Muore durante il periodo di preavviso: l'incentivo all'esodo va agli eredi?

Nel caso in cui il dipendente rassegni le proprie dimissioni e venga a mancare prima della data pattuita per la cessazione del rapporto di lavoro, i suoi eredi hanno comunque diritto alla somma concordata a titolo di incentivo al pensionamento anticipato?

La risposta della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23396/19, depositata il 19 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto da una società contro gli eredi di un lavoratore dipendente, respingendo la domanda di queste ultime volta ad ottenere la condanna della prima a corrispondere una certa somma di denaro a titolo di controvalore delle sue dimissioni. Come rilevato dalla Corte di merito, infatti, mediante una lettera il dipendente comunicava alla società la volontà di rassegnare le sue dimissioni a condizione che ricevesse una certa somma ad integrazione del TFR come incentivo al pensionamento anticipato, convenendo che il rapporto di lavoro sarebbe terminato al termine dell’anno 2007. Tuttavia, il dipendente perdeva la vita prima di tale data, e alla domanda delle eredi di condanna della società al pagamento di quanto pattuito, la Corte territoriale evidenziava la comune volontà delle parti di cessare il rapporto di lavoro al 31.12.2007, per effetto delle dimissioni rassegnate ed accettate che costituiva l’evento a cui era subordinato il pagamento dell’incentivo. Contro tale decisione, gli eredi del lavoratore propongono ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, che il diritto del dante causa alla corresponsione dell’incentivo per la risoluzione del rapporto di lavoro era sorto al momento delle dimissioni, e che la data pattuita poteva costituire un termine ma non una condizione sospensiva, oltre a lamentare la violazione del CCNL del Credito da parte del datore di lavoro. Incentivo all’esodo. La Suprema Corte non ritiene meritevole di accoglimento il motivo prospettato dalle ricorrenti, rilevando che esse nel ricorso introduttivo del giudizio facevano riferimento ad un accordo intervenuto tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in forza del quale il secondo rassegnava le sue dimissioni con effetto dal 31.12.2007 e il primo si impegnava a versare una somma in suo favore quale incentivo al prepensionamento, non essendoci alcun riferimento in relazione al CCNL di cui si lamenta la violazione. Consistendo, dunque, la doglianza nella proposizione di questioni nuove, non merita accoglimento. Gli Ermellini precisano, inoltre, che con l’accordo raggiunto le parti intendevano assicurarsi vantaggi reciproci, tra cui era compresa la prosecuzione del rapporto lavorativo con gli obblighi ad esso connessi, riconoscendo che tale fattispecie costituisce una vera e propria condizione, sicché in presenza di un’altra causa estintiva del rapporto con effetto anteriore o coincidente con la suddetta data l’incentivo non avrebbe potuto corrispondersi, non essendo venuti ad esistenza i presupposti individuati dalle parti sulla base di apposito accordo. Anche per questo motivo, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 novembre 2018 – 19 settembre 2019, n. 23396 Presidente Bronzini Relatore Leo Rilevato che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 6.3.2014, accogliendo il gravame interposto, avverso la sentenza n. 95/2011 del Tribunale della stessa sede, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nei confronti di Ma. Ma. e Ma. Ma., quali eredi di Ma. Ma., ha respinto la domanda di queste ultime, volta ad ottenere la condanna della società a corrispondere loro la somma di Euro 85.000,00 che il Ma. aveva pattuito con il datore di lavoro come controvalore delle sue dimissioni che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, premesso che con lettera in data 14.3.2007 Ma. Ma. comunicava al suo datore di lavoro BNL la propria irrevocabile volontà di rassegnare le dimissioni con effetto dal 31.12.2007 a condizione che la banca gli riconoscesse la somma di Euro 85.000,00 ad integrazione del TFR con nota del 22.5.2007 BNL prendeva atto delle dimissioni confermando al Ma. che, ove non intervenga nel frattempo altra causa di risoluzione , il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.12.2007, riservandosi a tempo debito di dar corso alla liquidazione delle somme spettanti al dipendente, compreso l'importo di Euro 85.000,00, in aggiunta al TFR, come incentivo al pensionamento anticipato nell'agosto 2007 Ma. moriva ed alle eredi veniva corrisposto unicamente l'importo dell'indennizzo previsto dall'art. 61 CCNL pari al preavviso in caso di licenziamento , osservava che accettando tale proposta BNL ha accolto le dimissioni del lavoratore garantendogli e garantendosi la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007 è dunque evidente che nella comune intenzione delle parti la cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2007 per effetto delle già rassegnate ed accettate dimissioni fosse l'evento cui era subordinato il versamento dell'incentivo pattuito ciò trova conferma logica laddove si pensi che, se fosse sopravvenuta altra causa estintiva del rapporto -quale per esempio il licenziamento con effetto anteriore o anche coincidente con il 31.12.2007, l'incentivo legato alle dimissioni non avrebbe potuto essere corrisposto non essendosi realizzati entrambi i presupposti concordemente individuati dalle parti che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Ma. e Ma. Ma. sulla base di due motivi che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha resistito con controricorso che sono state comunicate memorie nell'interesse della società che il P.G. non ha formulato richieste Considerato che con il ricorso, si censura 1 in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente disatteso la prospettazione fornita dalle Ma., le quali avevano rilevato, nei gradi di merito che il diritto del loro dante causa alla corresponsione dell'incentivo per la risoluzione del rapporto di lavoro fosse sorto nel momento in cui lo stesso aveva rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, e che tale diritto potesse al più essere considerato come sottoposto al termine del 31.12.2007, ma mai ad una condizione sospensiva. E ciò per il carattere irrevocabile delle dimissioni rassegnate dal lavoratore ed accettate dal datore di lavoro , nonché per la facoltà riconosciuta alla BNL dall'art. 63 CCNL credito, il quale stabilisce che, una volta rassegnate le dimissioni da parte del lavoratore, il datore di lavoro può far cessare il servizio anche prima della scadenza del preavviso 2 in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro e si deduce che i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ritenuto che la comunicazione da parte del lavoratore, con accettazione datoriale, di un termine di preavviso superiore al termine minimo previsto dalla contrattazione collettiva garantisca al lavoratore la certa ed indiscutibile continuazione della prestazione lavorativa sino al termine indicato dallo stesso dipendente, mentre il CCNL 11.7.1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, all'art. 63 stabilisce, tra l'altro, che E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza pertanto, a parere delle ricorrenti, la Corte di merito è dunque incorsa in violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro allorquando ha ritenuto che, avendo le parti concordato un termine di preavviso diverso da quello minimo, la BNL ha così garantito al lavoratore la continuazione della prestazione lavorativa fino al termine concordato e cioè fino al 31.12.2007 e che la cessazione del servizio a tale data fosse nell'interesse comune, escludendosi l'obbligazione di versamento dell'incentivo qualora il rapporto fosse cessato prima per effetto delle iniziative datoriali. Pertanto, non essendovi detta garanzia di continuazione fino al 31.12.2007, non vi poteva essere alcun interesse comune a subordinare il pagamento dell'incentivo alla cessazione della prestazione lavorativa a tale data che il primo motivo non è meritevole di accoglimento ed invero, le ricorrenti sostengono che i giudici di seconda istanza avrebbero omesso di considerare il carattere irrevocabile delle dimissioni rassegnate da Ma. Ma., nonché la facoltà riconosciuta alla S.p.A. Banca Nazionale del Lavoro dall'art. 63 del CCNL del Credito, di fare cessare dal servizio il dipendente anche prima del periodo di preavviso concordato circostanze che, a parere delle medesime, se tenute nel debito conto, avrebbero dovuto portare la Corte di merito a ritenere che il diritto all'incentivo all'esodo era maturato sin dalle dimissioni rassegnate, restando irrilevante l'accordo raggiunto per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla data del 31.12.2007 che la censura sollevata con il primo mezzo di impugnazione attiene a deduzioni riguardo alle quali le Ma. non specificano se siano state svolte nell'impostazione originaria del ricorso e coltivate in sede di gravame peraltro, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio si evince che le ricorrenti fanno riferimento ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in forza del quale Ma. Ma., quadro direttivo di primo livello in servizio presso la Direzione Generale della Banca, rassegnava le dimissioni con effetto dal 31.12.2007 e la Banca Nazionale del Lavoro si impegnava a corrispondere l'importo lordo di Euro 85.000,00 in favore del dipendente quale incentivo alle dimissioni anticipate e al prepensionamento , né si rinviene, nello stesso, alcun accenno relativo all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 63 del CCNL del Credito che, dunque, configurandosi come nuove tali questioni cfr., tra le molte, Cass. n. 10211/2015 , è superfluo soffermarsi sul fatto che il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b , del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 6.3.2014 che il secondo motivo non è fondato, in quanto, come innanzi osservato, attiene a deduzioni inerenti all'applicabilità al caso di cui si tratta dell'art. 63 del CCNL Credito, non proposte in primo grado peraltro, con motivazione condivisibile e supportata dal dato documentale, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che l'accordo concluso tra le parti, di cui si è detto in narrativa, è il frutto dell'incontro tra la dichiarazione del Ma. e la risposta della BNL , in quanto il primo comunicava le proprie dimissioni ma spostando l'effetto delle medesime ben oltre il termine contrattuale di preavviso un mese secondo quanto previsto dall'art. 63 CCNL quadri direttivi , così offrendo al datore di lavoro la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007 ed assicurando a se stesso la conservazione della controprestazione retributiva e la prosecuzione dei versamenti contributivi sino a tale data . Pertanto, accettando tale proposta, BNL ha accolto le dimissioni del lavoratore garantendogli e garantendosi la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007 da ciò consegue, all'evidenza, che le parti avevano inteso assicurarsi dei vantaggi reciproci, tra i quali era compresa la prosecuzione del rapporto, con tutti gli obblighi allo stesso connessi, sino al 31.12.2007 e tutta la documentazione, menzionata anche nel ricorso, e sulla quale la Corte di merito ha fondato la decisione oggetto del presente giudizio, conferma questa prospettazione v., in particolare, la lettera in data 14.3.2007, con la quale il Ma. comunicava alla BNL S.p.A. la propria volontà di rassegnare le dimissioni con effetto dal 31.12.2007, a condizione che gli venisse riconosciuta la somma di Euro 85.000,00 quale integrazione del TFR, nonché la nota del 22.5.2007 in ordine alla quale il dipendente nulla ha osservato -, in cui la datrice di lavoro, preso atto delle dimissioni, comunicava al dipendente che ove non intervenga nel frattempo altra causa di risoluzione , il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.12.2007, riservandosi di corrispondere a tempo debito la liquidazione delle spettanze comprensive dell'importo di Euro 85.000,00 a titolo di incentivo per il pensionamento anticipato che, infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso che l'obbligo contratto dalla BNL S.p.A. fosse sottoposto al termine del 31.12.2007, riconoscendo che, nella fattispecie, si fosse in presenza di una vera e propria condizione, in quanto, nell'ipotesi in cui fosse sopravvenuta un'altra causa estintiva del rapporto con effetto anteriore o anche coincidente con la predetta data, l'incentivo di cui si tratta non avrebbe potuto essere corrisposto, non essendosi realizzati entrambi i presupposti concordemente individuati dalle parti ipotesi che si è concretizzata a causa del decesso del Ma. nel mese di agosto del 2007 che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.