Notifica invalida della cartella esattoriale e impugnazione attraverso l’estratto di ruolo

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento emessa a titolo di contributi previdenziali non versati della quale, a causa della invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover attendere la notifica di un atto successivo.

Sul tema è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6166/19, depositata il 1° marzo. Il caso. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da un lavoratore avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia sud s.p.a. relativo a cartella di pagamento emessa a titolo di contributi previdenziali non versati. Per la Corte territoriale l’opponente non aveva eccepito nullità della notifica ma si era limitato a eccepire l’intervenuta prescrizione del credito maturata prima della notifica stessa. Per la cassazione della sentenza il lavoratore propone ricorso sostenendo che l’opposizione non prevede alcun termine di decadenza e che l’impugnazione può considerarsi ammissibile anche nei confronti dell’estratto a ruolo. L’opposizione a cartella esattoriale. Intervenuta sul punto in esame, la Suprema Corte ribadisce che con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile, poiché tale estratto non è altro che la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa della invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover attendere la notifica di un atto successivo. Ebbene, nel caso in esame risulta che la cartella era stata ritualmente notificata e correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto esser fatta valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. Gli ermellini, per tali ragioni, dichiarano il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 21 novembre 2018 – 1 marzo 2019, n. 6166 Presidente Doronzo – Relatore Ghinoy Rilevato che 1. la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da F.G. avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia sud S.p.A. relativo a cartella di pagamento emessa per l’importo di Euro 5.993,59 dovuto a titolo di contributi Inps non versati. 2. La Corte argomentava che l’opponente non aveva eccepito la nullità o inesistenza della notifica che lo stesso ricorrente definiva asseritamente notificata il 28.6.2001 e si era limitato ad eccepire l’intervenuta prescrizione del credito maturata prima di tale asserita notifica riteneva che l’opposizione all’estratto di ruolo fosse quindi inammissibile per difetto di interesse, in quanto documento che non contiene alcuna pretesa impositiva, per eliminare la quale il contribuente poteva rivolgere all’amministrazione un’istanza di sgravio. 3. Per la cassazione della sentenza F.G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso. Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia sud s.p.a., è rimasta intimata. Il F. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2. Considerato che 4. il ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1 prescrizione, onere della prova ex art. 2967 c.c. rectius, art. 2697 c.c. . 5. Sostiene che l’opposizione all’esecuzione non prevede alcun termine di decadenza e che l’impugnazione può ritenersi ammissibile anche nei confronti dell’estratto di ruolo, potendo in tale sede essere fatta valere la sopravvenuta estinzione del prescrizione della pretesa contributiva. Lamenta che la Corte d’appello non abbia dichiarato la prescrizione del credito, anche successiva alla notifica della cartella. 6. All’esame del motivo occorre premettere che non viene attinta la sentenza di merito nella parte in cui la Corte d’appello ha riferito che nel ricorso introduttivo il ricorrente non aveva eccepito la nullità della notifica della cartella, il che esonerava dal relativo esame. 7. Tanto premesso, il motivo, nella parte in cui sostiene l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, non è fondato. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016 . 8. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016 . 9. L’estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria Cass. 09/05/2018, n. 11028 . Esso è di norma atto interno all’amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario v. Cass. 22/09/2017, n. 22184 , il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144 . 10. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302 . Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. 11. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. 12. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. 13. Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. 14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo in particolare, la prescrizione , ed analoga soluzione deve adottarsi per la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la relativa eccezione. 15. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017 mentre l’ordinanza n. 10809 del 2017 richiamata nella memoria non si è misurata con tale questione - difetta infatti nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva. 16. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. 17. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. 18. Risultando ammesso al patrocinio a spese dello stato, il ricorrente non deve allo stato essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 v. in tal senso da ultimo Cass. ord., n. 21/02/2017 n. 4493 . P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.