Il titolo di “ufficiale di riscossione” non basta per l’assunzione: legittimo il contratto di formazione e lavoro

Respinte le obiezioni proposte da un lavoratore nei confronti di una società di riscossione. Per i Giudici, difatti, il solo titolo di ufficiale di riscossione non è sufficiente per ritenere che ci sia già la capacità necessaria per l’esercizio dell’attività senza formazione e tirocinio.

Il titolo di ufficiale di riscossione” non basta per l’assunzione da parte della società che si occupa di riscossione dei tributi. Legittima, di conseguenza, la scelta della società di optare per un contratto di formazione e lavoro” con annessi corsi ad hoc Cassazione, ordinanza n. 30060/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Contratto. A dare ragione alla società di riscossione provvede innanzitutto il Tribunale e poi la Corte d’appello, sancendo la legittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato con un uomo. Per i giudici, difatti, il solo titolo di ‘ufficiale di riscossione’ posseduto dal lavoratore non era sufficiente per ritenere che egli fosse già in possesso della capacità necessaria per l’esercizio dell’attività oggetto di contratto, senza una formazione e un tirocinio . Allo stesso tempo, viene anche evidenziato che prove documentali attestano che il percorso formativo di 96 ore è stato effettuato con giornate di attività esclusivamente dedicate alla formazione, come comprovato dai certificati di partecipazione ai corsi . Formazione. La decisione viene digerita male dal lavoratore, che decide di proporre ricorso in Cassazione. Dinanzi ai giudici del ‘Palazzaccio’ l’uomo pone in evidenza, tramite il proprio legale, quelle che a suo parere sono evidenti incongruenze nella vicenda e nel rapporto di lavoro in particolare, egli fa presente che era stato destinato all’attività di riscossione e impiegato come addetto allo sportello dopo soli due giorni trascorsi dall’assunzione e con una sola lezione di 10 ore . Subito dopo, aggiunge che le giornate di coro furono effettuate solo dopo quattro mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, mentre egli fu affiancato per soli tre giorni da un collega anziano, prima di essere adibito all’attività di riscossione, senza alcuna fase formativa per detta attività . Le obiezioni si rivelano però inutili, poiché i magistrati della Cassazione confermano in toto la decisione pronunciata dalla Corte d’appello nessun dubbio, quindi, sulla legittimità del contratto di formazione e lavoro . In particolare, i giudici di terzo grado spiegano che correttamente si è ritenuto che un generico inadempimento degli obblighi formativi , come denunciato dal lavoratore, non avrebbe comunque potuto condurre al riconoscimento della nullità del contratto di formazione, perché ciò è previsto solo ove non vi sia stata alcuna formazione per tutto il percorso formativo , mentre in questo caso il mancato affiancamento a completamento del percorso formativo non era riferibile a tutto il periodo previsto dal contratto .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 aprile – 19 novembre 2019, numero 30060 Presidente Bronzini – Relatore Curcio Rilevato che la corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto la legittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato da Serit Sicilia spa poi divenuta Riscossione Sicilia spa e Pi. Ca., sia perché il solo titolo di ufficiale di riscossione posseduto dal lavoratore non era sufficiente per ritenere che fosse già in possesso della capacità necessaria per l'esercizio dell'attività, oggetto del contratto, senza una formazione ed un tirocinio , sia perché era stato accertato in giudizio, anche sulla base di prove documentali, che il percorso formativo di 96 ore era stato effettuato con giornate di attività esclusivamente dedicate alla formazione, come comprovato dai certificati di partecipazione a tali corsi. Ca. Pi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui ha opposto difese la Riscossione Sicilia spa con controricorso, poi illustrato da memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c. Considerato che i motivi hanno riguardato 1 la violazione e falsa applicazione , ai sensi dell'articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c. dell'articolo 16 comma 2 della legge numero 451/1994 in rapporto alla legge numero 863/84, per essersi limitata la corte di merito a ritenere che la società avesse svolto un'idonea formazione soltanto per aver rispettato le ore di formazione teorica previste dal contratto, non considerando che il ricorrente, dopo soli due giorni dall'assunzione ed una sola lezione di 10 ore, era stato destinato all'attività di riscossione, addetto allo sportello e quindi fornendo spiegazioni al pubblico, effettuando notifiche, discarichi ed ogni altra attività di esecuzione non avrebbe poi considerato la corte territoriale che il Pi. aveva lavorato anche dopo mesi dalla scadenza del contratto di formazione, come si evinceva dalla copiosa documentazione prodotta, non esaminata né dal primo giudice né dai giudici del gravame 2 l'omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.1 numero 5 c.p.c. per avere la corte contraddittoriamente rilevato che la formazione era stata effettuata idoneamente attraverso i corsi formativi, senza considerare che le giornate di corso furono effettuate solo dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, mentre il Pi. fu affiancato per soli tre giorni da un collega anziano, prima di essere adibito all'attività di riscossione, senza alcuna fase formativa per detta attività. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il primo motivo è inammissibile perché difetta non solo di specificità, ma anche di autosufficienza, in violazione dell'articolo 366 commi 4 e 6 c.p.c. Il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 16 comma 2 della legge numero 451/1994, che ha definito la fattispecie del contratto di formazione e lavoro disciplinato dalla precedente legge numero 863/1984, individuando due tipologie di contratto, la prima mirata alla acquisizione a di professionalità intermedie e b di professionalità elevate , la seconda diretta a stipulare un contratto mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa con adeguamento ad un determinato contesto produttivo ed organizzativo non è stato trascritto il contratto stipulato tra le parti, che non è stato neanche depositato, con violazione dell'articolo 366 c.2 numero 6 c.p.c. al fine di consentire la verifica dell'oggetto contratto e della formazione in esso descritta e quindi di comprendere i termini della censura espressa, la quale si presenta del tutto priva di specificità perché, lungi dall'esprimere una critica alla modalità di sussunzione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie concreta del contratto in esame in quella disciplinata dalla norma, si concentra in realtà su doglianze che riguardano il merito della controversia, attraverso richiami a quelle che sarebbero state di fatto le modalità di lavoro del ricorrente nei primi giorni e mesi del rapporto, con adibizione ad attività di riscossione ed altro, senza alcuna previa formazione, in contrasto con quanto argomentato dalla corte che aveva ritenuto idonea la formazione teorica impartita , attraverso corsi formativi documentati in atti il secondo motivo , che rubrica erroneamente una censura di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non tenendo conto della nuova formulazione dell'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. introdotta dall'articolo 54 comma 1 lett.b del D.L. numero 83/2912 conv. in legge numero 134/2012, non merita accoglimento, perché in realtà non indica un fatto storico oggetto di discussione tra le parti di necessaria decisività, ossia che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della lite Cass. SU numero 8053/ 2014 ed infatti pur volendosi considerare quale fatto storico non esaminato, l'assunto di secondo cui la Corte di merito, enumerando i corsi formativi iniziati nel luglio del 2002, come da documentazione allegata, non avrebbe tenuto conto che l'assunzione risaliva al marzo 2002, dunque omettendo di considerare che non vi era stata alcuna iniziale formazione per circa quattro mesi, tale argomentazione non coglie nel segno ed infatti in motivazione la corte ha dato atto che vi era prova dell'attività formativa fin dai primi giorni dall'assunzione ma in particolare, con ulteriore ratio decidendi, la quale non è stata oggetto di censura, ha poi ritenuto che un generico inadempimento degli obblighi formativi non avrebbe comunque potuto condurre al riconoscimento della nullità del contratto di formazione , perché ciò è previsto solo ove non vi sia stata alcuna formazione per tutto il percorso formativo, mentre invece nel caso di specie il mancato affiancamento a completamento del percorso formativo non era riferibile a tutto il periodo previsto dal contratto nel caso in cui la decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , dall'altro che tali censure risultino tutte fondate Così Cass.numero 12372/2006 il ricorso deve pertanto essere respinto , con condanna del ricorrente, soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo poiché l'ammissione al gratuito patrocinio risulta essere stata autorizzata dal consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina, in via provvisoria, va allo stato, accertato l'obbligo di cui all'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, salvo successiva ammissione definitiva da parte del consiglio dell' ordine degli Avvocati di Roma. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.R. numero 115/2002 , dà atto della sussistenza , allo stato, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.