Nessun limite alla ricongiunzione dei contributi versati all’INPS presso la cassa a cui è iscritto il libero professionista

A seguito della sentenza n. 61/1999 della Corte Costituzionale, l’istituto della ricongiunzione dei contributi a favore dell’assicurato che non abbia ancora maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni presso cui era o è iscritto, è una tra le opzioni possibili a cui il libero professionista può accedere senza alcun genere di limite.

Così si esprime la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26039/19, depositata il 15 ottobre. Il caso. Il Giudice di seconde cure confermava la decisione del Tribunale, riconoscendo all’istante libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti il diritto alla ricongiunzione presso tale Cassa dei contributi versati alla Gestione separata INPS. Tale decisione si fondava sulla formulazione letterale del comma 2 dell’art. 1, l. n. 45/1990, il quale riconosce esplicitamente la possibilità di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione presso cui l’interessato è iscritto nelle vesti di libero professionista, senza limitazioni e a prescindere dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni. Contro tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’INPS, contrapponendo alla suddetta argomentazione un’interpretazione della norma per cui la medesima facoltà non sarebbe riconosciuta nel caso in cui il trattamento pensionistico del richiedente debba essere calcolato in base al solo metodo contributivo, operando in tal caso gli istituti del cumulo e della totalizzazione. Ricongiunzione dei contributi versati. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999, la quale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della l. n. 45/1990 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedevano, a favore dell’assicurato non avente ancora il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni presso le quali risultava iscritto, il diritto di avvalersi dei pregressi periodi assicurativi in termini tali per cui la ricongiunzione potesse porsi come opzione rispetto agli altri istituti che perseguivano lo stesso obiettivo dell’utilizzo della contribuzione. Una tale interpretazione del comma 2 dell’art. 1 della legge citata risulta dunque priva di limiti né quelli riguardanti la disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli relativi al preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma della stessa norma che ammetterebbe la ricongiunzione solo in entrata” della contribuzione versata alle casse per i liberi professionisti , finendo per consentire al libero professionista la possibilità di avvalersi di tale strumento in alternativa agli ulteriori istituti previsti del cumulo e della totalizzazione. Per questo motivo, gli Ermellini respingono il ricorso proposto dall’INPS con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 15 ottobre 2019, n. 26039 Presidente Manna – Relatore De Marinis Fatti di causa Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da A.G. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’A. . Ragioni della decisione Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione. Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione, un’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l’assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione. Il ricorso va, dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Roberta Alesi e Claudio Martino. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.