza apposite richieste da parte della diretta interessata e senza nemmeno conseguenti concessioni da parte datoriale, in base alla rilevata procedura, in difetto altresì di pertinente contabilizzazione e documentazione fatti riscontrati dalla datrice di lavoro soltanto all’esito di apposita ed approfondita indagine interna , ben può integrare gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. così da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, siccome incidente negativamente sull’indefettibile elemento fiduciario, soprattutto in considerazione delle delicate mansioni svolte nello specifico dalla dipendente.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 14968/2020, depositata il 14 luglio. Il caso. La Suprema Corte affronta il caso di una lavoratrice, tra le cui mansioni figuravano anche l’emissione e la trasmissione telematica dei modelli riepilogativi fiscali e previdenziali nonché la disposizione degli ordini di bonifico relativi agli stipendi , licenziata per giusta causa per irregolarità relative alla procedura di richiesta di anticipi del TFR e per aver percepito la retribuzione nei giorni in cui ella fruiva dei permessi per la cura di disabili di cui alla Legge n. 104/1992. In primo grado, il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto illegittimo il recesso, mentre la Corte d’Appello di Roma, invece, aveva ravvisato la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, in ragione del fatto che la lavoratrice – per le mansioni espletate in favore del datore di lavoro e per le competenze ed i titoli professionali acquisiti – non poteva non essere consapevole della normativa interna, di talché la violazione della stessa era stata determinata da un comportamenti omissivo di rilevante gravità. La rilevanza delle competenze e delle mansioni della lavoratrice. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte territoriale, ritenendo il licenziamento legittimo e fondato. Secondo gli Ermellini, in particolar modo la vistosa anomalia della procedura con la quale la lavoratrice aveva conseguito le anticipazioni , tenuto conto delle sue particolari competenze professionali, dei compiti ordinariamente a lei affidati, dimostrava che la stessa era certamente a conoscenza delle gravi irregolarità commesse o che comunque ella era in grado di rendersene immediatamente conto. Peraltro, dai documenti in atti risultava che su alcune anticipazioni non erano state neppure effettuate le ritenute fiscali . Da ultimo, acquisiva rilevanza significativa, al fine di valutare lo stato soggettivo della lavoratrice, la circostanza riferita da un teste che aveva dichiarato di aver assistito ad un incontro nel corso del quale la stessa aveva rinnovato la richiesta di ulteriori anticipazioni del TFR , aggiungendo che non riusciva a comprendere il motivo per cui detta richiesta era stata respinta, considerato che non aveva mai avuto un anticipo del TFR. Insomma, era emersa con evidenza la malafede della lavoratrice e ciò, unitamente alle irregolarità nelle procedure, aveva cagionato la lesione irreparabile del vincolo fiduciario. Anche la contemporanea percezione della retribuzione e dell’indennità per i permessi ex Legge n. 104/1992 giustifica il licenziamento. La Corte di Cassazione precisa che anche l’indebita contemporanea percezione, sebbene non sistematica, della retribuzione e delle indennità per i permessi goduti ex Legge n. 104/1992 giustifica il licenziamento. Infatti, non rilevano tanto gli estremi di una possibile condotta truffaldina, connotata da artifizi e raggiri da parte della dipendente direttamente nei riguardi dell’ente previdenziale, quanto piuttosto l’indebito ed oggettivo cumulo di tali emolumenti, tra loro incompatibili , con conseguente esposizione debitoria della società datrice di lavoro, anticipatrice dell’indennizzo per conto dell’Istituto erogatore a mezzo compensazioni, perciò non dovute nei limiti in cui la lavoratrice risultava comunque egualmente retribuita.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 ottobre 2019 14 luglio 2020, n. 14968 Presidente D'Antonio Relatore De Gregorio Rileva Che KLOPMAN INTERNATIONAL S.r.l. propose reclamo avverso la sentenza n. 195 del 6 marzo 2018, con la quale il giudice del lavoro di Frosinone aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza cautelare dello stesso Tribunale, di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato alla signora I.A.M. con lettera del 25 maggio 2016 ed ordinato la reintegrazione della lavoratrice del suo posto di lavoro. Il Tribunale aveva motivato il rigetto dell'opposizione, avendo ritenuto la legittimità del comportamento osservato dalla dipendente in base all'istruttoria orale e documentale espletata. La società con unico motivo di gravame, articolato in più punti, aveva censurato la sentenza impugnata sia per aver malamente valutato gli esiti dell'istruttoria condotta, sia per non averle consentito l'espletamento della perizia grafica e chimica sul documento allegato al numero 2 della produzione di parte attrice, con la quale alla lavoratrice era stato riconosciuto il bonus di Euro 7000 annui sul t.f.r. a decorrere dalla data di assunzione e sul quale il giudice aveva fondato la propria decisione in relazione alla questione dell'intervenuto riconoscimento di 21 anticipazioni sullo stesso t.f.r. la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2707 in data 15 / 20 giugno 2018, in accoglimento del reclamo proposto dalla società, riformava l'impugnata pronuncia, accertando la legittimità del licenziamento intimato e per l'effetto rigettando integralmente la domanda della I., quindi condannata al pagamento delle spese relative all'intero giudizio, all'uopo liquidate per la fase cautelare, per il giudizio di opposizione e per quello di reclamo dalla lettura della contestazione disciplinare emergeva che parte datoriale aveva inteso contestare, quanto alle anticipazioni del t.f.r., per un ammontare complessivo di 158.499,86 Euro, non soltanto l'illegittima percezione ma anche il fatto che nella cartella personale non era risultata registrata alcuna istanza della lavoratrice, nè alcuna autorizzazione alla fruizione delle 21 anticipazioni, cosa confermata dai superiori diretti, che avrebbero dovuto ricevere le richieste e quindi autorizzarle. Dunque, alla dipendente era stato contestato non soltanto di aver percepito somme non dovute a titolo di anticipazione sul t.f.r., ma anche di avere ottenuto dette anticipazioni illegittimamente, senza che fosse rinvenuta nella sua cartella personale tutta la documentazione relativa al procedimento. La Corte capitolina osservava, altresì, che la I. aveva prodotto con il ricorso introduttivo la lettera datata 16 dicembre 2002 doc. n. 2 , con la quale assumeva esserle stato attribuito il bonus annuale sopra indicato, e della quale, tuttavia, non aveva fatto menzione alcuna nel corso del procedimento disciplinare. Tanto meno detta nota era stata in precedenza prodotta. La sentenza reclamata aveva recepito le difese della lavoratrice, ritenendo che parte datoriale non avesse contestato di aver contribuito alla redazione della lettera, asseritamente falsificata, del 16 dicembre 2002. La missiva non era stata sottoscritta dalla incolpata e le firme su di essa apposte erano state riconosciute dagli autori nel corso del processo il trattamento più favorevole attribuito alla lettera non era pertanto riconducibile alla dipendente, ma alla società, di modo che il licenziamento era stato ritenuto illegittimo la Corte di merito ha rilevato che la suddetta lettera del 16 dicembre 2002 aveva effettivamente attribuito la somma annuale di Euro 7000 a titolo di integrazione del t.f.r., con effetto retroattivo fin dal momento dell'assunzione, ma che in essa tuttavia non era contenuta alcuna autorizzazione preventiva a richiedere tutte le 21 anticipazioni. Parte datoriale aveva contestato non soltanto la richiesta dell'ottenimento di 21 anticipazioni del t.f.r., in misura superiore al dovuto, ma anche e soprattutto che nella cartella personale non era stato riscontrato alcun documento comprovante la formulazione di apposita richiesta di anticipazione e di rilascio della prescritta autorizzazione da parte dei superiori competenti circostanza questa mai contestata, quindi ritenuta pacifica tra le parti . L'apposita procedura per l'anticipazione del t.f.r. domanda del lavoratore interessato e successive autorizzazione, come da testimonianze acquisite non risultava essere mai stata seguita dalla I Inoltre, le anticipazioni corrisposte non risultavano essere state mai contabilizzate e neppure indicate nella documentazione fiscale. Era, inoltre, inverosimile la buona fede dedotta dalla lavoratrice, secondo cui la violazione delle normative interne era stata determinata dal comportamento colposo ascrivibile alla società e giammai alla sua persona, avuto riguardo alle mansioni affidate alla reclamata come da descritto mansionario. Di conseguenza, secondo la Corte capitolina, la lavoratrice era in grado di comprendere esattamente l'irregolarità delle anticipazioni ottenute, anche alla luce della dedotta riscontrata mancanza della documentazione giustificativa, proprio alla luce del profilo professionale posseduto e delle attività ad essa delegate. E questa era una circostanza che, indipendentemente dal fatto della veridicità o meno del bonus sul t.f.r., connotava di rilevante gravità il comportamento omissivo della I., la quale peraltro risultava anche essere consulente del lavoro. In conclusione, alla luce della vistosa anomalia della procedura con la quale la lavoratrice aveva conseguito le contestate anticipazioni, tenuto conto delle sue particolari competenze professionali, dei compiti ordinariamente a lei affidati, la I. era certamente a conoscenza delle gravi irregolarità commesse o comunque in grado di rendersene conto immediatamente. Peraltro, risultava documentato in atti che quantomeno su alcune anticipazioni concesse non erano state effettuate neppure le ritenute fiscali. Inoltre, una volta riscontrate le irregolarità, alla I. era stato chiesto di fornire spiegazioni sull'accaduto, per cui la stessa aveva risposto che tutto era regolare e che avrebbe potuto dare i necessari chiarimenti. Significativa al fine di valutare lo stato soggettivo rilevante della dipendente era pure la circostanza riferita dal teste Abruzzesi, che aveva dichiarato di aver assistito ad un altro incontro nel quale la lavoratrice, alla presenza dei signori M., Z. e R., aveva rinnovato la richiesta di ulteriori anticipazioni del t.f.r., aggiungendo che non riusciva a comprendere il motivo per cui le veniva negata, visto che non aveva mai avuto un anticipo di t.f.r Detta circostanza dimostrava, ulteriormente, la sussistenza della malafede in capo alla lavoratrice, la quale avesse o meno diritto all'ingente t.f.r. riconosciutole, aveva comunque percepito uno spropositato numero di anticipazioni, per quasi Euro 150.000, senza che fosse stata mai rispettata la procedura prevista all'interno della società per la richiesta e senza che sussistessero in atti le previste autorizzazioni dei superiori, mancando infine le evidenze fiscali di quanto anticipato. Tutto ciò rendeva irrilevante l'accertamento della falsità della lettera di dicembre 2002 e tutte le posizioni relative alla possibilità previste in società di riconoscere aumenti di t.f.r. a favore dei -lavoratori. La perizia grafica era peraltro inammissibile, secondo la Corte d'Appello, giacchè la sottoscrizione di un documento poteva essere disconosciuta soltanto da chi l'aveva apposta. Per altro verso, alla dipendente era stato altresì contestato di aver percepito indennità secondo la L. n. 104 del 1992 e di aver percepito, nei giorni di permesso goduti, anche la retribuzione. Secondo il Tribunale, il rilievo disciplinare era infondato, tenuto conto della prassi in seno all'azienda, per cui la lavoratrice prestava comunque la propria attività nei giorni di permesso ricevendo la relativa retribuzione. Tuttavia, ad avviso della Corte d'Appello, l'osservazione non aveva pregio, visto che in nessuna delle deposizioni raccolte era emersa la sussistenza di una pretesa della società avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni lavorative durante i giorni di permesso in questione. Inoltre, il teste R. aveva dichiarato non che la lavoratrice aveva sempre percepito la retribuzione durante i giorni di permesso, ma che ciò era avvenuto solo qualche volta e su apposita autorizzazione del medesimo testimone. Peraltro, i comportamenti in questione assumevano anche rilevanza penale, poichè la lavoratrice aveva percepito contemporaneamente la retribuzione ed il corrispettivo del permesso, pagato dal datore di lavoro quale adiectus solutionis causa, portato poi in detrazione sulle somme dovute all'Inps. D'altronde, alla luce delle mansioni svolte dalla I., dell'esperienza da costei acquisita, della qualità di consulente di lavoro, ella avrebbe dovuto rendersi conto della illiceità di una simile prassi, illiceità non esclusa dalla circostanza che in essa fosse coinvolto un superiore accondiscendente. Pertanto, la Corte di merito riteneva che anche soltanto questi due illeciti disciplinari, rivelatisi fondati, fossero di per sè idonei a determinare il recesso per giusta causa. L'aver conseguito, senza presentare domande e senza alcuna autorizzazione, 21 anticipazioni del t.f.r., a prescindere poi dalla accertamento dell'effettività del diritto, e l'avere usufruito contemporaneamente, ancorchè su autorizzazione illecita del superiore, del permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992 e della retribuzione, tenuto conto delle mansioni svolte e della particolare competenza acquisita, anche come consulente del lavoro, connotava l comportamento tenuto di una rilevante gravità e denotava soprattutto un dolo di elevata intensità, ovvero quantomeno una gravissima ed inescusabile negligenza. Tali comportamenti risultavano, quindi, idonei a ledere il vincolo fiduciario del rapporto contrattuale in questione anche per l'avvenire, legittimando così il recesso in tronco. Le anzidette considerazioni comportavano l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di reclamo, donde l'accoglimento del gravame con l'accertamento della legittimità del recesso intimato alla I. quest'ultima quindi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello come da atto del 30 luglio 2018, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la S.r.l. KLOPMAN INTERNATIONAL del 3 settembre 2018. In seguito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'adunanza del collegio in camera di consiglio, fissata per il 23 ottobre 2019. Considerato Che con il primo motivo la ricorrente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2120 c.c., nonchè L. n. 104 del 1992, art. 33, criticando l'impugnata sentenza per il vizio di erronea sussunzione dei fatti accertati nell'ambito della nozione legale di giusta causa concernente una clausola generale o norma elastica, censurabile quindi in sede di legittimità. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe precisato che l'addebito non riguardava la percezione di somme indebite, ovvero somme percepite a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto per un credito effettivamente maturato, bensì anticipazioni di tale emolumento illegittime per carenza di richiesta di autorizzazione. Inoltre, la stessa Corte d'Appello aveva giudicato irrilevante la richiesta di accertamento della falsità della lettera del 2002, con la quale si assumeva assegnato l'emolumento di Euro 7000 annui a titolo di integrazione del t.f.r., richiesta avanzata dalla società, laddove in forza di tale provvedimento aziendale si spiegava la misura delle anticipazioni percepite dalla lavoratrice, mentre la società aveva tentato di far accertare una pretesa falsità per giungere ad affermare che le somme incamerate fosse indebite. Il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza, poichè il fatto contestato non riguardava l'aver incamerato somme non maturate, ma di averle incamerate in modo illegittimo senza seguire la procedura aziendale. Dunque, la contestazione della parte provata e valutata dalla Corte di merito concerneva l'aver ottenuto 21 anticipazioni del t.f.r. senza che esistesse la documentazione amministrativa corrispondente e senza autorizzazione in effetti la contestazione riguarda gravissime anomalie concernenti la percezione di ingenti somme a titolo di anticipazioni sul t.f.r., indennità sostitutiva ferie non godute, ex festività e r.o.l., arretrati anni precedenti, indennità per permessi ex L. n. 104 del 1992. Si imputava, quindi, all'incolpata di aver complessivamente percepito 21 anticipazioni t.f.r. per un ammontare pari a Euro 158.499,86 come da dettagliata elencazione delle singole anticipazioni e degli importi ottenuti per ciascuna di esse, nonchè l'omessa contabilizzazione a fini fiscali e previdenziali Lei ha conseguentemente percepito anticipazioni t.f.r. misura pari a più del doppio di quanto invece complessivamente maturato nel corso del rapporto secondo quanto emergente dalla c. u. 2016, attestanti un ammontare dovuto complessivo di 79.025,00 Euro anticipazioni di cui, peraltro, non risulta riportato l'erogazione del CUD 2014 riferito al periodo di imposta in cui lei ha percepito l'ultima anticipazione nella sua cartella personale non risulta raccolta e nella documentazione aziendale non risulta registrata alcuna autorizzazione a supporto della erogazione degli anticipi da lei di volta in volta percepiti a titolo di anticipazione sul t. f. r. e i suoi superiori diretti che avrebbero dovuto ricevere ed autorizzare le erogazioni di concerto con la direzione del personale ci hanno confermato di non aver mai ricevuto alcuna sua richiesta, nè autorizzato alcun anticipazioni t.f.r. in suo favore. .quando in occasione della elaborazione dei dati per la predisposizione del mod. C.U. 2016 . sono state rilevate le squadrature e discordanze nei dati relativi agli anticipi e agli accantonamenti dei t.f.r , interpellata sul problema dall'attuale direttore del personale .Lei ha più volte cercato di minimizzare, sostenendo che si trattasse di sole discordanze formali o derivanti dalla trasmigrazione dei dati nel nuovo sistema informativo di elaborazione delle paghe da ultimo, in data 2 maggio 2016, quando ha chiesto verbalmente dapprima all'attuale direttore del personale, in forza soltanto dall'aprile 2015, Dott. Z.S., e quindi su invito di quest'ultimo, direttamente all'amministratore delegato, Dott. M.A., l'autorizzazione all'erogazione di un'ennesima anticipazione di t. f. r. per un ammontare di 10.000,00 netti, ha candidamente sostenuto, con entrambi, di non averne del resto mai fruito in precedenza . Dunque, secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe cassata in quanto sulla base dei dati fattuali accertati non è possibile ricondurre il fatto contestato alla nozione legale di giusta causa di licenziamento. L'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare l'art. 2119 c.c. era viziata sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione la clausola generale, poichè l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, ad iniziare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare, anche collettiva in cui la fattispecie concreta si colloca. Quindi, il vizio consisteva nell'aver ritenuto imputabili alla ricorrente gli addebiti che le erano stati mossi. In effetti, nessuna delle due condotte addebitate ed accertate poteva integrare un inadempimento imputabile. La motivazione della Corte di merito non teneva conto dell'art. 2120, che disciplina l'istituto dell'anticipazione del t.f.r., laddove non è imposta alcuna forma scritta ad substantiam nè ad probationem. Di conseguenza, secondo la ricorrente, sussiste la violazione dell'art. 2120 c.c. allorquando la Corte di merito aveva ritenuto sussistente una giusta causa di licenziamento perchè sarebbe mancata la documentazione amministrativa relativa alla domanda e all'autorizzazione delle anticipazioni. Non si poteva imputare alla ricorrente la carenza di un atto a lei estraneo, che doveva essere rilasciato e firmato dai suoi superiori. Di certo, allorquando essa lavoratrice si trovava la anticipazione la busta paga non poteva che ritenere che l'atto fosse stato emesso. Peraltro, i limiti imposti dall'art. 2120 c.c. otto anni di anzianità, massimo 70% dell'importo . giustificazioni per l'erogazione e possibilità di averla una sola volta erano pienamente disponibili e derogabili dalle parti in melius per il lavoratore, contemplando del resto l'art. 2120 c.c., comma 11, la possibilità di condizioni di miglior favore da parte di contratti collettivi o da patti individuali. Quanto, poi, ai permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, nessun artificio o raggiro era stato attuato in danno dell'I.N.P.S., giacchè la ricorrente aveva fruito di permessi ed aveva assistito il disabile, ma aveva anche percepito, talvolta, la retribuzione. Quindi, non vi era stata alcuna condotta pregiudizievole in danno dell'Istituto previdenziale. Come accertato dal giudice di merito, l'occasionale pagamento, non dovuto, della retribuzione era avvenuto su ordine del capo del personale R., quindi proprio su iniziativa della stessa società, cui erano di conseguenza riferibili gli atti del suddetto preposto ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c Del resto, essa ricorrente non poteva che dar corso alle disposizioni impartite da un collaboratore dell'imprenditore da cui gerarchicamente dipendeva con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c Era del tutto errata la misurazione del valore negativo che il fatto contestato assumeva in relazione agli obblighi in concreto gravanti sul prestatore, anche con riferimento alla sua posizione nell'organizzazione aziendale, ai compiti e alle responsabilità affidati. Ribadito che i fatti contestati non erano sussistenti per mancanza d'imputabilità, la ricorrente ha sostenuto che neanche l'ellittico riferimento operato dalla sentenza impugnata ad un presunto comportamento omissivo della stessa avrebbe potuto condure a ritenere sussistente una giusta causa di recesso. Inoltre, secondo la ricorrente, in effetti, in base a quanto ritenuto dalla Corte capitolina, la stessa lavoratrice avrebbe dovuto segnalare l'irregolarità delle elargizioni disposte in suo favore, con conseguente gravità di una tale condotta omissiva, però non oggetto della contestazione disciplinare. Ad ogni modo, dette erogazioni erano avvenute in base a decisione del direttore delle risorse umane R., ovvero del direttore generale e del direttore di area. Di conseguenza, in totale assenza di allegazione e prova di un ipotetico patto scellerato tra le anzidette figure in danno dei soci della convenuta, l'atto dei superiori in ordine ai trattamenti retributivi di miglior favore verso la dipendente non poteva che essere ascritto nell'alveo dei trattamenti premianti. Dunque, era del tutto insussistente l'asserito comportamento omissivo. Comunque, alla luce del doveroso richiamo alle regole della morale o del costume imposte dalla clausola generale in questione, risultava del tutto incoerente la valutazione operata dal giudice di merito rispetto agli standard esistenti nella realtà sociale, laddove la Corte distrettuale aveva ritenuto gravemente omissivo il comportamento della ricorrente per non aver segnalato di aver ricevuto del trattamento di miglior favore della società tramite i suoi superiori. A tutto voler concedere la condotta rilevata dal giudice poteva essere passibile di una sanzione di minore gravità, poichè non poteva rompere in modo irreparabile il nesso fiduciario alla base del rapporto. Sarebbe, quindi, bastata una sanzione conservativa per assolvere alla funzione punitiva con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4 è stata denunciata la nullità della sentenza, ovvero del procedimento circa l'omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c Nel caso in esame la fattispecie costitutiva del diritto di licenziare la lavoratrice trovava ostacolo nel fatto principale impeditivo allegato dalla diretta interessata, costituito dalla insussistenza della giusta causa dovuta alla mancata imputabilità della condotta inadempiente. Così risultava integrato il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, quale error in procedendo determinante la nullità della pronuncia da poter far valere in sede d'impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1 con il quarto motivo, infine, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. nonchè dell'art. 2120 c.c., e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di specie il contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato pacificamente e riportato dalla società in occasione del reclamo, all'art. 72 prevedeva a titolo di indicazione la multa ovvero la sospensione da infliggersi anche per l'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'inizio del lavoro ovvero della sospensione o della sua anticipata cessazione ovvero dell'abbandono del proprio posto di lavoro ovvero per il caso di disattenzione che provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi nell'esecuzione del lavoro ovvero ne pregiudichi la riuscita. In sostanza, secondo la ricorrente, nel caso in cui si fosse ritenuto che ella avesse determinato alla società degli sprechi, non sarebbe stata riconducibile alla nozione della giusta causa la condotta osservata, ma al più ad un lievissimo inadempimento passibile di sanzione conservativa. La Corte di merito, invece, aveva omesso di valutare la fattispecie concreta in base ad una doverosa verifica della contrattazione collettiva al fine di ritenere sussistente o meno la presenza di una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese, tenuto conto soprattutto di quanto, complessivamente e motivatamente, accertato dalla Corte di merito in relazione alla condotta di cui all'ampia e dettagliata contestazione disciplinare mossa alla ricorrente, tra l'altro iscritta all'albo dei consulenti del lavoro, con conseguente approfondita conoscenza della materia da parte della stessa incolpata, inquadrata dal 2002 con la qualifica di taxes & amp fixed assets coordinator e divenuta per giunta quadro direttivo da gennaio 2010, ragion per cui tra le mansioni di competenza figurava il dover provvedere all'emissione e alla relativa trasmissione telematica dei modelli riepilogativi richiesti dalla normativa previdenziale e fiscale, curare inoltre i rapporti con gli istituti bancari per l'accredito degli stipendi e di qualsiasi emolumento relativo a tutto il personale aziendale. Pertanto, dall'articolata contestazione ed in buona parte riprodotta contestazione, la Corte capitolina ha desunto che gli addebiti riguardavano non solo la illegittima percezione delle 21 anticipazioni di t.f.r., ma ANCHE la mancata registrazione di relative istanze e di corrispondenti autorizzazioni, circostanze confermate altresì dai superiori della I., competenti a riceverle e, quindi, concederle. Inoltre, la Corte di merito ha accertato l'esistenza di apposita procedura per la concessione di anticipazione sul t.f.r. maturato, alla cui osservanza erano tenuti i dipendenti, tuttavia mai seguita dalla reclamata, per la quale nemmeno risultava contabilizzata alcuna somma, nemmeno indicata nella corrispondente documentazione fiscale. La Corte distrettuale ha inoltre escluso la buona fede in proposito addotta dalla lavoratrice la quale in sede disciplinare aveva fornito vaghe giustificazioni , sicchè, avuto riguardo al mansionario ed alle specifiche competenze professionali della reclamata, costei era pienamente in grado di comprendere l'irregolarità delle anticipazioni ottenute, nel senso evidentemente che queste non potevano essere confuse con gli ordinari emolumenti stipendiali dovuti. E al riguardo la Corte di merito, richiamando anche dichiarazione testimoniale ha evidenziato come la I. si occupasse tra l'altro della quadratura delle buste paga di tutti i dipendenti e quindi anche della sua. Pertanto, ella era certamente in grado delle gravi irregolarità commesse evidentemente dalla stessa, ancorchè con l'eventuale concorso di altri , o comunque in grado di rendersene conto, tanto più poi che la I., in seguito alle discordanze rilevate ed alle conseguenti richieste di spiegazioni, si era limitata ad assicurarne la regolarità per cui avrebbe potuto fornire chiarimenti, mentre in altra occasione aveva dichiarato di non comprendere il motivo per cui le veniva rifiutata la richiesta, non avendo mai avuto un anticipo di t.f.r Tanto, dunque, induceva la Corte di merito nel convincimento della mala fede della lavoratrice, avendo costei in ogni caso percepito uno spropositato numero di anticipazioni per complessivi 150mila Euro circa. La Corte capitolina, altresì, ha chiarito come nella vicenda in esame fosse del tutto irrilevante la veridicità o meno della controversa missiva datata 16 dicembre 2002, asseritamente di provenienza datoriale, prodotta dalla lavoratrice soltanto in sede giudiziale nemmeno menzionata nel corso del procedimento disciplinare , in base alla quale aveva la ricorrente in qualche modo giustificato il proprio operato, osservando che comunque detta lettera non conteneva alcuna preventiva autorizzazione preventiva in ordine a tutte le ventuno anticipazioni, in numero quindi giudicato spropositato, per giunta senza alcun riscontro documentale e contabile, nemmeno a fini fiscali, ciò che di per sè era idoneo a sorreggere la giusta causa peraltro, dalla complessiva lettura della sentenza impugnata ben si comprende che, contrariamente a quanto invece opinato con il ricorso de quo, attesa soprattutto la evidenziata irrilevanza circa la falsità o genuinità della suddetta missiva, la Corte di merito non ha in alcun modo ritenuto il diritto della sig.ra I. alla maturazione del t.f.r. per l'ammontare di 158.499,86 . Di conseguenza, l'accertata reiterata percezione dell'abnorme numero di anticipazioni, senza apposite richieste da parte della diretta interessata e senza nemmeno conseguenti concessioni da parte datoriale, in base alla rilevata procedura, in difetto altresì di pertinente contabilizzazione e documentazione fatti riscontrati dalla datrice di lavoro soltanto all'esito di apposita ed approfondita indagine interna , ben può integrare gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. così da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, siccome incidente negativamente sull'indefettibile elemento fiduciario, vieppiù in considerazione delle delicate mansioni svolte nello specifico dalla dipendente. Ed analogamente va detto per quanto concerne l'indebita contemporanea percezione, sebbene non sistematica, della retribuzione e delle indennità per i permessi goduti ex L. n. 104 del 1992, non rilevando sul punto tanto gli estremi di una possibile condotta truffaldina, connotata da artifizi e raggiri da parte della dipendente direttamente nei riguardi dell'ente previdenziale, quanto piuttosto l'indebito ed oggettivo cumulo di tali emolumenti, tra loro incompatibili, con conseguente esposizione debitoria della società datrice di lavoro, anticipatrice dell'indennizzo per conto dell'Istituto erogatore a mezzo compensazioni, perciò non dovute nei limiti in cui la lavoratrice risultava comunque ugualmente retribuita. Opportunamente e correttamente, poi, la Corte di merito non ha mancato di osservare che la reclamata, per giunta nella sua qualità di consulente del lavoro, ben avrebbe dovuto rendersi conto della illiceità di una simile prassi, d'altro canto non scriminata dal coinvolgimento di un superiore accondiscendente, ciò che avrebbe potuto al più comportare una corresponsabilità, però non integrante alcuna esimente favorevole alla dipendente in ordine al comportamento tenuto. Per completezza, inoltre, deve richiamarsi l'art. 2120 c.c., soprattutto laddove è previsto che l'anticipazione del t.f.r. non superiore al 70% su quanto maturato alla data della richiesta può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, mentre nella specie non risultano in atti condizioni di miglior favore previste da contratti di lavoro o da patti individuali, ex ultimo comma dello stesso articolo, che nel caso in esame abbiano eventualmente derogato alla suddetta disciplina nei sensi di cui sopra, pertanto, vanno anche disattese le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte ben chiarito cfr. in part. il punto 28 della sentenza impugnata, pgg. 7 e 8 le ragioni della ritenuta giusta causa di recesso in relazione all'accertato illegittimo comportamento tenuto dall'attuale ricorrente nella vicenda di cui è causa. Ne deriva che le contrarie censure, oltre che infondate, appaiono inammissibili siccome involgenti pure apprezzamenti di merito riservati, invece esclusivamente alla Corte d'Appello competente al riguardo cfr. del resto Cass. lav. n. 13534 del 20/05/2019, secondo cui l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. -norma c.d. elastica compiuta dal giudice di merito ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento, non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. V. altresì Cass. lav. n. 7305 del 23/03/2018, secondo cui l'attività di integrazione del precetto di cui alla norma elastica ex art. 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3 nei casi in cui gli standards valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente. In senso conforme Cass. lav. n. 16037 del 17/08/2004, precisando che in relazione alle norme che si dicono elastiche perchè, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si compenetrano strettamente con valutazioni di natura giuridica. Ne consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3 nei sensi identici a quanto poi ribadito dalla succitata pronuncia di Cass. n. 7305/18 il terzo motivo, concernente il preteso error in procedendo, è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza e di specificità in part. ai sensi e per gli effetti dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 , mancando in particolare la compiuta riproduzione degli atti processuali di parte ricorrente, relativi all'intero pregresso giudizio di merito, dai quali poter desumere univoca rappresentazione dell'asserita mancanza d'imputabilità della condotta inadempiente da parte della sig.ra I., avendo per contro la Corte di merito in effetti accertato, mediante una complessiva valutazione delle acquisite emergenze istruttorie, un reiterato comportamento trasgressivo di rilevante gravità della lavoratrice, caratterizzato inoltre da significativo elemento soggettivo, idoneo a ledere il vincolo fiduciario del rapporto contrattuale in argomento, integrando quindi la giusta causa dell'intimato licenziamento invero, la Corte di merito con la motivazione dell'impugnata sentenza non ha condiviso la ricostruzione della vicenda, nei sensi ritenuti dal primo giudicante, il quale aveva fatto proprie le difese della lavoratrice, secondo cui tra l'altro il trattamento più favorevole attribuito con la lettera del 16 dicembre 2002 non era ad essa riconducibile, ma alla società, laddove come pure osservato al punto 13 della sentenza impugnata, tuttavia nella missiva non era contenuta alcuna preventiva autorizzazione a richiedere -nè evidentemente quindi ad ottenere tutte le 21 anticipazioni, escludendo poi come già detto la buona fede al riguardo della dipendente, accertando per giunta che in base a quanto confermato dai superiori della predetta mancavano le istanze da parte della diretta interessata nonchè le conseguenti autorizzazioni v. in part. i punti 9 a pag. 4 e con riferimento alle conferme tratte dall'istruttoria svolta al punto 24 di pag. 7 della medesima pronuncia n. 2707/18 . Di conseguenza, dalle complessive argomentazioni dell'impugnata pronuncia ben si comprende come l'asserita eccezione della mancanza di imputabilità sia stata, ancorchè implicitamente, senz'altro disattesa dalla Corte di merito non escludendo peraltro il concorso di altri nei succitati indebiti comportamenti, non perciò tuttavia integranti cause di giustificazione favorevoli alla lavoratrice analoghe considerazioni si impongono, infine, per il quarto e ultimo motivo di ricorso, laddove in primo luogo non risulta indicato come, quando e dove sia stata dedotta dalla difesa della I., nel corso del giudizio di merito, la menzionata contrattazione collettiva per la parte in cui la stessa avrebbe contemplato i fatti di cui alla contestazione disciplinare ed in particolare quelli accertati dalla Corte d'Appello, da questa giudicati rilevanti ai fini della decisione, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di reclamo punendoli in via disciplinare con mere sanzioni conservative, comunque non espulsive. Peraltro, dal ricorso de quo e dall'indice della produzione in calce allo stesso non è dato nemmeno comprendere se sia stato prodotto ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il menzionato contratto collettivo nel testo integrale, laddove poi anche la parziale riproduzione del suo art. 72 pagg. 29 e 30 , in cui si accenna a quella che sembra una mera elencazione semplificativa A titolo di indicazione , senza riportarne la necessaria premessa, con riferimento agli sprechi nemmeno si attaglia alla condotta, dolosa o quantomeno gravemente colposa, accertata dalla Corte di merito circa lo spropositato numero di anticipazioni del t.f.r. a prescindere dal quantum inerente al corrispondente maturato diritto conseguito indebitamente per le ragioni in precedenza più volte ricordate dalla lavoratrice unitamente alla percezione contemporanea di taluni sussidi ex L. n. 104 e di retribuzioni, per la parte in cui risultavano tra loro inconciliabili pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese atteso l'esito negativo dell'impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro 4500,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.