I requisiti della domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

Per integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’utilizzo di formule sacramentali, ma è sufficiente che la domanda stessa consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga in modo regolare.

Così la Cassazione con ordinanza n. 74/20, depositata il 7 gennaio. A ricorrere dinanzi alla S.C. è l’INPS a seguito del riconoscimento in favore di un soggetto intimato dell’indennità di accompagnamento riconosciuta con apposito accertamento medico-legale nel giudizio di merito. In particolare, l’INPS denuncia l’assenza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa ai fini dell’ottenimento della suddetta indennità, o meglio che tale certificazione era presente ma non era adeguata rispetto alla prestazione domandata. La domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio. Sul punto, come più volte affermato dai Giudici del Supremo Collegio, in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, per integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’utilizzo di formule sacramentali, ma è sufficiente che la domanda stessa consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga in modo regolare. Non è dunque necessario, ai fini del riconoscimento del beneficio, barrare sulla domanda la casella che individua le condizioni sanitarie la cui assistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. Visto che tale principio risulta correttamente applicato dai giudici di merito nel caso in esame, il ricorso presentato dall’INPS deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 21 novembre 2019 – 7 gennaio 2020, n. 74 Presidente Esposito – Relatore Leone Rilevato che Il tribunale di Crotone, con sentenza n. 1134/2017 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva dichiarato il diritto di S.V. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2016 e sino ad aprile 2016 e condannato l’Inps a pagare i ratei così maturati. Il tribunale aveva provveduto ad espletare l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento. Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi anche coltivati don successiva memoria. Lo S. era rimasto intimato. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che 1 Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver, il tribunale, pronunciato sulla eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall’Inps, in merito alla assenza della domanda amministrativa diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento. 2 Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. . L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa. Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente a pag. 4 del ricorso, dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata indennità di accompagnamento . L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps ed in particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita a invalido civile ai sensi della L. 30 marzo 1971 e successive modifiche , ed alla domanda era allegato il certificato medico redatto sull’apposito modello C, nel quale non era, invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore , o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua .Secondo l’Istituto tale situazione, caratterizzata dal fatto che il medico non aveva spuntato nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta. Questa Corte, recentemente Cass. n. 14412/2019 ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”. Rispetto a tale orientamento, assolutamente coerente con la fattispecie in esame, le argomentazioni attualmente utilizzate dall’Inps non riescono a scalfire la decisione già in precedenza assunta. La sentenza infatti rileva che il disposto del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20,comma 3, che a decorrere dal gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali . La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore , oppure persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita , prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta . Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell’Inps di barrare , nel modulo predisposto, l’indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che l’istituto previdenziale possa introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. Cass.n. 14412/2019 . Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.