Valida la notifica all’originario indirizzo del difensore, poi modificato (ma non comunicato)

La notifica dell’atto effettuata presso il domicilio eletto in primo grado ed accettata dal consegnatario è efficace e idonea a stabilire il contraddittorio l’intervenuta variazione della sede dello studio del difensore, nelle more del giudizio, resta irrilevante se non comunicata.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10480/20, depositata il 3 giugno. La Corte d’Appello, nella contumacia dell’INPS, accoglieva il gravame proposto da una s.r.l. avverso la decisione di primo grado e dichiarava insussistente l’obbligo contributivo posto a suo carico a seguito di accertamento ispettivo. L’INPS ricorre per la cassazione di tale sentenza sostenendo che la notifica dell’atto era avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto. Succedeva che l’INPS si costituiva in giudizio, inizialmente, dichiarando di essere rappresentata e difesa dal proprio difensore di fiducia, il quale trasferiva, successivamente, il proprio domicilio tale variazione di indirizzo non veniva comunicata in giudizio e la notifica dell’atto di appello effettuata nel precedente indirizzo del difensore veniva comunque accettata dall’Istituto . Dall’avviso di ricevimento risulta, quindi, che l’atto di appello è stato validamente indirizzato all’INPS presso il domicilio dichiarato non essendo stata comunicata alcuna variazione di tale indirizzo ed accettato da persona al servizio del destinatario, addetta alla ricezione delle notificazioni. Pertanto, per la Suprema Corte è valido tale procedimento notificatorio, dovendosi ritenere che la notifica dell’atto effettuata presso il domicilio eletto in primo grado ed accettata dal consegnatario sia efficace e idonea a stabilire il contraddittorio l’intervenuta variazione della sede dello studio del difensore, nelle more del giudizio, resta irrilevante se non comunicata. A tale principio si è attenuta la Corte d’Appello, pertanto, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 28 gennaio – 3 giugno 2020, numero 10480 Presidente Curzio – Relatore Marchese Rilevato che la Corte di appello di Roma, con sentenza numero 2515 del 2018, nella contumacia dell’INPS, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio, accoglieva l’appello proposto dalla società Real Protection Agency S.r.l. avverso la decisione di primo grado e dichiarava insussistente l’obbligo contributivo posto a carico della predetta a seguito di accertamento ispettivo per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS articolato in un unico motivo resiste, con controricorso, la società Real Protection Agency S r.l., la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che con l’unico motivo è dedotta - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., numero 4 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 139 c.p.c. le censure investono la dichiarazione di contumacia dell’Istituto nonostante il ricorso in appello fosse stato notificato in data 2-7 febbraio 2018 presso il vecchio domicilio professionale del difensore dell’INPS, avv.to A., in via omissis , domicilio professionale che era variato in data 11.3.2015, a seguito del trasferimento dello stesso id est della sede legale dell’INPS , in Roma, via omissis il motivo è infondato devono ritenersi incontroverse le seguenti circostanze di fatto - l’INPS si costituiva in primo grado, con memoria difensiva del 13.10.2014, e dichiarava di essere rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.to M.C. A. elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell’INPS in via omissis cfr. pag. 3 del ricorso in cassazione - l’indirizzo dell’avv.to M.C. A. facente parte, pacificamente, dell’organo di avvocatura interna , dall’11.3.2015 dunque nelle more del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 3.6.2015 veniva trasferito da Roma, via omissis sede provinciale dell’Istituto , a Roma, via omissis nuova sede legale dell’INPS - la variazione dell’indirizzo non era comunicata in giudizio - la notifica dell’atto di appello, effettuata in via omissis , con indicazione del procuratore domiciliatario, veniva accettata dall’INPS in relazione ad altre fattispecie, questa Corte Cass. numero 14054 del 2016 ha ritenuto che In caso di ente nella specie l’INPS rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale il principio è ribadito anche da Cass. numero 3145 del 2019 che richiama, anche, Cass. numero 18267 del 2015 e Cass. numero 20412 del 2013 affermandosi La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l’INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l’ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato il caso che occupa non è, tuttavia, sovrapponibile alle ipotesi esaminate nei precedenti qui riportati nella fattispecie concreta, la notifica è stata effettuata presso il luogo del domicilio eletto vi è l’indicazione del procuratore domiciliatario l’atto è stato accettato dall’INPS dall’avviso di ricevimento il cui esame è consentito alla Corte dalla natura del vizio denunciato risulta che l’atto di appello, con il decreto ex art. 435 c.p.c., spedito con raccomandata del 2.2.2018, è stato indirizzato alli Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te pro tempore, in via omissis , Roma, c/o l’avv.to A. M.C. la notifica è stata accettata dall’Istituto, risultando ricevuta da persona Al servizio del destinatario, addetta alla ricezione delle notificazioni essa reca il timbro dell’Inps - Filiale Metropolitana di Roma -, la data 7.2.2018 e la firma dell’addetto al recapito il Collegio giudica valido il descritto procedimento notificatorio, dovendosi infatti ritenere che la notifica dell’atto giova ribadirlo , se effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, in persona del procuratore costituito, ed accettata dal consegnatario nella specie, in qualità di addetto alla ricezione , sia efficace e, come tale, idonea a stabilire il contraddittorio l’intervenuta variazione della sede dell’ufficio del difensore, nelle more del giudizio, resta dunque irrilevante, perché non comunicata a tali principi si è attenuta la Corte di appello il ricorso va, pertanto, rigettato con le spese liquidate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.