Assenze per malattia, comunicazioni irregolari all’azienda: legittimo il licenziamento

Decisiva la constatazione della metodica seguita dal dipendente per ufficializzare al datore di lavoro le proprie assenze per malattia. Per i Giudici ci si trova di fronte a un consapevole mancato rispetto delle formalità previste, che ha arrecato pregiudizio all’impresa.

Discutibili le tempistiche adottate dal dipendente per comunicare le assenze per malattia al proprio datore di lavoro. Inevitabile lo scontro con l’azienda, scontro che si conclude col licenziamento, ritenuto legittimo dai Giudici Cassazione, sentenza n. 18283/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Assenze. Decisivo per la querelle giudiziaria è il passaggio in appello. Lì viene sovvertita la decisione del Tribunale e viene sancita la legittimità del licenziamento disciplinare adottato dall’azienda nei confronti del proprio dipendente. Decisiva la constatazione del mancato rispetto , da parte del lavoratore, delle formalità previste per la giustificazione delle assenze . In sostanza, per i giudici – come già per l’azienda – il lavoratore ha tenuto un reiterato e intenzionale comportamento, di notevole gravità e tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione dell’impresa, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in casa di malattia del dipendente . A inchiodare il lavoratore, poi, anche alcuni episodi precedenti, contestati a titolo di recidiva e già sanzionati con provvedimenti di carattere sospensivo rimprovero scritto multa di quattro ore sospensione dal servizio non impugnati . Metodica. Il quadro probatorio a disposizione è ritenuto sufficiente anche in Cassazione per dare solidità al provvedimento adottato dall’azienda. Decisivo il richiamo ai singoli comportamenti negligenti addebitati al lavoratore. Centrale poi la documentazione prodotta dalla società , documentazione da cui emerge la precisa metodica adottata dal dipendente. In sostanza, la comunicazione dell’assenza per malattia veniva effettuata dal lavoratore entro le prime due ore dell’orario base come richiesto dal contratto e sempre in prossimità della scadenza di quelle dure ore . Eppure, il dipendente era pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all’orario di ingresso , osservano i giudici. In altre giornate, invece, la comunicazione veniva effettuata oltre l’orario consentito . Peraltro, la malattia risulta manifestarsi il giovedì e durare anche per il venerdì, salvo riprendere il lunedì e durare uno o due giorni ancora . Infine, il certificato medico viene comunicato – se viene comunicato – sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti di assenza, che, difatti, in talune occasioni non sono stati affatto giustificati . Tirando le somme, è evidente l’abuso compiuto dal dipendente, che deve perciò dire addio al proprio posto di lavoro.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 maggio – 8 luglio 2019, numero 18283 Presidente Nobile – Relatore Boghetich Fatti di causa 1. Con sentenza numero 11 depositata l'11.1.2018 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal datore di lavoro, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato a Gi. Em. Sc. da Terna Rete Italia s.p.a. in data 9.7.2015. 2. La Corte territoriale ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti, di fonte documentale, avevano confermato integralmente i fatti oggetto della contestazione nonché gli episodi precedenti, contestati a titolo di recidiva e già sanzionati con provvedimenti di carattere conservativo rimprovero scritto del 16.7.2014, multa di 4 ore del 7.8.2014, sospensione dal servizio del 13.11.2014, sospensione dal servizio del 17.11.2014, tutti provvedimenti non impugnati , concernenti tutti il mancato rispetto delle formalità previste dal contratto collettivo applicato in azienda settore elettrico per la giustificazione delle assenze, ed ha ritenuto detto reiterato ed intenzionale comportamento, valutato complessivamente, di notevole gravità e tale da arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente. La Corte ha, infine, condannato il lavoratore appellante alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, pari a Euro 1.00,00 per la fase di studio, Euro 700,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali e quanto altro dovuto quanto al primo grado, in complessivi Euro 5.500,00 per compensi per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge . 3. Lo Sc. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La società resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge numero 604 del 1966 e 2697 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, numero 3 e 5, cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, trascurato la contestazione svolta nel ricorso introduttivo del giudizio ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, della legge numero 92 del 2012 e nell'atto di reclamo circa la legittimità di due sanzioni conservative 13.11 e 17.11.2014, sospensione dal lavoro , richiamate, quale recidiva, dalla lettera di contestazione del 14.5.2015. La valutazione della legittimità dei provvedimenti adottati nel novembre 2014 si imponeva alla luce del tenore del CCNL di settore, che prevede la possibilità di adottare la sanzione del licenziamento esclusivamente in caso di reiterato comportamento preceduto da due provvedimenti di sospensione dal lavoro. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge numero 300 del 1970 e 25 del CCNL applicato ex art. 360, primo comma, numero 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato l'impugnazione delle due sanzioni conservative del novembre 2014 in considerazione della parziale sovrapponibilità dei fatti oggetto di contestazione . 3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge numero 300 del 1970, 2106 e 2119 cod.civ. ex art. 360, primo comma, numero 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, omesso di rispondere alla censura di sproporzionalità della sanzione espulsiva, trascurando la concreta portata dei fatti da ultimo contestati e consistenti nel ritardo di 13 minuti nella comunicazione dell'assenza di malattia e nella trasmissione con un giorno di ritardo, in due occasioni, di un numero di protocollo di certificato medico. 4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, numero 5, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, accolto il reclamo incidentale della società e dichiarato legittimo il licenziamento ed omesso di valutare le doglianze avanzate in sede di reclamo principale dallo Sc. relative alla effettiva sussistenza dei fatti contestati e della loro rilevanza disciplinare. 5. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art, art. 7 della legge numero 300 del 1970 nonché vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, nnumero 3 e 5, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato di considerare che la società, nonostante richiesta espressa del lavoratore, non ha mai proceduto all'audizione personale dello Sc 6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ex art. 360, primo comma, numero 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, liquidato in maniera del tutto arbitraria e completamente svincolata dai parametri dettati dal D.M. numero 55 del 2014 le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto che la domanda principale dello Sc. aveva valore indeterminato richiedendo, lo stesso, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre indennità risarcitoria e retribuzioni sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro , la Corte avrebbe dovuto quantomeno applicare i valori medi delle tabelle allegate del D.M. numero 55 del 2014. 7. Va premesso che il lavoratore pur essendo stato erroneamente indicato, nell'intestazione della sentenza impugnata, come Sc. Giacomo Michele, nella motivazione della sentenza nonché nel ricorso e nel controricorso è stato più volte correttamente indicato come Sc. Gi. Em 8. I primi due motivi del ricorso principale sono infondati. Tralasciando profili di inammissibilità collegati alla genericità del contenuto degli stralci del ricorso in opposizione e del reclamo riportati dallo Sc. ove non emerge chiaramente la dedotta impugnazione delle due sanzioni conservative indicate dal lavoratore né, in particolare, la riproposizione in sede di reclamo con conseguente, decadenza ex art. 346 c.p.c., , va rilevato che le censure avanzate dal lavoratore in sede di reclamo sono state esaminate dalla Corte territoriale nel rispetto del principio dell'onere della prova circa la sussistenza del giustificato motivo soggettivo dettato dall'art. 5 della legge numero 604 del 1966. Va osservato che la sentenza in esame pubblicata dopo l'I 1 settembre 2012 ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell'art. 360, primo comma, numero 5, cod.proc.civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, numero 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . L'intervento di modifica del numero 5 dell'art. 360 cod.proc.civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 8053 del 2014 , comporta una sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dal ricorrente dopo aver fatto una analitica ricognizione di tutti i singoli comportamenti negligenti addebitati allo Sc., delle lettere di contestazione disciplinare e delle sanzioni conservative adottate rimprovero scritto, multa pari a 4 ore di retribuzione, due sospensioni dal lavoro e dallo stipendio, sanzioni che la Corte ribadisce più volte non impugnate , sulla scorta della documentazione prodotta dalla società, ha rilevato che L'esame degli inadempimenti contestati allo Sc. evidenzia una precisa metodica la comunicazione effettuata entro le prime due ore dell'orario base come richiesto dall'art. 28 del CCNL applicato è sempre prossima alla scadenza di queste, nonostante l'appellante Sc. sia pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all'orario di ingresso. Per altri giorni invece la comunicazione è effettuata oltre l'orario consentito. Inoltre, la malattia risulta manifestarsi il giovedì e durare anche per il venerdì, salvo riprendere il lunedì e durare uno o due giorni ancora. Ed ancora il certificato medico -se comunicato - viene comunicato sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti. E' accaduto - come sopra riportato - anche che giorni di assenza non sono stati affatto giustificati . 9. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile in considerazione dell'assoluta genericità della parte di testo riportata in corsivo di cui si ignora l'appartenenza o meno ad un atto giudiziario, mancando ogni indicazione nonché della novità della questione. Della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in sede di reclamo. Invero, per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 cod.proc.civ., è necessario che la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi manifesti in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte v. fra le altre Cass. 17-12-1999 numero 14267, Cass. sez. 1 20-7-2004 numero 13401 . 10. Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibilmente formulato per avere ricondotto sotto l'archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Né può rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ex aliis Cass. numero 16698 del 2010 Cass. numero 7394 del 2010 . Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta e dunque un vizio motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma numero 5 cod.proc.civ., censura che - come detto - è circoscritta all'omesso esame di un fatto storico decisivo, con riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione cfr. Cass. S. U. numero 8053 del 2014 . La sentenza impugnata ha - come innanzi evidenziato - ampiamente esaminato i fatti controversi. La censura mira a contestare la valutazione della prova e non l'applicazione dei parametri normativi della proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa e si risolve nel muovere all'impugnata sentenza censure del tutto inammissibili oltre che infondate. 11. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile non essendo ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del cd. minimo costituzionale attualmente imposto dal novellato art. 360, primo comma, numero 5, cod.proc.civ. 12. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in sede di reclamo. 13. Il ricorso incidentale è fondato. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. numero 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Cass. numero 30286 del 2017 . Invero, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso di regola che si legge, ripetutamente, nel suddetto primo comma - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione Cass. 3590 del 2018 Cass. numero 11601 del 2018 . Nel caso di specie, la liquidazione delle spese di lite relative al grado del reclamo Euro 1.00,00 per la fase di studio, Euro 700,00 per la fase introduttiva risulta immotivatamente assai discostata dal parametro medio del valore professionale della prestazione, considerato che il valore minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. numero 55 del 2014 per le cause di lavoro, di valore indeterminabile, senza istruttoria è pari a Euro 3.513,00 oltre a Euro 527,00 per spese e quello medio è pari a Euro 7.025,00 oltre a Euro 1.054,00 per spese . 14. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale va accolto la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso ed al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Sassari in diversa composizione, che provvedere altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, art. 1, comma 17 legge di stabilità 2013 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.