Non solo avvocato ma anche presidente del consorzio: le due attività sono incompatibili?

Accolto il ricorso presentato dalla Cassa di previdenza e assistenza forense fondato sull’eccepita incompatibilità tra l’attività forense e quella di presidente del consiglio di amministrazione del consorzio.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 13517/19, depositata il 20 maggio. Il caso. Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda di un avvocato, dispone la sua reiscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense, dopo aver ritenuto illegittima la delibera con cui la Cassa aveva dichiarato l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense dell’attività esercitata dal ricorrente, rispettivamente come socio amministratore di una ditta e come presidente del c.d.a. di un consorzio. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da Casa forense, così questa ricorre in Cassazione. Il limite temporale. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che non sussiste un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità per il mantenimento o meno dell’iscrizione del professionista alla Cassa, poiché l’accertamento della incompatibilità e quello della continuità professionale sono autonomi e indipendenti. Al riguardo, la S.C. ha affermato che, in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da un avvocato iscritto all’albo, la sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione forense non può essere contestata da Cassa forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente tale domanda, quando non sia stata accertata la facoltà di revisione di cui all’art. 3, l. n. 319/1975, come modificato dall’art. 22, l. n. 576/1980, e il soggetto interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla stessa legge. L’incompatibilità con le altre attività. Per quanto riguarda invece il motivo di ricorso basato sull’eccepita incompatibilità tra l’attività forense e quella di presidente del c.d.a. del consorzio, esso risulta fondato, poiché non è condivisibile quella parte della sentenza impugnata incentrata sulla rilevanza connessa alla disposizione statutaria del consorzio per effetto della quale questo non esercitava attività commerciale ma solo attività di tutela art. 14, comma 15, l. n. 526/1999 , senza perseguimento di uno scopo di lucro. Ciò però, andando anche in contrasto con l’art. 2602 c.c., non consente di escludere a priori lo svolgimento di un’attività commerciale per il solo fatto che una disposizione statutaria dello stesso consorzio desse rilievo alle finalità già previste dal predetto art. 14. Sulla base di ciò, tale motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio – 20 maggio 2019, n. 13517 Presidente Manna – Relatore Berrino Fatti di causa Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda di G.G. , ne dispose la reiscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi 27.5.1985 - 7.12.1991 e 21.7.2002 - 31.12.2007, dopo aver ritenuto illegittima la delibera del 19.12.2007 con la quale la stessa Cassa aveva dichiarato l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense dell’attività esercitata dal ricorrente nei suddetti periodi, rispettivamente come socio amministratore della ditta Turiserv s.n.c. e come Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio DOP Terra d’Otranto. La Corte d’appello di Lecce sentenza del 15.1.2013 ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Forense dopo aver condiviso, in relazione al primo periodo di tempo sopra riferito, il convincimento del primo giudice circa l’insussistenza di un potere della Cassa di verificare situazioni di incompatibilità relative al quinquennio antecedente all’accertamento e dopo aver ritenuto corretta, in relazione al secondo periodo, la motivazione del medesimo giudice in merito alla ravvisata compatibilità dell’incarico di Presidente del suddetto consorzio, ricoperto da G. , con lo svolgimento della professione forense, avendo escluso che tale incarico potesse qualificarsi come attività commerciale. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con due motivi. Resiste con controricorso G.G. il quale deposita anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1975, n. 319, artt. 2 e 3, in relazione al R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, assumendo che non sussiste un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità ai fini del mantenimento o meno dell’iscrizione del professionista alla Cassa Forense, in quanto l’accertamento della incompatibilità e quello della continuità professionale sono autonomi ed indipendenti, con la conseguenza che la verifica di quest’ultima resta svincolata dal controllo della insussistenza di ragioni di incompatibilità, tant’è vero che la norma di cui alla L. n. 319 del 1975, art. 3, comma 1, stabilisce che la Cassa può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio senza alcun cenno alla diversa questione della incompatibilità R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art. 3. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. 24 aprile 1999, n. 526, art. 53, comma 15, in riferimento al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e dell’art. 2195 c.c., contestando la parte dell’impugnata sentenza in cui si è ritenuta compatibile la funzione di Presidente del Consorzio DOP Terra di Otranto , ricoperta dal controricorrente, con lo svolgimento, da parte del medesimo, della professione forense sulla scorta della considerazione che l’attività di Presidente del predetto consorzio non comportava lo svolgimento di attività commerciale. 3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato in quanto la tesi dell’asserita insussistenza di un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità è basata esclusivamente sul tentativo di distinzione tra il concetto di continuità dell’esercizio della professione forense caratteristica, questa, verificabile ex lege nei limiti temporali del quinquennio e quello di incompatibilità della professione forense con altre attività previste dalla legge incompatibilità che secondo l’assunto difensivo sarebbe sottratta al predetto limite temporale di accertamento , quando, in realtà, periodi protratti di verificata incompatibilità come nella fattispecie non possono non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione forense, continuità che rappresenta un elemento indeffettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all’albo e che soggiace al predetto limite temporale. Al riguardo si è, infatti, statuito Cass. Sez. Lav. n. 23847 del 23.11.2015 che In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all’albo, la sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, art. 22, e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23 conf. a Sez. U. n. 13289 del 21.6.2005 . Infatti, la L. 22 luglio 1975, n. 319, art. 3, nel testo modificato dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, prevede che La giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci . 4. È, invece, fondato il secondo motivo sulla eccepita incompatibilità tra l’attività forense e quella di presidente del summenzionato consorzio relativamente al periodo di riferimento contributivo non attratto nel limite temporale quinquennale per la verifica , non risultando condivisibile la parte dell’impugnata decisione incentrata sulla rilevanza connessa alla disposizione statutaria del consorzio stesso per effetto della quale quest’ultimo non esercitava attività commerciale, ma unicamente, L. n. 526 del 1999, ex art. 14, comma 15, attività di tutela, valorizzazione qualitativa e commerciale dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, senza perseguimento di qualsivoglia scopo di lucro. 5. In realtà, la L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 53, comma 15, contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee prevede che I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 c.c., ed hanno funzioni di tutela, di promozione di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni . A sua volta, l’art. 2602 c.c., comma 1, stabilisce che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quindi, come è dato ben vedere, il perseguimento delle predette finalità da parte dei summenzionati consorzi, nei quali rientra quello oggetto di causa, non elimina la necessità che la loro costituzione debba avvenire tramite un contratto col quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, la qual cosa non consente aprioristicamente di escludere, come invece affermato dalla Corte di merito, lo svolgimento di un’attività commerciale per il solo fatto che una disposizione statutaria dello stesso consorzio desse rilievo alle finalità già previste dalla predetta L. n. 526 del 1999, art. 14, comma 15, onde evidenziare poi l’assenza di qualsivoglia scopo di lucro. Manca, in ultima analisi, una disamina che consenta di poter escludere realmente qualsiasi valenza commerciale dell’attività in concreto svolta dal consorzio presieduto dall’odierno intimato all’epoca dei fatti di causa, disamina dalla quale poter poi trarre le dovute conseguenze in ordine alla compatibilità di cui trattasi. 6. In definitiva va accolto solo il secondo motivo del ricorso, mentre il primo va rigettato, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.