La responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi è limitata ai soli trattamenti retributivi

L’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 nel disciplinare la responsabilità del committente con l’appaltatore di servizi, fa riferimento ai trattamenti retributivi”, concetto che deve essere interpretato rigorosamente.

Così la Cassazione con la sentenza n. 28517/19, depositata il 6 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione di prime cure di condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento dei crediti maturati da alcune lavoratrici, dipendenti dell’impresa di pulizia appaltatrice dei servizi commissionati dalla stessa Poste Italiane, quali risarcimento per illegittima riduzione unilaterale dell’orario di lavoro. La Corte riteneva infatti applicabile il regime di responsabilità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 anche alle pubbliche amministrazioni, qualora operanti come committenti, ed anche a Poste Italiane pur dopo la trasformazione in società per azioni. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 29, comma 2, cit Secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe erroneamente esteso la responsabilità solidale del committente agli importi dovuti dal datore di lavoro per ore di lavoro convenute contrattualmente ma non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo. Responsabilità solidale. La norma oggetto del ricorso, nel disciplinare la responsabilità del committente con l’appaltatore di servizi, fa riferimento ai trattamenti retributivi”, concetto che deve essere interpretato, secondo la Cassazione, rigorosamente. Si tratta quindi di emolumenti di natura strettamente retributivi che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti quali elementi integranti la retribuzione in virtù del nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa. Per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve invece essere esclusa l’applicabilità del regime di responsabilità solidale. Ed è proprio questo il caso verificatosi nella vicenda in esame. Posto che la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale non può essere decisa unilateralmente dal datore di lavoro, necessitando del consenso scritto del lavoratore, si verifica un’alterazione illegittima del trattamento economico pattuito laddove il datore di lavoro provveda comunque unilateralmente alla variazione dell’orario di lavoro. Il compenso relativo a tale variazione unilaterale assume di conseguenza natura risarcitoria, rispetto alla quale il riferimento alla retribuzione funge da mero parametro di calcolo, ed esclude la responsabilità solidale della committente. In accoglimento del ricorso, la Corte cassa dunque la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre – 6 novembre 2019, n. 28517 Presidente Di Cerbo – Relatore Patti Fatto Con sentenza del 13 agosto 2014, la Corte d’appello di Venezia rigettava i due distinti appelli riuniti proposti da Poste Italiane s.p.a. avverso le sentenze di primo grado, che l’avevano condannata al pagamento, in favore di F.C. , B.T. , D.S. e D.B.Z.S. tutte dipendenti di World Warking s.c.ar.l., consorziata del Consorzio Italiano Cooperativo Labor, quale appaltatore di servizi di pulizia commessi da Poste Italiane s.p.a. , dei crediti maturati dalle lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, quale responsabile ai sensi della L. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva applicabile il regime di responsabilità in oggetto anche alle pubbliche amministrazioni qualora operanti in qualità di committenti e non di datrici di lavoro dovendosi interpretare la previsione di inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, a norma dell’art. 1, comma 2 D.Lgs. cit., per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale , alla stregua di endiadi coincidente con l’espressione personale delle pubbliche amministrazionì e pure pertanto a Poste Italiane, anche prescindendo dalla sua qualificazione come ente pubblico pur dopo la trasformazione in s.p.a Essa reputava quindi compreso nella locuzione normativa trattamenti retributivi anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione e corretta la liquidazione del Tribunale, ad esse spettando l’intero trattamento retributivo pattuito anche in caso di unilaterale sospensione parziale del rapporto di lavoro. Infine, la Corte veneziana ribadiva il rigetto della domanda di garanzia o di regresso di Poste Italiane s.p.a. nei confronti del Consorzio Italiano Cooperativo Labor, in quanto non titolare di una responsabilità diretta per i crediti in oggetto, siccome mandatario delle imprese consorziate. Con atto notificato l’11 16 e 20 febbraio 2015, la società ricorreva per cassazione con cinque motivi le lavoratrici e il Consorzio intimati non svolgevano difese la causa, inizialmente fissata in adunanza camerale era rinviata a nuovo ruolo, in difetto dei presupposti e rifissata all’odierna pubblica udienza. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per erronea estensione della responsabilità solidale della committente agli importi dovuti dal datore di lavoro per ore di lavoro convenute nei contratti di lavoro individuale e collettivo ma non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo. 2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per erronea estensione della responsabilità solidale della committente, prevista per i soli crediti di natura retributiva e contributiva, anche a quelli di natura risarcitoria, quali appunto quelli conseguenti ad illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo. 3. La ricorrente deduce poi con il terzo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 1292, 1294, 1298, 1299 c.c. con il quarto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 34, comma 1, lett. B e L. n. 422 del 1909 e con il quinto, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., in relazione agli artt. 17, 19 e 20 del contratto Rep. B/20/08 del 29 febbraio 2008 stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Consorzio Italiano Cooperativo Labor. Con essi, congiuntamente formulati, la società si duole del mancato riconoscimento del proprio diritto di regresso, quale committente, nei confronti del Consorzio Labor coobbligato in solido, in quanto soggetto contraente con Poste Italiane s.p.a., assuntosi gli obblighi di rispetto dell’applicazione, nei confronti dei lavoratori impiegati, del regime contrattuale collettivo vigente e individuale adottato, quale diretto interlocutore in assenza di alcun rapporto con la consorziata World Warking s.c.ar.l., datrice delle quattro lavoratrici, inadempiente ai propri obblighi di corretta utilizzazione per l’orario convenuto. 4. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. 4.1. Occorre premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione trattamenti retributivi , contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa dovendo invece l’applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno Cass. 19 maggio 2016, n. 10354 Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678 . Queste, infatti, lungi dall’intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 Cass. 17 luglio 2003, n. 11212 Cass. 21 luglio 2008, n. 20087 Cass. 8 agosto 2012, n. 14290 Cass. 8 settembre 2014, n. 18852 . 4.2. E così è per i crediti maturati dalle odierne lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo posto che, tanto ai sensi della disciplina dettata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5 Cass. 11 dicembre 2014, n. 26109 , tanto ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 5, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, in ogni caso necessitando del consenso scritto del lavoratore Cass. 17 luglio 2006, n. 16169 . E ciò perché, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata Cass. 6 dicembre 2016, n. 25006 Cass. 19 gennaio 2018, n. 1375 . Sicché, la variazione unilaterale da parte del datore dell’orario di lavoro del dipendente da tempo pieno a parziale integra un’alterazione illegittima del trattamento economico pattuito, nel senso della sua riduzione non concordata pure esigente la forma scritta , senza tuttavia la prestazione di attività lavorativa, nè alcuna messa a disposizione di energie lavorative a differenza dell’ipotesi, pur sempre riguardante l’illegittima utilizzazione della prestazione lavorativa diversamente dall’orario pattuito, di illegittimità delle cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time e da cui consegue l’integrazione del trattamento economico, atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, comporta una maggiore penosità ed onerosità della prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, con la conseguente difficoltà di programmazione di altre attività Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721 Cass. 20 marzo 2018, n. 6900 . E allora, la natura risarcitoria del compenso relativo a detta variazione unilaterale, per il quale il riferimento alla retribuzione ha valore di mero parametro di liquidazione, esclude la responsabilità solidale di Poste Italiane s.p.a 5. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti gli altri motivi, discende allora l’accoglimento dei motivi scrutinati, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.