L’esonero dalle spese di lite nel giudizio per la richiesta di prestazioni previdenziali

Ai fini dell’esonero dalle spese di lite, la dichiarazione del soggetto ricorrente da formulare nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, per essere conforme al modello legale, può limitarsi a replicare la formula ricavabile dall’art. 152 disp. att. c.p.c., anche in assenza di una specifica indicazione della entità del reddito del nucleo familiare .

Lo ricorda la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6752/19, depositata l’8 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta avverso gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e condannava l’opponente a rimborsare all’INPS le spese di causa e al pagamento delle spese di consulenza tecnica. In particolare, il Tribunale stesso escludeva l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e rilevava che il lavoratore nell’autocertificazione aveva affermato di avere un reddito inferiore alle soglie di legge senza indicare con specificità il suo reddito effettivo non consentendo così di valutare se lo stesso rientrasse o meno nei limiti per l’esonero. Avverso tale decisione, il lavoratore ricorre per cassazione. L’esonero dalle spese di lite. Al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, ai fini dell’esonero dalle spese di lite, la dichiarazione del ricorrente da formulare nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, per essere conforme al modello legale può limitarsi a replicare la formula ricavabile dal summenzionato art. 152, anche in assenza di una specifica indicazione della entità del reddito del nucleo familiare . Inoltre, il requisito reddituale per l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello stato. A ciò consegue che il reddito dichiarato dall’attuale ricorrente era esattamente pari a quello della soglia di cui al citato art. 152 e come tale dava titolo all’esonero. Per tali motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile L, ordinanza 19 dicembre 2018 – 8 marzo 2019, n. 6752 Presidente Curzio Relatore Spena Rilevato che con sentenza in data 11 maggio 2017 numero 4421 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta da D.L.P. avverso gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. condannava l’opponente a rimborsare all’INPS le spese di causa ed al pagamento delle spese di consulenza tecnica che a fondamento della statuizione sulle spese il Tribunale escludeva l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c., rilevando che il D.L. nell’autocertificazione del 28 giugno 2015 aveva affermato genericamente di avere un reddito inferiore alla soglia di legge senza indicare specificamente il reddito di cui era titolare, non consentendo di valutare se lo stesso rientrasse o meno nei limiti per l’esonero in allegato al ricorso in opposizione aveva poi prodotto una autocertificazione del 25 maggio 2016, nella quale si dichiarava un reddito per l’anno 2015 di Euro 25.122,64, superiore alla soglia che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.L.P. , articolato in due motivi l’Inps ha depositato procura alle liti che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che la parte ricorrente ha dedotto con il primo motivo violazione o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, censurando la sentenza per avere affermato la inapplicabilità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nell’ipotesi di mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio del preciso importo del reddito conseguito con il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, artt. 77 e 92, nonché con il Decreto 7 maggio 2015, art. 1, comma 1 impugnando la sentenza nel punto in cui affermava che la certificazione del 25 maggio 2016 indicava un reddito superiore per l’anno 2015 alla soglia di legge. Ha esposto che tale dichiarazione sostitutiva faceva riferimento al nucleo familiare risultante dalla precedente autocertificazione del 25 giugno 2015 con la quale si evidenziava che il proprio nucleo familiare era formato da se medesimo e da D.L.M. . Ha dedotto che la dichiarazione di notorietà correttamente attestava che il reddito autocertificato, di Euro 25 122,64, era pari alla soglia di legge, secondo il seguente calcolo il reddito-base nell’anno 2015 era fissato in Euro 11.528,41, in forza del Decreto 7 maggio 2015, pubblicato in GU 12 agosto 2015 numero 186 tale importo andava maggiorato di Euro 1032,91 per il familiare convivente per la fissazione del limite rilevante alla esenzione dalle spese doveva successivamente procedersi al raddoppio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso che, invero quanto al primo motivo, questa Corte ha già evidenziato Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2016, n. 24303 , con orientamento cui si intende assicurare continuità, che ai fini dell’esonero dalle spese di lite la dichiarazione della parte ricorrente da formulare nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio per essere conforme al modello legale può limitarsi a replicare la formula ricavabile dall’art. 152 disp. att. c.p.c., anche in assenza di una specifica indicazione della entità del reddito del nucleo familiare. Si è infatti evidenziato che il legislatore nel delineare l’onere autocertificativo a carico dell’interessato si è limitato a richiamare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, nei commi 2 e 3 e non anche quanto al comma 1. Il comma non richiamato esige espressamente ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato contenga la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 il mancato richiamo è da intendersi nel senso della non necessità di tale specifica indicazione, in un’ottica di semplificazione delle condizioni per l’accesso alla tutela giurisdizionale coerente con il permanere della originaria ratio ispiratrice della disciplina, di piena tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alle prestazioni assistenziali e previdenziali. quanto al secondo motivo, la censura è fondata, in conformità ai principi già indicati da questa Corte con ordinanza del 3 novembre 2016 nr. 22345 in ordine alle modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., cui si intende assicurare continuità. L’art. 152 disp. att. c.p.c. fissa la soglia di esenzione in misura pari o inferiore al doppio del reddito stabilito ai sensi del T.U. n. 115 del 20012, dell’art. 76 commi da 1 a 3 e dell’art. 77, ovvero ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale reddito è stato fissato dal richiamato art. 76, comma 1, ed è soggetto ad adeguamento ogni due anni, ai sensi del successivo art. 77 cui parimenti rinvia l’art. 152 disp. att. c.p.c. , attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Va inoltre considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, pure richiamato dall’art. 152 disp. att. c.p.c. dispone che Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante . Il predetto art. 92, sancisce che i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi . In sostanza, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari i limiti di accesso sono elevati nella misura di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l’istante . La soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. è, come si è detto, pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato. A tali principi non si è adeguata la sentenza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto superata la soglia di reddito dell’anno 2015. L’importo di reddito fissato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’anno 2015 era pari ad Euro 11.528,41 giusta decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015 con il quale è stato fissato l’adeguamento biennale. Tale soglia doveva essere elevata di Euro 1.032,91 per la presenza di un familiare convivente e dunque portata ad Euro 12.561,32. Così fissato il limite per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la soglia reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. era pari al doppio e, pertanto, ad Euro 25.122,64. Ne consegue che il reddito del nucleo familiare autocertificato dall’attuale ricorrente era esattamente pari a quello della soglia ex art. 152 disp. att. c.p.c. e, come tale, dava titolo all’esonero. che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese con ordinanza ex art. 375 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento per ATP e di quello che ha definito la sentenza impugnata e con imputazione a carico dell’INPS delle spese di consulenza tecnica. che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese dell’ATP e pone le spese di CTU a carico dell’INPS. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione.