Quando un avvocato è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata

Sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’INPS per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

Infatti, l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è geneticamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale anche se non esclusivo ma anche occasionale entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3799/19, depositata l’8 febbraio. Il caso. La Suprema Corte affronta il caso di un avvocato che ha contestato la propria iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata presso l’INPS e la pretesa dell’ente di riscossione dei conseguenti contributi svolti per il lavoro autonomo. La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto nei confronti dell’INPS, dopo aver svolto una dettagliata ricostruzione della normativa, individuava la ratio di tale sistema contributivo nel fine, attraverso la Gestione Separata, di assicurare le tutele per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a quei lavoratori autonomi che svolgono attività escluse da ogni assicurazione. Categoria residuale in cui rientrava, secondo la Corte territoriale, la posizione del legale che, per ragioni di reddito, risultasse non tenuto all’iscrizione presso la Cassa professionale. Sussiste l’obbligo di iscrizione per i professionisti. La Suprema Corte afferma l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, alla stregua di quanto già stabilito per altre categorie professionali quali, ad esempio, ingegneri ed architetti. La Corte di Cassazione ricorda infatti che le tutele attribuite alla Gestione Separata sono state via via estese a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i cd. lavoratori parasubordinati ma anche svariate altre categorie, individuate in base alla quantificazione fiscale dei redditi che gli stessi percepiscono, di tal ché la copertura previdenziale realizzata attraverso l’istituzione della Gestione Separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ma risponde all’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 35 Cost. Il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria. Dunque, concludono gli Ermellini, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema previdenziale, il disposto dell’art. 18, comma 12, d.l n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011 che prevede che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo” va intesa nel senso di includere entrambe le tipologie di lavoratori. Peraltro, con l’espressione versamento contributivo” si potrebbe intendere sia il contributo soggettivo sia quello integrativo, che viene versato in virtù della mera iscrizione agli albi ma non produce alcuna prestazione in favore del soggetto tenuto al pagamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 8 novembre 2018 – 8 febbraio 2019, numero 3799 Presidente Manna – Relatore Bellè Fatti di causa 1. Con sentenza numero 309 del 2017, la Corte d’Appello di L’Aquila ha riformato la pronuncia di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’avv. S.A. nei confronti dell’I.N.P.S., al fine di contestare la propria iscrizione d’ufficio nella Gestione separata di cui alla L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 26, e la pretesa dell’ente di riscossione dei conseguenti contributi per il lavoro autonomo svolto nell’anno 2006. 2. A sostegno della decisione, la Corte territoriale, dopo avere svolto una dettagliata ricostruzione della normativa, sottolineava la ratio ispiratrice della norma di cui alla L. numero 335 del 1995, da essa individuata nel fine, attraverso la Gestione Separata, di assicurare le tutele per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a quei lavoratori autonomi che svolgono attività escluse da ogni assicurazione. Categoria residuale in cui rientrava, osservava la sentenza, la posizione del legale che, per ragioni di reddito, risultasse non tenuto all’iscrizione presso la corrispondente Cassa professionale. La Corte territoriale riteneva altresì che fosse giustificata, trattandosi di evasione contributiva, l’applicazione delle sanzioni nella misura di cui alla L. numero 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b . Su tali presupposti la Corte distrettuale respingeva pertanto l’originaria domanda dispiegata dall’avv. S. . 3. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, poi illustrati da memoria. L’I.N.P.S. ha resistito con difese articolate attraverso rituale controricorso, anch’esse successivamente illustrate da memoria esplicativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, numero 335, art. 2, comma 26 e ss., del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, numero 111 . Egli censura la sentenza per avere affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della contribuzione in capo all’avvocato che ha svolto attività libero professionale per la quale, in difetto del superamento dei limiti di reddito stabiliti, non era obbligatoria l’iscrizione alla Cassa professionale, con versamento del contributo c.d. soggettivo, ma solo dei c.d. contributi integrativi. 2. La questione principale, oggetto del motivo proposto, concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’I.N.P.S. degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze. nnumero 30344 del 2017, numero 30345 del 2017, numero 1172 del 2018, numero 2282 del 2018, numero 1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso. 4. Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dalla estensione della questione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di professionisti avvocati, praticanti avvocati, commercialisti che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l’iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l’assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l’attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo. 6. Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull’affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dalla L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 26, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l’esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista. 7. Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l’I.N.P.S. ha fatto valere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell’ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l’individuazione della sua funzione all’interno del sistema della previdenza b il confronto del risultato di tale verifica con l’ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali in ragione del disposto del D.Lgs. numero 194 del 1994, o del D.Lgs. numero 103 del 1996 . Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l’iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due requisiti l’iscrizione all’albo professionale e l’esercizio della professione con carattere di continuità. Non potevano infatti usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all’albo professionale. L’obbligo di iscriversi alla Cassa Forense, con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della Cassa, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell’anno, di un reddito netto e di un volume di affari Iva superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati. Limiti che, pacificamente, non sono stati superati dal ricorrente nell’anno di riferimento. 8. Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. numero 3240 del 2010, che, per questo aspetto, continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, numero 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. A , medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività , ha affermato che - con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell’ambito della cd. politica di universalizzazione delle tutele , non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione - la caratteristica della norma, che si evince dal testo, è l’aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro autonomo quelli di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall’esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti , che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta - diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale i citati articoli del TUIR , per cui, nella gestione separata, l’obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di fare cassa e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro - la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere unica , in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra attività lavorativa espletata - la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all’art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, numero 449, art. 59, comma 16, laddove, all’interno della gestione separata, è prevista un differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per quanti non lo sono le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè a contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza b mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l’AGO, anche per l’assicurazione commercianti per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, numero 415, art. 6, comma 7 c la negazione del principio dell’attività prevalente - nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando la L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995, ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, numero 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti , e i redditi di cui al medesimo art. 49, comma 2, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi come prescritto per la gestione AGO dei lavoratori dipendenti attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta il D.P.R. numero 917 del 1986, è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, numero 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l’impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso - la regola generale è quindi che all’espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo. 9. Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite numero 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l’estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all’originaria mera finalità di cassa attraverso un’opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione. 10. Si è giunti, dunque, all’estensione dell’obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati lavoratori coordinati e continuativi secondo il D.Lgs. numero 81 del 2015 , ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca L. numero 315 del 1998, art. 1 , associati in partecipazione D.L. numero 269 del 2003, art. 43, conv. in L. numero 326 del 2003, ed L. numero 311 del 2004, art. 1, comma 157 D.L. numero 269 del 2003, art. 44, comma 2 lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito Euro 5.000 spedizionieri doganali non dipendenti L. numero 230 del 1997 assegnisti di ricerca amministratori locali beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti solo da maggio a dicembre 2003 e degli assegni per attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale avviati dal 2006 al 2008 . 11. Il presupposto da cui deriva l’obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. numero 269 del 2003, art. 44, comma 2. 12. Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori art. 35 Cost. , rispetto agli eventi indicati nell’art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso art. 38 Cost., comma 4. 13. Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost 14. Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell’universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente secondo cui, in applicazione del disposto della L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 26, come interpretato dal D.L. numero 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. numero 11 del 2011, si sottrae all’obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all’obbligo di versamento del contributo integrativo. 15. La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all’attribuzione alle casse professionali sia privatizzate che di nuova istituzione della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. 16. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’obbligo L. numero 335 del 1995, ex art. 2, comma 26 di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale anche se non esclusivo , ma anche occasionale entro il limite monetario indicato nel D.L. numero 269 del 2003, art. 44, comma 2 di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. 17. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell’attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati. 18. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. numero 509 del 1994, realizza, nel rispetto della natura pluralista dell’intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell’assicurazione obbligatoria, all’interno dello spazio assegnato loro dalla legge L. numero 335 del 1995, art. 3, comma 12 , senza il concorso finanziario da parte dello Stato. 19. Il D.Lgs. numero 509 del 1994, art. 2, ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti alla natura pubblica dell’attività svolta art. 2, comma 1 . Così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare art. 1, comma 4 , si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche art. 1, commi 1 e 3 ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico art. 3 . 20. Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema v. L. 30 luglio 2010, numero 122 e L. 15 luglio 2011, numero 111 e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo. La dottrina, che aveva approfondito, sin da prima della privatizzazione di quelli di tipo professionale, la natura degli enti previdenziali, aveva colto la differenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavoratori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di tutela per i lavoratori autonomi. In particolare, il tratto differenziale era stato ravvisato nella diversa struttura e nella disciplina di scelta degli organi di governo. Ciò chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo funzionale rimane la considerazione che in realtà entrambi gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello Stato, giacché seppure in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all’interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele. 21. La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale. L’esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario” Corte Cost. numero 248/1997 . La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della contribuzione obbligatoria che non si tratta di finanziamento pubblico ma del corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale . Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l’auto-organizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l’equilibrio di un sistema previdenziale basato su una solidarietà endo-categoriale o comunanza d’interessi l’appartenenza obbligatoria all’ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall’art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla . tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti , purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti diversi dalla libertà negativa di associarsi , e risulti al tempo stesso che tale previsione assicura lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati sentenza numero 40/1982 , o di un fine pubblico che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso sentenza numero 20/1975 e cfr. anche le sentenze numero 120/1973 e numero 69/1962 . 22. Corte Cost. numero 15/1999 rammenta che la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della pubblica amministrazione , le Casse sono sfuggite a questo processo di razionalizzazione organizzativa o fusioni ed incorporazioni in quanto enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell’associazione o della fondazione . 23. Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal decreto numero 509/1994, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza. Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., stia alla base del portato normativo del D.Lgs. numero 509 del 1994, essendo la riforma stata ispirata dall’esigenza di percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione generalista della previdenza . 24. Risulta, per quanto sin qui detto, non decisivo il richiamo ai precedenti di questa Corte nnumero 3622 del 2007, 11634 del 2007 e 13218 del 2008 che miravano a stabilire se una certa attività quella delle guide turistiche dovesse o meno essere inquadrata nell’ambito della Gestione separata e, quindi, erano orientati a definire i soli profili soggettivi dell’obbligo assicurativo presso la Gestione separata e non la ben diversa ipotesi qui trattata della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all’attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento. 25. Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, numero 111, che, esplicitando l’intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che la L. numero 335 del 1995, citato art. 2, comma 26, va inteso nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 . 26. La congiunzione ovvero può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali. 27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il versamento contributivo , come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse . Quest’ultimo versamento in quanto sterile , perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. 28. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nnumero 30344 del 2017, numero 30345 del 2017, numero 1172 del 2018, numero 2282 del 2018, numero 1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo” senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero”. Per tale ragione va certamente condivisa l’impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3 che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto. 29. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi L. numero 335 del 1995, art. 1, comma 10 , ha chiaramente indicato la volontà di estendere l’area della tutela assicurativa attraverso l’istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell’intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal D.Lgs. numero 509 del 1994. 30. Pertanto, l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. numero 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all’interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS. 32. La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d’ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo Cass. numero 10396 del 2009 di ribadire che dall’obbligo introdotto dalla L. numero 335 del 1995, art. 2, comma 26, e dal successivo comma 32, che regola l’emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un’ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell’agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione vd. L. numero 228 del 2012, e L. numero 232 del 2016 si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza. 33. Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell’imposizione dell’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l’ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di . una tendenziale correlazione, che salvaguardi l’idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita” Corte Cost. numero 259 del 2017 . 34. Va infine chiarito che, la L. numero 576 del 1980, art. 22, comma 1, afferma l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa forense degli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, laddove poi, al comma 2, stabilisce che l’accertamento di tale continuità avvenga sulla base di parametri reddituali o di volume di affari fissato dal Comitato dei delegati. È proprio il mancato superamento di quest’ultimo limite indicato dal ricorrente in Euro 7.470,00 quanto ad Irpef ed in Euro 11.205,00 quanto a volume di affari Iva che ha consentito al legale di non versare la contribuzione soggettiva, con carenza di copertura che, per quanto finora detto, viene ad essere colmata dall’iscrizione alla Gestione separata, rispetto alla quale la deduzione di un reddito di Euro 5.066,00 nell’anno di riferimento v. la memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 2, con riferimento a quanto allegato nel ricorso introduttivo comporta il superamento dei minimi di Euro 5.000,00, di cui si è detto. In definitiva, il primo motivo di ricorso va rigettato. 35. Con il secondo motivo l’avv. S. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., numero 3, per avere violato la L. numero 388 del 2000, art. 116, comma 15, in quanto, nonostante la palese sussistenza di contrasti interpretativi sulla interpretazione della normativa, in sé ammessa anche dall’ente previdenziale in sede stragiudiziale, non era stata data applicazione alla previsione citata, secondo cui, su tali presupposti, doveva aversi riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. 36. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l’applicazione dell’art. 116, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione Cass. 1 marzo 2016, numero 4077 Cass. 7 maggio 2015, numero 9185 Cass. 10 dicembre 2013, numero 27513 e tale assunto va condiviso. 37. La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. numero 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell’art. 116, comma 15, lett. a , secondo cui fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali , anche in relazione ai casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza . 38. Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all’interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l’obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa nel termine fissato dagli enti impositori , evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell’obbligo inadempiuto. Il caso in cui l’ente impositore non proceda alla richiesta stragiudiziale di adempimento su cui si basa la riduzione delle sanzioni non è quello di specie e non va quindi qui affrontato, essendo pacifico, dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, che fu proprio l’I.N.P.S. a proporre, prima del ricorso giudiziale avversario, la riduzione delle sanzioni. Ciò palesemente avrebbe imposto al ricorrente, sulla base della citata normativa di cui all’art. 116 cit., commi 10 e 15, di aderire, al fine di godere dell’agevolazione e se del caso con riserva, alla proposta avversaria, procedendo al pagamento della contribuzione omessa, il che non risulta sia avvenuto. Pertanto anche il secondo motivo va rigettato. 39. La novità della questione principale sulla sussistenza dell’obbligo contributivo determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.