Quindici anni di esposizione all’amianto, esclusi fattori esterni: riconosciuto il diritto alla rendita INAIL

Vittoria per i familiari di un lavoratore morto per un tumore al colon. Respinte le obiezioni proposte dall’INAIL e centrate sulle possibili cause extralavorative della malattia. Decisiva la relazione del consulente tecnico.

Oltre 15 anni di esposizione all’amianto. Evidente il nesso con la patologia – un tumore al colon – che ha portato al decesso del lavoratore. Legittima, di conseguenza, la pretesa dei familiari di ottenere una rendita ad hoc dall’INAIL Cassazione, ordinanza n. 7313/19, Sezione Lavoro, depositata il 14 marzo . Patologia. Concordi le valutazioni e le decisioni dei giudici del Tribunale e della Corte d’Appello va riconosciuta, come richiesto dai familiari del lavoratore ormai deceduto, la rendita rapportata ad una percentuale invalidante dell’80%, conseguente a una malattia professionale adenocarcinoma del colon contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa svolta , cioè quella di riparatore elettromeccanico, esposto al contatto con materiali contenenti amianto . Pronta l’opposizione da parte dell’INAIL, che vuole mettere in discussione la rendita riconosciuta in primo e in secondo grado, e pone in evidenza il fatto che la patologia da cui era affetto il lavoratore è ad eziologia multifattoriale , per poi aggiungere che i tumori gastroenterici correlati all’esposizione all’amianto sono catalogati come malattie la cui origine lavorativa è solo possibile . Nesso. Riflettori puntati, quindi, sul nesso tra condizioni di lavoro e danno alla salute. Ebbene, su questo fronte, i giudici della Cassazione ritengono corretto il ragionamento fatto in Appello, laddove si è tenuto conto della relazione firmata dal consulente tecnico. Quel documento ha osservato che le caratteristiche del caso concreto rendono soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità . Decisivo, in particolare, il richiamo all’elemento topografico desunto dalla letteratura scientifica sull’argomento all’elemento cronologico più di quindici anni di esposizione all’amianto all’agente patogeno, dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia è insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati in letteratura all’esclusione di altre cause, non essendo stati individuati fattori extralavorativi per i quali possa essere invocata una responsabilità eziopatogenetica .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 gennaio – 14 marzo 2019, n. 7313 Presidente D’Antonio – Relatore Ghinoy Rilevato che 1. la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Terni che, in accoglimento della domanda proposta da U.D.N. e, a seguito del decesso di questi, proseguita dai suoi eredi, aveva riconosciuto la rendita rapportata ad una percentuale invalidante del 80% conseguente alla malattia professionale adenocarcinoma del colon contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, di riparatore elettromeccanico alle dipendenze della società Terni, esposto al contatto con materiali contenenti amianto. 2. Per la cassazione della sentenza l'Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso M.F., D.N.G. e D.N.L 3. I controricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che 4. a fondamento del ricorso l'Inail deduce la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Sostiene che poiché la patologia da cui era risultato affetto il ricorrente è ad eziologia multifattoriale, trovano applicazione i principi che governano le malattie professionali non tabellate, con particolare riguardo a quelle di natura tumorale, per le quali è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la lavorazione svolta e la malattia denunciata, da valutarsi secondo il criterio della probabilità qualificata. 5. Lamenta che nella c.t.u. recepita dal giudice di secondo grado sia stato formulato un giudizio fondato su un criterio di ragionevole verosimiglianza, pur a fronte della letteratura scientifica ivi riportata che è non univoca e del D.M. 27 aprile 2004, contenente l'elenco delle malattie di possibile o probabile origine professionale delle quali è obbligatoria la denuncia, che annovera i tumori gastroenterici correlati all'esposizione all' amianto all'interno del gruppo 6 della lista III, ovvero tra le malattie la cui origine lavorativa è solo possibile. 6. Il ricorso non è fondato. In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore Cass. n. 17438 del 12/10/2012 , Cass. n. 8773 del 10/04/2018 . 7. In tale evenienza, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, desunta dagli aspetti del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto, la tipologia della lavorazione, i macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, la durata della prestazione morbigena, nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi v. per una fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 3975 del 2018 . 8. Il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere poi valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica v. Cass. n. 8773 del 10/04/2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753 del 17/01/2005, Cass. n. 27449 del 29/12/2016, Cass. n. 24959 del 23/10/2017 . 9. Le Sezioni Unite di questa Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale o di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell' oltre ogni ragionevole dubbio , mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non hanno poi ulteriormente precisato che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo statistica delle frequenze di classe di eventi cd. probabilità quantitativa , ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto cd. probabilità logica cfr. Cass. Sez. Un. n. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017 . 10. La relazione del consulente tecnico recepita dalla Corte d'appello ha tenuto conto del fatto che la letteratura medica non è univoca nel caso in esame, ma ha ritenuto che le caratteristiche del caso concreto rendano soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità, ed in particolare dell'elemento topografico desunto dalla letteratura scientifica sull'argomento , dell'elemento cronologico più di 15 anni di esposizione ad amianto , dell'elemento di efficacia lesiva l'agente patogeno in oggetto è dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia è insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati in letteratura , dell'elemento di esclusione di altra causa non sono stati individuati fattori extralavorativi per i quali possa essere invocata una responsabilità eziopatogenetica . 11. La sentenza di merito ha fatto dunque corretta applicazione delle regole che governano la valutazione del nesso di causalità ed il ragionamento logico è esente dalle critiche che gli vengono mosse, mentre esorbita dal vaglio di legittimità l'esito del procedimento valutativo, correttamente condotto. 12. Segue coerente il rigetto del ricorso. 13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione. 14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. P.C Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.Lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.