Malattia professionale e sistema indennitario applicabile: rileva la data di denuncia della menomazione

Nel caso di menomazione conseguente ad una malattia professionale denunciata in epoca antecedente il 25 luglio 2000, deve trovare applicazione la disciplina del t.u. n. 1124/1965 e non quella dettata dal d.lgs n. 38/2000, poiché tale data funge da discrimine temporale tra l'applicazione del precedente o del successivo sistema indennitario.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 10334/19, depositata il 12 aprile. Il fatto. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, dopo aver accertato l’eziologia professionale dell’ipocausia di un lavoratore, denunciata il 9 luglio 1999, gli riconosceva l’indennizzo per danno biologico del 10% e gli interessi. Avverso la decisione propone ricorso l’INAIL lamentando l’erronea applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e del discrimine temporale, per l’applicazione di tale normativa, del 25 luglio 2000, con conseguente applicazione della normativa precedente agli eventi dannosi antecedenti tale data. Evento dannoso in periodo precedente. La Corte ricorda che il comma 6 dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni . Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico T.U. n. 1124/1965 , il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tal caso l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatesi o denunciate prima delle data sopra indicata . Nel caso di specie, i Giudici rilevano che è pacifico che l’evento dannoso sia collocato in un periodo temporale antecedente il 25 luglio 2000, determinando di conseguenza l’applicabilità dell’art. 74 del d.P.R. n. 1124/1965 e dunque la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura pari o superiore all’11% e non in misura inferiore a detta percentuale. Alla luce di quanto detto la Cassazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 gennaio – 12 aprile 2019, n. 10334 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Rilevato che 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado e, accertata l’eziologia professionale dell’ipoacusia denunciata il 9 luglio 1999, ha riconosciuto all’attuale intimato l’indennizzo per danno biologico nella misura del dieci per cento, con decorrenza dalla predetta data, oltre interessi 2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale l’intimato non ha opposto difese e conferito delega in calce alla copia notificata del controricorso. Considerato che 3. articolando il motivo di ricorso con plurime violazioni di legge, l’INAIL si duole dell’erronea applicazione, nella specie, del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e, in particolare, del discrimine temporale, per l’applicazione della predetta normativa, indicato nel 25 luglio 2000, con conseguente applicazione del regime precedente agli eventi dannosi antecedenti 4. il ricorso è da accogliere 5. il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 6 prevede che Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerai a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. 6. l’intero comma 6 disciplina fattispecie di infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 , seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario 7. nella specie è incontroverso che l’evento dannoso si collochi in epoca antecedente al discrimine temporale del 25 luglio 2000, conseguendone l’applicabilità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e, dunque, la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura pari o superiore all’11 per cento 8. incontroverso, altresì, che la percentuale stimata in giudizio sia risultata inferiore a detta percentuale, la sentenza va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata 9. l’alterno esito dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito 10. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda spese compensate del giudizio di merito condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.