L’oggettiva valutazione del CTU sullo stato di salute del paziente

La documentata ed accertata malattia che logora il paziente con il passare del tempo costituisce, insieme ad altre minoranze fisiche, un’idonea causa per riconoscere il diritto all’invalidità di accompagnamento eccepibile anche dall’erede del malato oramai deceduto.

Così ha ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26559/18, depositata il 22 ottobre L’indennità di accompagnamento. Nel luglio 2002 un soggetto viene infettato da un grave virus agli occhi che con il tempo ha portato il degente alla parziale cecità e, considerando il già precario stato di salute del malato, la Commissione medica nell’ottobre 2010 ne riconosceva un’invalidità pari al 100% senza predisporre una necessaria assistenza continua. A seguito del decesso del malato, la moglie ricorreva sia in primo che in secondo grado per ottenere il diritto dell’indennità di accompagnamento del marito indennità riconosciuta, a conclusione del giudizio d’appello, a decorrere dall’agosto 2013 sino alla data di decesso. Secondo la moglie tuttavia il periodo in cui sussisteva il diritto all’indennità era più vasto, tale da partire dall’ottobre 2010, mese in cui il marito possedeva la documentazione medica attestante il grave e instabile stato di salute. La vedova ricorre così in Cassazione deducendo l’omesso esame del documento medico rilevante ai fini del precedente giudizio configurando la violazione e falsa applicazione della normativa inerente le indennità e pensioni di accompagnamento. La valutazione oggettiva della documentazione medica. Gli Ermellini hanno sottolineato che la sussistenza di diverse patologie patite da un unico soggetto è determinante per valutare lo stato di salute di uno specifico soggetto in particolare è di pertinente importanza acquisire tutte le informazioni contenute dai documenti medici presentati dalla parte in causa, anche se in veste di erede documentazione dalla quale è possibile risalire all’origine della causa invalidante presupposta al riconoscimento dell’invalidità e del correlato diritto d’indennità. Nella fattispecie in esame, la cecità parziale del degente accertata dalla documentazione fornita dalla Commissione medica e la presenza di altre minorazioni sofferte dal medesimo soggetto dall’ottobre 2010 erano in grado di integrare lo stato di totale invalidità, fattore che attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento a partire dall’anno corrente. Documentazione da considerare nella sua oggettiva gravità dal consulente tecnico nominato , valutazione non effettuata dal consulente tecnico del grado d’appello e quindi censurabile nel caso di specie, tale da portare la Suprema Corte ad accogliere il ricorso avanzato dalla moglie rinviando gli atti alla Corte territoriale per un riesame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 luglio – 22 ottobre 2018, n. 26559 Presidente Esposito – Relatore De Marinis Rilevato in fatto che, con sentenza del 3 gennaio 2017, la Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto da C.M. , quale erede di C.O. , riconosceva il diritto di quest’ultimo alla indennità di accompagnamento a decorrere dall’agosto 2013 e fino al decesso con condanna dell’istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per legge, dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo che per la cassazione di tale decisione propone ricorso C.M. affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’INPS mentre il comune di Cellino San Marco e C.C. sono rimasti intimati che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato in diritto che con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per non avere il consulente tecnico d’ufficio prima e, poi, la Corte territoriale considerato il fatto oggettivo risultante dalla documentazione medica prodotta agli atti che C.O. alla data del 21 ottobre 2010 Referto di visita oculistica ASL Poliambulatorio di aveva un visus in entrambi gli occhi ridotto ad 1/10 non migliorabile con lenti, visus ulteriormente peggiorato tanto che al 4 luglio 2002 era limitato al motu manu non migliorabile Referto di visita oculistica del dott. D.P. S. Specialista in Oftalmologia ed aiuto presso la divisione Oculistica dell’Ospedale di , situazione questa che si aggiungeva al già precario stato di salute generale BPCP in cuore polmonare cronico, diabete mellito, poliartrosi con osteoporosi, ipoacusia bilaterale di grado grave, miocadiosclerosi che aveva portato la Commissione medica di prima istanza a ritenerlo invalido nella misura del 100% anche se non abbisognevole di assistenza continua con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge 21 novembre 1988 n. 508, 8 legge 10 febbraio 1962 n. 66, 1 legge 28 marzo 1968 n. 406 e 4 legge 27 maggio 1970 n. 382 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto, come affermato da questa Corte, il cieco parziale ha diritto all’indennità di accompagnamento purché inabile totale che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati. Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che effettivamente la malattia che aveva ridotto il visus di C.O. nella misura risultante dalle certificazioni mediche acquisite agli atti e sopra richiamate non è stata considerata nella sua oggettiva gravità dal consulente tecnico nominato in appello le cui conclusioni sono state recepite nella impugnata sentenza. Peraltro, la decisività di tale fatto discende dai principi affermati da questa Corte secondo cui la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 giugno 1989 n. 346, che ha dichiarato, in parte qua, l’illegittimità dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, può costituire un fattore concorrente per integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti richiesti da quest’ultima legge impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua , attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento dalla stessa prevista Cass. n. 10599 del 28 aprile 2017 Cass. n. 14339 del 16/11/2001 Cass. 8198 del 27/07/1995 che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame della controversia alla luce dei criteri sopra indicati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.