L’art. 2953 codice civile non può essere applicato alle cartelle esattoriali non opposte

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall’impugnazione, producendo l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, in quello decennale.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 198/19, depositata il 28 gennaio, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento al fine di garantire il principio del contraddittorio. Il Giudice, nel liquidare gli onorari dell’avvocato, può discrezionalmente procedere alla determinazione del compenso nell’ambito dello scaglione correttamente individuato in ragione del valore della causa. La fattispecie. Nel caso in esame il contribuente aveva fatto ricorso al Giudice ordinario onde sentir dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria stante la prescrizione del diritto e, inoltre, l’assenza dell’invio della comunicazione preventiva dell’intenzione di iscrivere il diritto reale secondario. Il Giudice di prime cure, accogliendo la domanda, ha ritenuto prescritto il diritto, applicando il termine quinquennale e non decennale come richiesto dal resistente, dichiarando, altresì, l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca stante l’omessa notifica del relativo avviso. La questione e, poi, giunta all’esame della Corte d’Appello. L’applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai tributi. Il Giudice di gravame, nel confermare la sentenza, ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. in quanto tale articolo trova applicazione unicamente nell’ipotesi di un provvedimento giudiziale mentre la cartella esattoriale è, e rimane, un atto amministrativo. D’altronde le Sezioni Unite hanno già avuto modo di argomentare che la mancata opposizione, nel termine perentorio, determina la irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, in quello decennale. L’omessa notifica dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca. A dire dell’appellante l’avviso di iscrizione dell’ipoteca non era dovuto in quanto detta è intervenuta prima dell’entrata in vigore della novella normativa di cui alla l. n. 106/2011. All’uopo la Corte d’Appello ha asserito, in linea con una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, che già anteriormente all’entrata in vigore della menzionata norma l’art. 21 l. n. 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari e non può negarsi che l’iscrizione ipotecaria costituisce un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. D’altronde anche l’art. 6 dello Statuto del contribuente prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, anche sotto tale profilo, la sentenza deve essere confermata. La notifica dell’opposizione all’INPS. Per quel che concerne il difetto di legittimazione passiva dell’INPS nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale la Corte d’Appello, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la notifica del ricorso debba intendersi come mera litis denuntiatio e non attribuisce a quest’ultimo la qualità di parte processuale.

Corte d’Appello di Milano, sez. Lavoro, sentenza 28 gennaio 2019, numero 198 Presidente Picciau – Relatore Macaluso Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso depositato il 17 novembre 2017, Agenzia delle Entrate Riscossione d'ora in poi AdE ha proposto appello avverso la sentenza, del Tribunale di Monza numero 117/2017 con cui veniva parzialmente accolto il ricorso proposto da P.A. al fine di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'INPS di cui alle cartelle esattoriali impugnate, relative agli anni dal 2002 al 2006, oltre che dichiarare illegittime le ipoteche iscritte il 16.05.2007 per omesso preavviso. L'AdE ritiene erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto doversi applicare la prescrizione quinquennale ai contributi previdenziali di cui alle cartelle impugnate e per avere dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie per mancata notifica della comunicazione preventiva. Ritiene altresì che le cartelle oggetto di causa siano stare regolarmente notificate e che non sia intervenuta prescrizione del credito previdenziale e delle sanzioni accessorie. Con memoria del 09 gennaio 2019, resiste Inps eccependo il difetto di legittimazione passiva considerato i denunciati vizi della procedura di esazione imputabili al concessionario del servizio di riscossione. Da ciò deriva, secondo l'appellata, che il termine prescrizionale da osservare è quello relativo al credito fatto valere e, nel caso di specie, quello quinquennale di cui alla L 335/1995, articolo 9, trattandosi di crediti previdenziali. Sulla questione relativa all'individuazione del termine prescrizionale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza 23397 del 17.11. 2016, nella quale è stato stabilito che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall'impugnazione, producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, in quello ordinario decennale. La Corte ha espressamente affermato che non può, in materia, darsi applicazione all'art 2953 c.c., che si applica, infatti, solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale, mentre la cartella è e rimane un atto amministrativo. In merito alla presunta interruzione del termine di prescrizione, l'AdE afferma di avere proceduto a due iscrizioni ipotecarie in data 15.07.2007 e in data 27.04.2010. Sul punto parte appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare l'illegittimità delle suddette iscrizioni ipotecarie in quanto le stesse sono state iscritte dall'agente della Riscossione anteriormente alla data di introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva avvenuto con la legge numero 106/2011. Con sentenza numero 19667 del 2014 le Sezioni Unite hanno avuto modo di osservare che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima ài iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 nella formulazione vigente ratione temporis , deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, numero 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, numero 106 , in trenta giorni ~ per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, Jenna restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità La L. numero 241 del 1990, articolo 21 prevede un obbligò generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'articolo 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente . Peraltro la Suprema Corte, nella sentenza di cui sopra, proprio in riferimento al regime antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 77, comma 2 bis, Decreto del Presidente della Repubblica, introdotto con Decreto Legge numero 70 del 2011, precisa inoltre che Nel quadro delineato, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, articolo 77, comma 2 introdotto con Decreto Legge numero 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non innova soltanto - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha anche e prima ancora una reale valenza interpretativa , in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una nonna positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Da quanto sopra, discende la nullità delle iscrizioni ipotecarie di cui oggi è causa con consequenziale venir meno del loro effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale. In difetto quindi di ulteriori atti interruttivi della prescrizione non specificamente allegati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque non documentati, tutti i crediti di cui alle cartelle in esame debbono dirsi prescritti. Quanto alla cartella numero omissis , relativa a contributi 2006, non può che ribadirsi quanto già statuito dal Tribunale circa la nullità della relativa notifica avvenuta. Ed invero, l'avviso di deposito di avvenuta notifica del 19.01.2011 di cui all'articolo 140 c.p.c. risulta comunicato ad un indirizzo errato della Po. Via omissis invece che in Via omissis , impedendo in tal modo il perfezionarsi della notifica suddetta e quindi l'effetto interruttivo della prescrizione. In merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte di Inps, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'Inps, la legittimazione passiva spetti unicamente ad esso, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione debba intendersi come mera denuntiatio litis, che non valga ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario Cass. 12 maggio 2008,numero 11687 Cass. 11 novembre 2014, numero 23984 . La gravata sentenza va dunque confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 in ragione del valore della controversia, dell'attività concretamente svolta e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di appello fra Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps. Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. P.Q.M. Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza numero 117/2017. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore di P.A. per complessivi Euro. 4.800,00 oltre spese generali, oneri ed accessori di legge. Compensa le spese di lite fra Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps. Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex articolo 1, comma 17, legge 228/2012.