Sulla legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori disabili

Gli Ermellini chiariscono a quali condizioni il datore di lavoro può stipulare un contratto a tempo determinato con i lavoratori disabili senza violare la l. n. 68/1999, volta a favorire il loro inserimento stabile nel mondo lavorativo.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18192/19, depositata il 5 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con cui veniva rigettava la domanda della lavoratrice di accertamento dell’illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, con le conseguenze ripristinatorie che ne derivano, posto che tale apposizione era priva di ragioni giustificative, considerato che la stessa apparteneva a categoria protetta. Contro la suddetta decisione, la stessa lavoratrice propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, l’errore della Corte nell’aver ritenuto applicabile il d.lgs. n. 368/2001 nel caso di lavoratori disabili, alla luce di una mera interpretazione letterale della norma che sarebbe in conflitto con la ratio della l. n. 68/1999, consistente nel garantire l’inserimento stabile dei lavoratori disabili nel mondo del lavoro. Lavoratore disabile e contratto a tempo determinato. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso appena descritto, rilevando la correttezza dell’interpretazione sia sistematica sia letterale delle norme coinvolte adottata dal Giudice di merito in vista della compatibilità della figura del contratto a termine con la posizione del lavoratore disabile. Gli Ermellini osservano, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che nelle ipotesi di assunzione di un lavoratore disabile ai sensi dell’art. 11, l. n. 68/1999, è necessario indicare nel contratto di lavoro le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo ovvero sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. Ora, l’indicazione delle suddette ragioni non è oggetto di discussione nel caso concreto, poiché la Corte d’Appello ne ha già evidenziato la conformità rispetto alla disciplina positiva, la quale consente la stipula di contratti a termine nell’ambito di apposite convenzioni, proprio come riscontrato nel caso di specie. Dunque, anche per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della legge n. 68 del 1999, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 aprile – 5 luglio 2019, n. 18192 Presidente Di Cerbo – Relatore Ciriello Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4129/2017, depositata il 2.10.2017, in conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di T.M.P. con la quale quest’ultima, sui rilievi - della incompatibilità del contratto di lavoro a termine con l’avviamento obbligatorio di persone disabili, -della carenza delle ragioni giustificative dell’apposizione della clausola del termine nel caso concreto, - del mancato svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto individuale, - della discriminazione perpetuata nei sui confronti quale appartenente a categoria protetta, aveva chiesto l’accertamento della illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze ripristinatorie di legge. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il D.Lgs. n. 368 del 2001, disciplinante il contratto a tempo determinato, dovesse ritenersi applicabile anche ai lavoratori disabili, in ragione della interpretazione letterale e sistematica della normativa che, nel caso concreto, le ragioni giustificative dell’apposizione del termine sostanzialmente attività di smaltimento di arretrato dell’archivio fossero sufficientemente specifiche, e che dalla attività istruttoria svolta in primo grado fosse emerso come la T. fosse stata effettivamente utilizzata per svolgere prevalentemente attività connesse all’oggetto del contratto a termine, escludendo pure la sussistenza di alcuna discriminazione, non avendo la interessata fornito allegazioni e prove su tale aspetto. 3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso T.M.P. , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso PRICEWATERHOUSE s.p.a Ragioni della decisione 4. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza deducendo la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3, e del D.Lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, in ipotesi di lavoratori disabili sulla scorta di una mera interpretazione letterale della norma, tuttavia confliggente con la ratio della L. n. 68 del 1999, nonché della direttiva Europea n. 2000/78, volte a garantire al lavoratore disabile un quanto più stabile inserimento nel mondo del lavoro, a fini non solo economici ma di integrazione sociale. Avrebbe errato la corte nel valorizzare il riferimento letterale contenuto nella L. n. 68 del 1999, art. 11, alla possibilità della stipula del contratto a tempo determinato, prevista nell’ambito di un’articolata e complessa procedura di convenzione , ossia di regolamento di interessi tra datore di lavoro ed ente deputato all’inserimento lavorativo, finalizzato a programmare nel tempo l’inserimento nel mondo del lavoro. 3. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti emessi dalle risultanze istruttorie, nonché la violazione della L. n. 368 del 2001, art. 1, sul rilievo che la ricorrente nel secondo e terzo anno di impiego sarebbe stata prevalentemente impiegata in compiti diversi da quelli giustificativi della apposizione del termine provvedendo in via continuativa a consegnare la posta ed i giornali ai vari dipendenti ed uffici. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Il primo motivo è infondato. La corte di appello, nell’affermare la compatibilità della figura del contratto a tempo determinato con la posizione del lavoratore disabile, sulla scorta di una interpretazione sia letterale che sistematica della normativa coinvolta il D.Lgs. n. 368 del 2001, e la L. n. 68 del 1999, art. 11 ha correttamente interpretato il dato normativo. La giurisprudenza di questa corte di legittimità, affrontando la questione sotto diverso profilo cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17867 del 09/09/2016 , aveva già recentemente chiarito come, in caso di assunzione di un lavoratore disabile L. n. 68 del 1999, ex art. 11, sia necessaria comunque l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. La indicazione di tali ragioni, non è in discussione nel caso di specie, ove, peraltro, è posta in rilievo dalla corte territoriale la conformità alla disciplina positiva, che consente la stipula di contratti a termine nell’ambito di convenzioni, come pacificamente appare quella stipulata tra la società resistente ed il Comune di Roma cfr. sent. impugnata pag. 5, penultimo capoverso . Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dalla L. n. 68 del 1999, art. 11, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce tanto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la violazione e falsa applicazione di norma di legge è inammissibile per molteplici ragioni. In primo luogo il motivo contiene promiscuamente, in un’unica censura, la contemporanea deduzione di vizi eterogenei, riferibili a diverse ipotesi tra quelle tipicamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e tra loro incompatibili. Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei mostra di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e rimette alla Corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati in rubrica, nonché, una volta fatto ciò, di ricercare - nel caso della violazione di norme quale o quali disposizioni tra quelle del codice civile richiamate con l’indicazione di un articolo e dei seguenti sarebbero utilizzabili allo scopo e, nel caso di vizio di motivazione, di quale vizio si tratterebbe. Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria cfr. Cass. n. 19443 del 2011 . Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente, deduce genericamente la omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione, per mancata o errata valutazione di risultanze processuali, riportando letteralmente il tenore della previgente norma contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza tenere conto che la sentenza impugnata, relativa a procedimento iscritto nell’anno 2014 è soggetta alla nuova disciplina, nella versione di testo introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b , conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 per tal via la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione del giudizio affidato all’apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Anche quanto alla generica doglianza di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 , la ricorrente, che neppure formula una precisa indicazione della denunciata violazione, tende semplicemente a proporre una valutazione alternativa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie inammissibile in questo grado di legittimità. 5. In conclusione il ricorso va rigettato le spese si liquidano come in dispositivo. 6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.