Per la pensione indiretta non è richiesta l’ininterrotta iscrizione a Cassa Forense

Ai fini dell’erogazione della pensione indiretta al superstite del professionista deceduto, tipica espressione del sistema solidaristico, la richiesta continuità dell’iscrizione a Cassa Forense per il periodo prescritto dalla legge non si traduce in una pretesa ininterrotta iscrizione a tale Ente.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27392 depositata il 25 ottobre 2019. Il caso. La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda della coniuge superstite di un avvocato tesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione indiretta, in virtù dei contributi versati dal defunto consorte. Ad avviso dei Giudici di merito, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie risultava carente il requisito dell’iscrizione continuativa - da intendersi, nell’avviso della Corte di secondo grado, nel senso di senza interruzioni - alla Cassa Forense, risultando esso concorrente con gli ulteriori requisiti dell’iscrizione prima del compimento del quarantesimo anno di età e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Contro tale pronuncia la vedova del professionista ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. La pensione indiretta è tipica espressione del principio solidaristico. In particolare, la ricorrente si doleva dell’errata applicazione dell’art. 7, comma 3, l. n. 576/1980 a mente del quale la pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite [] dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa [] , letto in combinato disposto con il successivo comma 4 a mente del quale la pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso [.] , atteso che in tale contesto normativo il requisito della continuità dell’iscrizione non poteva farsi coincidere, come erroneamente i Giudici di merito avevano fatto, con una ininterrotta iscrizione alla Cassa stessa. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. In chiave sistematica, la Corte rileva preliminarmente come la prestazione indiretta costituisce tipica espressione del sistema solidaristico dal momento che, al pari dei trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari impossibilitati, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità, il prescritto periodo di contribuzione . La pensione indiretta nella previdenza forense è diversa da quella del sistema privato. Inoltre, precisa la Cassazione rinviando ai principi esposti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 169/1986, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge nella previdenza forense, come positivamente delineato, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato nei quali, affinché sorgano diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del diritto a pensione . É sufficiente una contribuzione decennale per godere della pensione indiretta. Sulla base di tali presupposti, la Corte - tanto per ragioni letterali e topografiche quanto per la stessa ratio legis - ritiene che, una volta integrato per quanto qui interessa il requisito minimo dell’effettivo versamento contributivo per dieci anni anche con soluzione di continuità, i superstiti del defunto maturano il diritto alla pensione indiretta in quanto la continuità richiesta dal comma 4 [] è riferita soltanto all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età [] sicché l’estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 25 ottobre 2019, n. 27392 Presidente Manna – Relatore Mancino Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2013, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da L.A. , coniuge superstite dell’avvocato D.P.L. , per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. 2. Per la Corte di merito non sussisteva, in riferimento all’avvocato D. , il requisito dell’iscrizione protrattasi continuativamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, requisito necessariamente concorrente con quelli, ulteriori, dell’iscrizione prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 3. Avverso tale sentenza ricorre L.A. , con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso poi ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ragioni della decisione 4. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1980, art. 7, come modificato dalla L. n. 175 del 1983, art. 2, commi 3 e 4, sostituto dalla L. n. 141 del 1992,art. 3, la ricorrente censura la sentenza per avere introdotto un requisito - l’iscrizione continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni ininterrotti - non previsto dalle richiamate disposizioni, che prescrivono soltanto i seguenti requisiti dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età iscrizione con carattere di continuità. Assume, pertanto, l’erronea interpretazione per aver preteso l’iscrizione continuativa per dieci anni e per aver fatto coincidere il richiesto carattere di continuità con la perdurante e ininterrotta iscrizione. 5. Il ricorso è da accogliere. 6. La pensione indiretta pretesa dall’attuale ricorrente è prevista dalle disposizioni di seguito indicate. 7. La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 7, comma 3, recita La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lett. a e b , su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 2 gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque . 8. Il successivo comma 4 detta le seguenti condizioni La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età . 9. Va premesso che la pensione indiretta - da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività - costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, al pari dei trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari impossibilitati, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità, il prescritto periodo di contribuzione. 10.Come già affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 1986, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge nella previdenza forense, come positivamente delineato, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato, nei quali, affinché sorgano diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del diritto a pensione. 11.Nella previdenza forense il legislatore ha posto, all’intervento solidaristico a vantaggio dei superstiti del professionista deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, restrizioni e limitazioni nell’ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema adottato, restrizioni per le quali la già richiamata decisione della Corte costituzionale ha escluso la violazione del canone di ragionevolezza e dell’art. 38 Cost., comma 2, precetto, quest’ultimo, che consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. 12.Ciò premesso, tanto ragioni letterali e topografiche quanto la stessa ratio legis indirizzano l’interpretazione dei requisiti normativamente prescritti per la pensione indiretta ai superstiti degli iscritti alla Cassa nel solco della ratio solidaristica del beneficio volta, dunque, a proteggere anche i superstiti di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione per non avere raggiunto l’anzianità contributiva. 13. Il comma 3 del citato art. 7 della L. n. 576 fissa il requisito temporale minimo dell’iscrizione e contribuzione in dieci anni e il legislatore ha connotato il predetto decorso del tempo con l’effettività dell’iscrizione alla Cassa, con assolvimento del relativo obbligo contributivo, dimostrando di voler contemperare l’onere economico con esborso a carico della Cassa, e dunque della collettività degli iscritti, con un apporto dell’iscritto ancorato al tetto dell’esborso corrispondente alla contribuzione versata per un decennio. 14.Dunque, premesso il discrimine anagrafico dell’iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età, il legislatore ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione e contribuzione, così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione, al momento del decesso, ed escludendo, per converso, i superstiti di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio d’iscrizione e contribuzione. 15. All’effettività dell’iscrizione e contribuzione appena richiamate dovrebbe aggiungersi, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa forense e condivisa dall’interpretazione data dai giudici d’appello, il requisito della continuità di talché gli elementi costitutivi della prestazione indiretta deriverebbero, piuttosto, dall’effettività sommata alla continuativa iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti. 16.In realtà - osserva questa Corte - la continuità richiesta dal comma 4, all’esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell’interprete sul binario di un combinato disposto tra le due norme, è riferita soltanto all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età e il dettato letterale della disposizione - La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - fissa la stringente condizione della continuità dell’iscrizione raccordata esclusivamente al requisito anagrafico, sicché l’estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale. 17.In conclusione, il ricorso è da accogliere, la sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.