Assunzione di lavoratori licenziati a seguito di mobilità: requisiti per i benefici contributivi

Gli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 l. n. 223/1991 presuppongono l’accertamento dell’effettiva cessazione della prima azienda e dell’assunzione da parte di altra impresa, rimanendo esclusa la possibilità di accedere a tale beneficio in caso di trasferimento di azienda, anche parziale.

Sul tema l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2228/19, depositata il 25 gennaio. Il caso. L’INPS inviava ad una società delle cartelle esattoriali per crediti contributivi derivanti da illegittima fruizione degli sgravi previsti dall’art. 8 l. n. 223/1991. La società proponeva opposizione invocando l’erroneità della valutazione del servizio ispettivo INPS circa la sostanziale continuità dell’attività d’impresa a seguito della successione tra una precedente S.r.l. e l’interessata con continuità di sede, macchinari e personale dipendente. Dopo il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale, la Corte d’appello ribaltava la decisione accogliendo il gravame della società. L’INPS ricorre dunque in Cassazione. Requisiti per il beneficio contributivo. Il Collegio richiama il principio secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla l. n. 223/1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità, presuppone l’accertamento dell’effettiva cessazione della prima azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa. Ove invece l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o ripreso ad operare essendo irrilevante l’identità dell’imprenditore o lo strumento negoziale con cui si sia verificata la cessione e vi sia la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa, non è configurabile una manifestazione di libera scelta del datore di lavoro. Tale scelta risponde infatti ad un preciso obbligo di legge – art. 2112 c.c. – come tale non meritevole del beneficio della decontribuzione. Precisa inoltre il provvedimento in commento che non è invocabile il beneficio contributivo anche in caso di trasferimento parziale di azienda posto che l’art. 2112 c.c. si applica anche al trasferimento di autonomo ramo d’azienda e che, sempre secondo la costante giurisprudenza, un trasferimento di azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, a tal fine assumendo rilievo l’accertamento dei tempi ravvicinati fra stipula del contratto di locazione di nuovi locali e macchinari e messa in mobilità dei lavoratori poi riassunti. La sentenza impugnata merita dunque la cassazione in quanto trova applicazione dell’art. 2112 c.c., ostativo al riconoscimento degli sgravi contributivi in parola a prescindere dalla effettiva composizione degli assetti proprietari della cedente e della cessionaria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 novembre 2018 – 25 gennaio 2019, n. 2228 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Rilevato Che Con sentenza n. 2387 del 2012 la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’impugnazione proposta da Lares s.r.l. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle opposizioni a cartelle esattoriali fondate su crediti contributivi, derivanti da illegittima fruizione di sgravi previsti dalla L. n. 223 del 1991 art. 8, proposte dalla stessa società in ragione della affermata erroneità della valutazione del servizio ispettivo dell’INPS relativa alla sostanziale continuità dell’attività d’impresa realizzatasi a seguito della successione intervenuta tra Lamap s.r.l. e Lares s.r.l. in ragione della continuità di sede, di macchinari utilizzati e di dipendenti la motivazione della sentenza si fonda sulla considerazione che la prova per testi aveva dimostrato che le due aziende, pur avendo la stessa sede, avevano proprietà diverse e dirigenti diversi e che, solo dopo un certo lasso di tempo dalla messa in mobilità del personale della Lamap s.r.l. e grazie ad apposito accordo sindacale, Lares s.r.l. aveva assunto gran parte di tale personale, né rilevava che quest’ultima avesse preso in locazione i macchinari della prima giacché ciò era accaduto da tempo l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi a violazione e o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis b omessa motivazione sul punto decisivo della mancata considerazione che i fatti emersi dall’istruttoria integrano fattispecie di continuità e di totale identità dell’attività lavorativa svolta dalle due società senza assunzioni di nuovi lavoratori resiste Lares s.r.l. con controricorso Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata. Considerato Che I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui i giudici del merito hanno riconosciuto i benefici contributivi L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4, alla ricorrente nonostante che quest’ultima fosse locataria del capannone ove si svolgeva l’attività produttiva d’azienda del precedente datore di lavoro Lamap s.r.l. che aveva collocato in mobilità i propri dipendenti, poi riassunti nella medesima azienda dalla medesima Lares s.r.l. pertanto, secondo l’INPS, in realtà non vi è stata alcuna nuova assunzione di personale, vista la continuità giuridica dei rapporti di lavoro connessa alla sostanziale continuità dell’attività svolta dalle due società ai sensi dell’art. 2112 c.c. a riguardo si deve applicare il costante insegnamento di questa Corte Suprema da Cass. 4.3.2000 n. 2443 fino a Cass. n. 26391 del 2008 e n. 26873 del 2011 secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 stessa legge presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso il quale si sia verificata la cessione dell’azienda , la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge, previsto dall’art. 2112 c.c., come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione per altro, si deve escludere che il cit. art. 8, comma 4 bis, introdotto dal D.L. n. 299 del 1994, art. 2, applicabile ratione temporis ed oggi abrogato ex L. n. 92 del 2012, abbia limitato i presupposti della fattispecie esclusa dall’agevolazione contributiva a quelli previsti in detta nuova disposizione, che invece estende le esclusioni dal beneficio e richiede in ogni caso la verifica della sussistenza dei presupposti fissati nello stesso art. 8, comma 4 nel caso in esame, la stessa impugnata sentenza dà atto del trasferimento mediante locazione di beni aziendali essenziali dalla Lamap s.r.l., che aveva messo in mobilità i lavoratori, alla Lares s.r.l. che li aveva poi assunti né in contrario può valere un’asserita discontinuità fra la gestione aziendale del cedente e quella del cessionario od il carattere parziale del trasferimento d’azienda, noto essendo che l’art. 2112 c.c., si applica anche al trasferimento di autonomo ramo d’azienda e che, sempre come insegna questa S.C., un trasferimento d’azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, a tal fine assumendo rilievo l’accertamento dei tempi ravvicinati nel caso in oggetto si evince dallo stesso controricorso che riproduce gli atti di parte che il licenziamento dei lavoratori assunti da Lares s.r.l. nel settembre 2004 era avvenuto a far data dal 31 agosto 2004 cfr., a tal fine, Cass. Sez. Lav. 19.3.2009 n. 6694 fra stipula del contratto di locazione relativo a nuovi e più ampi locali oltre che ai macchinari-rispetto a quelli già detenuti in locazione dal 2002- e messa in mobilità di lavoratori poi riassunti cfr. in tal senso Cass. n. 2443/2000 cit. l’assunto della pronuncia gravata è dunque inesatto, giacché nel caso di specie già soltanto la qui affermata applicabilità dell’art. 2112 c.c., osta di per sé al riconoscimento degli sgravi contributivi per cui è processo, al di là di ogni rilevanza della effettiva composizione degli assetti proprietari della cedente e della cessionaria o di vere e proprie forme di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c., ma anche di rapporti fra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e dell’agire sul mercato in ragione di un comune nucleo proprietario in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione che riesaminerà la controversia alla luce delle appena esposte considerazioni ed a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.