Inammissibile l’azione di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo

L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore con accertamento negativo del credito ivi risultante, è inammissibile per difetto di interesse non essendo tale azione l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione. Il debitore dovrebbe infatti rivolgersi direttamente all’amministrazione chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela.

Così il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6495/18, depositata il 13 settembre. La vicenda. L’attore si rivolge al Tribunale di Roma con azione di accertamento negativo del credito affermando di aver saputo solo casualmente dell’iscrizione a ruolo di diverse cartelle di pagamento emesse a favore di INPS e INAIL. Deduce inoltre l’estinzione per prescrizione del debito risultante dal ruolo. Gli enti creditori si costituiscono in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire. Strumento processuale. Il Tribunale richiama una pronuncia della Corte di legittimità sentenza n. 22946/16 con cui è stato ribadito che l’interesse ad agire, in termini generali, è una condizione essenziale per far valere il diritto sottoso all’azione e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice . Nel caso dell’azione di accertamento, l’interesse ad agire presuppone dunque un’incertezza oggettiva sulla sussistenza di un rapporto giuridico, idonea ad arrecare un pregiudizio attuale e concreto che si sostanzi in una situazione di fatto illegittima. Come hanno affermato gli Ermellini con la sentenza citata, relativa ad analoga fattispecie, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell’amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell’amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell’amministrazione, la strada dell’azione di accertamento negativo del credito . Precisa inoltre il Tribunale che l’agente della riscossione ha documentato l’avvenuta notifica delle cartelle oggetto di discussione, di cui il ricorrente era dunque a conoscenza ben potendo attivarsi tempestivamente per l’opposizione. Citando ancora il precedente giurisprudenziale, la sentenza in oggetto precisa che L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui come il presente egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza . Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza 13 settembre 2018, n. 6495 Giudice Quartulli Il ricorrente in epigrafe assumeva di aver appreso casualmente della avvenuta iscrizione a ruolo di delle seguenti cartelle di pagamento con enti creditori INPS e INAIL numeri omissis e proponeva azione di accertamento negativo del credito, deducendo l’estinzione per prescrizione del debito risultante dal ruolo. Si costituivano i convenuti eccependo la tardività e l’infondatezza della domanda nonchè la carenza di interesse ad agire . L’eccezione di carenza di interesse ad agire è meritevole di accoglimento. Sul punto si richiamano le argomentazioni rese dalla suprema Corte in analoga fattispecie sent. N 22946/16 secondo cui L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza Cass. n. 11536 del 2006 Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell’amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell’amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell’amministrazione, la strada dell’azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell’amministrazione che avesse negato lo sgravio. ” Va inoltre osservato che l’agente della riscossione ha documentato la notifica delle cartelle in esame cfr relate in atti . Il ricorrente era quindi ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall’amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto. La Suprema Corte ha affermato che ”L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui come il presente egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo in particolare, la prescrizione . Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell’iniziativa esecutiva dell’amministrazione in forza di un credito prescritto, l’opposizione all’esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall’amministrazione. L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela il c.d. sgravio . Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell’amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l’intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Il debitore intendeva infatti far accertare, con l’azione di mero accertamento, l’estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E’ ben vero che l’ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell’effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d’ufficio. Tuttavia, l’attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l’estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell’inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa artt. 2938 e 2939 c.c. nella forma dell’eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l’inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l’estinzione. Deve escludersi, perché estranea all’operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un’azione di mero accertamento”. Cass cit La domanda va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun convenuto di euro 3000 a titolo di compensi professionali oltre spese generali