Anche i consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi malattia e maternità

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell'attività effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici. Consegue che saranno assoggettati all’obbligo contributivo previsto dall’art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, da effettuare in favore dell’INPS.

Lo afferma la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 27344, pubblicata il 24 ottobre 2019. Il caso deciso opposizione ad avvisi di addebito promossa da consorzio di bonifica nei confronti dell’Inps, riguardanti l’obbligo di versare la contribuzione di maternità e malattia ai sensi dell’art. 20 comma 2 d.l. n. 112/2008. Un consorzio di bonifica si opponeva agli avvisi di addebito notificati da Inps, aventi ad oggetto il pagamento dei contributi per malattia e maternità. Il Tribunale rigettava la domanda. Analogamente la Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dal Consorzio, confermava la sentenza del giudice di primo grado. Ricorreva così in Cassazione l’Ente consortile. I destinatari dell’obbligo contributivo La corte di merito, come peraltro il giudice di primo grado, ha respinto la domanda del consorzio ritenendo quest’ultimo rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 20 comma 2 d.l. n. 112/2008. Norma che così recita A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente a la contribuzione per maternità b la contribuzione per malattia per gli operai”. La Suprema Corte ha avuto modo prima di tutto di precisare che il riferimento Imprese dello Stato” deve interpretarsi nel senso di imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato. Non è ipotizzabile infatti nell’ambito degli Stati membri della UE l’esercizio da parte dello Stato di attività economica diretta, volta ad offrire beni o servizi a scopo di lucro. E dunque, alla luce della predetta interpretazione costituzionalmente orientata saranno soggette all’imposizione di cui al citato articolo 20 comma 2 le imprese degli enti pubblici e degli enti locali le imprese a capitale misto degli enti pubblici e locali le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico. la natura giuridica del Consorzio ricorrente. La Corte di legittimità ha affrontato il tema della natura giuridica dei consorzi di bonifica, affermando che questi, pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un'attività tipicamente economica a carattere privatistico e quindi devono essere classificati fra gli enti pubblici economici. Affermando altresì che spettano al giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Tutto ciò fa sì che anche il consorzio ricorrente si debba includere nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di malattia e di maternità, in base al disposto dell’articolo 20, comma 2, d.l. n. 112/2008. Irrilevante l’erogazione dei trattamenti a causa del pagamento diretto ai dipendenti delle indennità. Il consorzio fonda le proprie doglianze anche sul fatto che, per espressa previsione della contrattazione collettiva, abbia erogato direttamente ai propri dipendenti i trattamenti previdenziali oggetto della controversia. Ma gli Ermellini non condividono tale interpretazione, poiché il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema. Ed infatti all'apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale. La Corte di legittimità ha affermato in precedenti decisioni che non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale. E dunque ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. Questo fa sì che il regime legale della contribuzione non può essere alterato da decisioni assunte in sede di contrattazione collettiva privata, come, nel caso specifico, la previsione del CCNL applicato dal Consorzio ricorrente, secondo cui il datore di lavoro è obbligato ad erogare direttamente ai propri dipendenti sia il trattamento di malattia che di maternità. Per i motivi affermati dalla Suprema Corte il ricorso proposto dal Consorzio viene ad essere infondato e dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre – 24 ottobre 2019, n. 27344 Presidente Manna – Relatore Ghinoy Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato l’opposizione proposta dal Consorzio di Bonifica Delta del Po agli avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contribuzione per malattia e maternità relativa ai periodi da gennaio 2010 a maggio 2011. 2. La Corte territoriale, dopo aver precisato che per i datori di lavoro privati l’obbligo di versare la contribuzione per maternità e per malattia sussiste anche in ipotesi di previsione contrattuale collettiva che obblighi il datore di lavoro ad anticipare il trattamento di malattia, ha accertato l’obbligo contributivo argomentando dalla natura giuridica di impresa pubblica individuata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008, del Consorzio ricorrente e richiamando, per coincidenza di principi regolatori, il precedente di questa Corte di cassazione costituito dalla sentenza n. 2756 del 2014, formatosi su fattispecie riferita a soggetto pubblico regionale trasformato in soggetto svolgente attività di impresa pubblica. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica Delta del Po, affidandosi ad un articolato motivo. 4. L’INPS, anche nella qualità di mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito controricorso. Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Delta del Po denuncia violazione e o errata applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 conv. in L. n. 133 del 2008 in ragione dell’errata qualificazione giuridica dei Consorzi di Bonifica ai fini dell’applicazione della contribuzione previdenziale di maternità relativa ai propri dipendenti e della loro inclusione tra i destinatari del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2 conv. in L. n. 133 del 2008 che, a decorrere dal primo gennaio 2009, ha previsto l’obbligo del versamento all’INPS della contribuzione per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzati e a capitale misto sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sia incorsa in errore per aver accolto la tesi dell’INPS basata sulla considerazione della sua natura di impresa appartenente ad ente pubblico, laddove l’esatta natura giuridica, emergente dal contesto normativo costituito dalla legge regionale veneta n. 12 del 2009 ed ancor prima dal R.D. n. 215 del 1933, art. 59, sarebbe quella di ente pubblico economico istituito per perseguire finalità pubblicistiche erogando servizi di utilità pubblica pertanto - prosegue il ricorso - in quanto tale il Consorzio sarebbe estraneo alla previsione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, cit. anche in considerazione del fatto che in tale veste esso eroga direttamente ai propri dipendenti le prestazioni di malattia e maternità. 6. La questione controversa richiede, in primo luogo, l’identificazione dei soggetti destinatari del disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008 che ha il seguente tenore A decorrere dal i gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente a la contribuzione per maternità b la contribuzione per malattia per gli operai . 7. Su tale tema questa Corte di cassazione proprio a partire da Cass. n. 2756 del 2014 citata dalla sentenza impugnata e poi con Cass. nn. 18395 e 21536, 22291 del 2019 ha affermato che il riferimento alle imprese dello Stato - secondo un’interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. - conduce a ritenere che all’elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo, posto che, l’espressione imprese di Stato che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un’attività economica, costituita dall’offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE vedi, per tutte, Comunicazione della Commissione UE sull’applicazione delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale - Testo rilevante ai fini del SEE - 2012/C 8/02 e ivi ampi richiami . 8. Ne consegue che la suddetta espressione - tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. - non può che essere intesa in senso atecnico, come riferita alle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato vedi INPS - Circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e INPDAP - Nota operativa n. 18 del 22 dicembre 2009 nonché Nota 20 luglio 2011, n. 18 . Pertanto, è evidente che la stessa valenza atecnica debba essere attribuita alla restante parte dell’elencazione contenuta nel citato comma 2, che quindi va inteso nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista da effettuare all’INPS a tutte le imprese degli pubblici e degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni , che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni ‘90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative b tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali c nonché le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti già assoggettati a regimi previdenziali speciali sono poi confluiti nell’INPDAP. 9. Ciò premesso, va individuata la natura giuridica del Consorzio ricorrente. Sul punto questa Corte di legittimità vd., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 1547 del 20 gennaio 2017 ha avuto modo di affermare, al fine di accertare la natura dei consorzi di bonifica, che l’art. 59 R.D. n. 215 del 1933, li qualifica espressamente quali persone giuridiche pubbliche inoltre, la medesima definizione è ribadita dall’art. 862 c.c. Inoltre, quanto alla presente fattispecie, va osservato che la L.R. Veneto 8 maggio 2009, n. 12, art. 1, avente ad oggetto Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio , che ha abrogato la precedente L.R. n. 3 del 1976 contenente Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori e la L.R. 1 marzo 1983, n. 9 intitolata Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica , con rispettive integrazioni e modifiche, così espressamente recita all’art. 3 Consorzi di bonifica Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all’art. 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge”. 10. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che i consorzi di bonifica, definiti dalla legge - come si è visto - enti pubblici economici, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite Cass., 13.7.2000, n. 9300, - Cass. SU., 11.1.1997, n. 191 Cass., SU., 2.4.1996, n. 3036 . Si è pure aggiunto che i rapporti di lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno natura privata Cass., 3.11.1992, n. 11907 e che l’attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come industriale o agricola tale natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b , o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 - ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1, posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti pubblici economici , attività da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva Cass., 23.11.1992, n. 12498 . 11. Peraltro, il Consorzio ricorrente non contesta tali caratteri ed anzi richiama un’opinione che esclude la possibilità che un ente pubblico possa definirsi economico senza esercizio effettivo di attività d’impresa. Tuttavia, ritiene errata la sentenza impugnata imputandole di aver assimilato la propria natura giuridica a quella degli Istituti per l’edilizia residenziale pubblica, di cui trattava il precedente di questa Corte di legittimità n. 2756 del 2014. 12. La critica non coglie nel segno giacché, per quanto si è sopra esposto, il principio espresso da quel precedente e dai successivi arresti sopra indicati risulta applicabile alla posizione contributiva del Consorzio ricorrente, posto che anch’esso è qualificabile in termini di impresa pubblica” nell’accezione atecnica sopra specificata, che comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008. 13. Inoltre, del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità dell’obbligo contributivo in oggetto, è la circostanza che il Consorzio abbia erogato ai propri dipendenti i trattamenti in questione alla luce della funzione svolta dall’obbligo contributivo all’interno dell’intero sistema previdenziale. 14. Invero, va qui ribadito quanto affermato da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10232 del 2003 seguita da Cass. n. 15112 del 2004 e da Cass. n. 13791 del 2006 , là dove si è affermato che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema giacché all’apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale. 15. Pertanto il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare, come nel caso dei contributi di mera solidarietà cfr. Corte Cost. n. 26 del 2003 o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c. nè l’ammontare delle prestazioni è necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantità della retribuzione imponibile, dalla varietà delle aliquote di computo, dall’età dell’assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno nazionale lordo. 16. Dunque, ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. 17. L’obbligazione contributiva previdenziale partecipa, inoltre, della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di funzioni sociali Cass. 21 luglio 1969 n. 2727 si tratta cioè di un’obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato. 18. Tutto ciò comporta che il regime legale della contribuzione non può essere alterato da statuizioni dell’autonomia privata. Tali debbono oggi ritenersi quelle contenute nei contratti collettivi, a differenza di quelle vigenti nel regime corporativo, soppresso dal D.L. 5 agosto 1943 n. 721 e dal D.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Pertanto, non vale ad escludere l’obbligazione contributiva oggetto di causa la previsione del c.c.n.l. 1 giugno 2005 agli artt. 95 e 100, c.c.n.l. applicato dal Consorzio ricorrente nei rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, che obbliga il medesimo ad erogare direttamente ai dipendenti sia il trattamento di malattia che quello di maternità. 19. In definitiva, il ricorso va rigettato. 20. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. 21. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ar