Istanza amministrativa per l’accompagnamento negativa. Valutabile comunque l’azione giudiziale contro l’INPS

Certificazione medica inequivocabile in essa si attesta che la persona esaminata non è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, né necessita di assistenza continua poiché è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Ciò nonostante, va comunque valutata la richiesta presentata ai giudici nella battaglia legale con l’Inps e mirata all’accertamento del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento Cassazione, ordinanza n. 9979/20, sez. VI Civile - Lavoro, depositata il 27 maggio . Per i giudici del Tribunale la domanda presentata da un uomo e finalizzata a vedersi riconosciuta l’indennità di accompagnamento va considerata improponibile . Ciò per una semplice ragione l’istanza amministrativa è corredata da un certificato medico in cui è espressamente escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto , non trovandosi di fronte, secondo il medico, una persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o una persona che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di assistenza continua . In sostanza, la domanda giudiziale è stata considerata improponibile per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull’insussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento . A smentire completamente il ragionamento seguito dai giudici del Tribunale provvede la Cassazione, ricordando, in premessa, che la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali . In questo caso non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa , bensì si deve capire se il certificato medico negativo – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’Inps può o meno condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto . Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ non ci sono dubbi l’indicazione negativa, da parte del medico, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso . In particolare i magistrati sottolineano che la disposizione normativa attribuisce all’ INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze , non anche l’individuazione del contenuto delle domande, e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale . Di conseguenza, va escluso che l’INPS possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale , anche perché, aggiungono i giudici, altrimenti si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale . Questa linea di pensiero va applicata anche quando, come in questo caso, nella certificazione medica si attesta la mancanza dei presupposti per l’ottenimento dell’indennità. Ci comporta la necessità di un nuovo processo in Tribunale per valutare la richiesta presentata dall’uomo nei confronti dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - Lavoro, ordinanza 19 novembre 2019 – 26 maggio 2020, n. 9979 Presidente Doronzo – Relatore Marchiese Rilevato che il Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione ad ATP ex art. 445, comma 6, cod.proc.civ., dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per essere l'istanza amministrativa corredata da un certificato medico in cui era espressamente escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto id est che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Fr. Pr. con un unico motivo, cui resiste l'INPS con controricorso la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., in particolare del D.L. nr. 78 del 2009 convertito in legge nr. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile recte improponibile la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento il motivo è fondato la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell'art. 443 cod.proc.civ. nella fattispecie all'esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si controverte è se il certificato medico negativo - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall'INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto la sentenza di questa Corte nr. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, la questione della incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia nr. 24896 del 2019, la Corte ha, poi, chiarito il profilo che qui maggiormente rileva e cioè che l'indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l'indennità di accompagnamento non preclude l'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio preteso tale orientamento va ulteriormente confermato in questa sede il D.L. nr. 78 del 2009, convertito con modif. nella legge nr. 102 del 2009, vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. nr. 698 del 1994, emanato in attuazione della legge nr. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l'accertamento sanitario dell'invalidità, stabilisce all'art. 20, comma 3, che a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali la disposizione, come affermato nei precedenti citati, attribuisce all'INPS solo l'individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale l'art. 111, primo comma, Cost. stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio per effetto di tale previsione va escluso che l'Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell'aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma che, in persona di diverso giudice, nel procedere ad un nuovo esame della fattispecie, dovrà invece farne corretta applicazione al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso giudice, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.