L’onere della prova della subordinazione da parte del custode nei confronti del Condominio

Ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risulta decisivo l’onere della prova del vincolo di subordinazione che grava sul lavoratore. Nel caso del portinaio che invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Condominio, può risultare particolarmente difficile assolvere a tale onere.

La vicenda. Con la sentenza del 23 gennaio 2019, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso proposto da un uomo che aveva lavorato per diversi anni alle dipendenze del Condominio convenuto come custode, addetto alle pulizie e alla manutenzione delle parti comuni, con compiti di apertura e chiusura dell’ingresso comune, con orari prestabiliti e retribuzione fissa. Sosteneva l’uomo che il rapporto non era mai stato regolarizzato, che non aveva ricevuto gli assegni familiari, la 13°, l'indennità sostitutiva delle ferie, il TFR, le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2013. Chiedeva quindi, previa declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna del Condominio convenuto al pagamento delle retribuzioni arretrate. Onere della prova. Il Tribunale rigettando la domanda, ricorda che chi agisce in giudizio deve specificatamente dimostrare i fatti costituenti il diritto fatto valere, adempimento che nella specie non è stato adeguatamente assolto. Ed infatti, in riferimento alla subordinazione, secondo la consolidata giurisprudenza è requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi in ordini specifici potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma , nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo. Inoltre, ricorda la sentenza, Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione . Ed infatti non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé atteso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento Cass. Civ. n. 2622/04 . Come anticipato, nella vicenda in esame non sussistono elementi sufficienti per ritenere integrato l’elemento della subordinazione tra il ricorrente e il Condominio posta l’assenza di poteri direttivi e gerarchici del Condominio stesso, non risultando dunque idonee le dichiarazioni testimoniali relative alla presenza del custode nello stabile in orari determinati. In conclusione, il Tribunale rigettando il ricorso, dispone la compensazione delle spese in virtù della difficoltà probatoria in riferimento al vincolo di subordinazione nei confronti dell'aggregato soggettivo costituito dal Condominio .

Tribunale di Catania, sez. Lavoro, sentenza 23 gennaio 2019 Giudice Scardillo In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 27 marzo 2015 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze del condominio convenuto costituito da sole unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali, ossia da botteghe che si affacciano su un'area comune con ingresso su Via Comunità E. E. in M. dal giugno 1998 al 26 settembre 2013 data in cui si era dimesso per l'irregolare pagamento della retribuzione con mansioni di custode addetto alla pulizia e alla manutenzione delle parti comuni e compito di apertura e chiusura dell'ingresso comune inquadrabili nel quinto livello CCNL settore commercio di lavorato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30, mentre la domenica si limitava ad aprire e chiudere il cancello di essere stato retribuito con Euro 1400 all'udienza del 31 gennaio 2018 il ricorrente precisava trattarsi di L. 1.400.000, evidentemente con riferimento al periodo di vigenza della lira cfr relativo verbale di causa che il rapporto non era mai stato regolarizzato, di non aver ricevuto gli assegni familiari, la 13^, l'indennità sostitutiva delle ferie, il TFR, le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2013. Concludeva chiedendo, previa declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna del condominio convenuto al pagamento di Euro 74692,67 oltre accessori del credito e vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva il condominio convenuto che negava essere mai esistito alcun rapporto di lavoro, eventuali prestazioni occasionali potendo essere state richieste da singoli condomini, e chiedeva rigettarsi il ricorso con la condanna alle spese. Veniva espletata istruttoria orale. All'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza. Onere di chi agisce in giudizio è asserire specificatamente e dimostrare i fatti costituenti il fondamento dei diritti fatti valere, con il limite di quanto non contestato dalla parte costituita in giudizio che non necessita di dimostrazione cfr. art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. . Nella specie, a fronte della contestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mossa dalla resistente, onere di parte ricorrente sarebbe stato innanzi tutto fornire prova di siffatta connotazione del rapporto lavorativo. Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui , oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010 . Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione. Occorre altresì osservare che, a mente dell'esegesi di legittimità, non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé atteso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. cfr. Sez. L, Sentenza n. 2622 del11/02/2004 . La valutazione complessiva delle prove testimoniali non consente di ritenere dimostrata la sussistenza del vincolo di subordinazione tra il ricorrente e il condominio resistente giacchè nessun testimone ha riferito circa la sottoposizione del ricorrente ai poteri direttivi e gerarchici ascrivibili con certezza al condominio globalmente inteso e non ad altri soggetti singoli anche eventualmente condomini. L'unico teste che ha reso dichiarazioni al riguardo si è limitato a riferire di aver visto il titolare di una bottega facente parte del condominio dire al ricorrente di mettere nel cassone dell'immondizia alcuni rifiuti che si trovavano nell'area destinata al parcheggio, senza poter ricordare altri episodi né altre circostanze dalle quali desumere che tale esercizio di potere direttivo fosse effettivamente ascrivibile al condominio e senza poter riferire di ulteriori situazioni di esercizio del potere datoriale. Non risultano sufficienti, in assenza di tale prova di ascrivibilità del rapporto al condominio con il relativo potere direttivo, le dichiarazioni dei testi R. e M. relative al fatto che il ricorrente fosse presente nel luogo in questione in determinati orari e si occupasse di mansioni più o meno elementari -peraltro in riferimento al teste M. dovendosi aggiungere trattarsi di dichiarazioni per lo più legate a quanto appreso dallo stesso ricorrente o a conoscenza solo occasionale dei fatti. Neanche dalle dichiarazioni dei testi G. e C. citati dal resistente sono emerse circostanze atte comunque a confermare l'assunto di parte ricorrente, anzi la dichiarazione del C. avendo smentito anche la frequente presenza lavorativa del ricorrente nei luoghi di che trattasi. In assenza di prova del lavoro subordinato nei confronti del condominio, il ricorso va in definitiva rigettato. La difficoltà probatoria in riferimento al vincolo di subordinazione nei confronti dell'aggregato soggettivo costituito dal Condominio è eccezionale ragione di compensazione delle spese. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso compensa le spese.