A casa in malattia, esce per ritirare le analisi e andare dal dentista. A rischio l’indennità INPS

Il lavoratore è risultato assente a entrambe le visite mediche di controllo a domicilio. La giustificazione da lui addotta non è però ritenuta sufficiente dai giudici per valutare come corretto il comportamento da lui tenuto.

Ufficialmente in malattia. Alle due visite di controllo a domicilio, però, il lavoratore risulta sempre non presente in casa. A rischio, legittimamente, l’indennità. Su questo fronte pare plausibile la posizione assunta dall’INPS, poiché, osservano i Giudici, la spiegazione addotta dal lavoratore – cioè essersi recato a ritirare i referti di analisi cliniche ed avere fatto ricorso all’intervento dell’odontoiatra – non è sufficiente a giustificare la doppia assenza Cassazione, sentenza n. 19668, sez. Lavoro, depositata oggi . Allontanamento. In prima battuta, ossia in Tribunale, il no” dell’INPS all’ipotesi di riconoscere l’indennità di malattia per oltre due mesi al lavoratore viene ritenuto legittimo. Decisivo il fatto che l’uomo sia risultato non presente in casa in occasione delle due visite mediche a domicilio . Di parere opposto, però, la Corte d’Appello che ritiene corretta la giustificazione addotta dal lavoratore. In sostanza, egli ha provato che in occasione dell’allontanamento dal domicilio durante le due visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche a cui si era sottoposto e inoltre aveva fatto ricorso all’intervento dell’odontoiatra , osservano i Giudici, e ciò è sufficiente per consentirgli di ‘salvare’ l’indennità di malattia messa in discussione dall’INPS. Urgenza. A porre di nuovo in bilico le sorti della battaglia tra lavoratore e INPS provvedono i Giudici della Cassazione, ponendo in evidenza alcuni ‘difetti’ della valutazione compiuta in Appello. Pare fragile, secondo i Magistrati del ‘Palazzaccio’, la motivazione addotta dall’uomo per giustificare le proprie assenze in occasione delle visite mediche di controllo. I dati da lui forniti avrebbero dovuto essere caratterizzati anche dalla prova della indifferibilità ed urgenza dell’attività da svolgere nelle fasce orarie previste per le visite di controllo nel proprio domicilio . Oltre a questa lacuna, poi, viene anche evidenziato che l’uomo non ha mostrato di avere adottato, durante il periodo di malattia, una condotta diligente, volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari previsti. In sostanza, solo un caso di forza maggiore o una situazione cogente possono rendere indifferibile la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità . Alla luce di questi principi, è necessario un nuovo processo in Appello, dove sarà fondamentale valutare con attenzione il comportamento tenuto dall’uomo durante il periodo di malattia e verificare se egli abbia adottato una adeguata collaborazione nei confronti dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 maggio – 22 luglio 2019, n. 19668 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 15.7.2013 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ha accolto l'appello proposto da Gi. Ve. nei confronti dell'INPS per il riconoscimento dell'indennità di malattia nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 18 giugno 2008. La Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva provato che in occasione dell'allontanamento dal domicilio durante le due visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche alle quali si era sottoposto ed inoltre aveva fatto ricorso all'intervento dell'odontoiatra. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'Inps con un motivo. 3. Resiste Gi. Ve. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, D.L. n. 463 del 1983 convertito in L. n. 638 del 1983 nonché degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. assumendo che la Corte d'appello ha violato le norme richiamate, limitandosi a verificare che il lavoratore nell'arco temporale di reperibilità, si era recato presso il laboratorio di analisi cliniche e presso l'odontoiatra, senza che si accertasse la ricorrenza di un giustificato motivo, ritenuto socialmente apprezzabile in quanto caratterizzato dalla indifferibilità ed urgenza dell'attività da svolgere nelle fasce orarie previste per le visita di controllo nel proprio domicilio. 2. Ciò a fronte della giurisprudenza di legittimità Cass. n. 3921 del 2007 che ha considerato tale giustificato motivo quale clausola elastica che implica la necessità di accertare la sussistenza o di una causa di forza maggiore o di una situazione che, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da comportare la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato. Peraltro, ricorda il ricorrente, secondo Corte Cost. n. 78 del 1988, la nozione di giustificato motivo va intesa rimarcando l'esistenza per il lavoratore di un onere di reperibilità alla visita medica di controllo che non contrasta con il carattere pubblico dell'assicurazione, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. 3. Il motivo è fondato. 4. Questa Corte ha affermato che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza in varia misura del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534 23 marzo 1994 n. 2816 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000 . 5. In particolare, il potere dell'ente previdenziale - debitore di verificare il fatto generatore del debito prima di pagare verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo usualmente la giurisprudenza ha valutato l'ipotesi di allontanamento dal domicilio per esigenza improcrastinabile di recarsi presso l'ambulatorio del medico curante cfr. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718 . 6. L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati cfr. Cass. 9 novembre 2002, 15766 . 7. Nella fattispecie la Corte d'Appello di Lecce ha fondato la propria decisione senza procedere allo specifico accertamento delle peculiarità delle circostanze che sole giustificano l'assenza e che risiedono nella necessaria dimostrazione dell'indifferibilità della allontanamento dal proprio domicilio ed il motivo di ricorso risulta idoneo a dimostrare che non risulta accertato dalla sentenza impugnata che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari. Invero, l'obbligo dell'INPS di erogare l'indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. 8. L'accertamento giudiziale, dunque, deve essere effettuato in ragione della finalità di appurare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell'allontanamento dal proprio domicilio allegate dal lavoratore e di verificare i motivi della mancata collaborazione con l'ente previdenziale, sia che si tratti di un caso di forza maggiore, di una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, oppure di una mera evenienza. 9. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, al fine di procedere all'accertamento delle circostanze sulle quali si fonda, alla luce dei principi sopra esposti, il diritto del lavoratore, assente dal proprio domicilio in occasione delle visite di controllo, a mantenere intero l'importo dell'indennità di malattia erogata dall'Inps. 10. La Corte d'appello designata regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.