Morte della parte processuale e ultrattività del mandato di rappresentanza

A seguito della morte della parte processuale è onere del rispettivo rappresentante notificare l’evento del decesso alla controparte. L’omissione della comunicazione, relativa alla perdita, comporta l’ultrattività del mandato di rappresentanza a tutela di maggior garanzia e certezza dell’iter processuale.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24845/18, depositata il 9 ottobre. I fatti. A seguito dell’accertamento avvenuto in primo grado dell’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro tra un lavoratore e una casa editrice, si assiste al decesso della parte attrice. La casa editrice si è prontamente adoperata a proporre ricorso presso la Corte Territoriale, data la non conoscenza dell’episodio di decesso della controparte. Il gravame proposto è stato ritenuto inammissibile per via della rilevazione di nullità contenuta nella notificazione diretta alla parte appellata, di preciso, al rappresentate del lavoratore deceduto successivamente l’esaurimento del primo grado di giudizio. Detta nullità, essendo radicale, è stata riscontrata come insanabile né con il rimedio proposto dall’art. 291 c.p.c., né con l’applicazione dell’eccezionale deroga contenuta nell’art. 300 c.p.c. dato che l’eventuale realizzazione del giudizio avrebbe dato luogo a un nuovo e distinto rapporto processuale, non insistendo la causa di decesso durante lo svolgimento di una corrente istruttoria. Sostenendo una violazione e una falsa applicazione degli articoli citati, avvenuta ad opera della Corte Territoriale, la casa editrice ha interposto ricorso ai Giudici di legittimità affinché venga declinato il giudizio di nullità radicale della notificazione effettuato in secondo grado. L’incidenza dell’evento morte e la prontezza della notificazione. Assume un’importanza centrale l’esigenza di stabilizzare l’ordine procedimentale e processuale, la non conoscenza dell’appellante dell’avvenuto eccesso della controparte non può essergli imputata. L’assunto che l’appellante era gravato dall’onere di controllare i registri pubblici anagrafici, al fine di controllare possibili eventi di decesso, è stato ritenuto contrastante le disposizioni contenute nel codice di rito e dai principi costituzionali contenuti degli artt. 24 e 111 Cost., infatti, la notifica dell’impugnazione deve essere destinata al rappresentante costituito e nel domicilio eletto nel primo grado. La Suprema Corte ha sottolineato che in caso di morte o di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di rappresentante, è onere del procuratore stesso notificare la sussistenza dell’evento intercorso al suo cliente. In assenza di detta comunicazione, sussiste la regola dell’ultrattività del mandato del difensore, il quale, continua a rappresentare la parte trascurando la realizzazione dell’evento intercorso. L’ultrattività del mandato può essere interrotta, in questo caso, solo se nel giudizio di impugnazione gli eredi o il rappresentante legale della parte deceduta si costituiscano, ossia il difensore, già munito di procura alla lite idonea alla prosecuzione dei successivi gradi di giudizio susseguenti la perdita della parte, dichiari in udienza l’evento documentato dall’altra parte, notificato o certificato dall’Ufficiale Giudiziario. La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso della casa editrice, stabilendo come valida la notificazione del gravame al procuratore del lavoratore deceduto dato che, non essendo stata effettuata la comunicazione del decesso, il difensore ha continuato a rappresentare il suo cliente, come se la vicenda non si fosse verificata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 giugno – 9 ottobre 2018, numero 24845 Presidente Bronzini – Relatore Lorito Rilevato che La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12/7/2013, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Cooperativa Pagine Sannite s.r.l. nei confronti di L.C. avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Benevento, con la quale era stata accolta la domanda del lavoratore intesa all’accertamento dell’intercorrenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata, ed alla condanna della parte datoriale al pagamento di differenze retributive. A fondamento del decisum la Corte territoriale, dato atto che l’appellato era deceduto in data 3/9/2012, successivamente al deposito della sentenza di primo grado - secondo la certificazione prodotta dal procuratore di L.C. all’udienza di discussione - argomentava che la notifica del gravame era stata indirizzata e perfezionata il 5/10/2012 presso il difensore della parte appellata ma detta notifica, secondo un condiviso orientamento espresso dalla Suprema Corte, era affetta da nullità radicale, insanabile con la rinnovazione ex articolo 291 c.p.c L’eccezionale deroga introdotta dall’articolo 300 c.p.c., che consentiva la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta se il suo procuratore non dichiarava o notificava l’evento, non poteva essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio in cui si dà luogo ad un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, pur se collegato a quello ormai esaurito. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società Cooperativa Pagine Sannite s.r.l. affidato a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. nonché dell’articolo 359 c.p.c Si deduce che, sebbene la notifica del gravame sia avvenuta dopo il decesso della parte appellata, dunque, durante il processo di secondo grado, il processo andava interrotto ai sensi degli artt. 299 - 300 c.p.c L’evento interruttivo era infatti intervenuto prima della costituzione, ovvero prima del termine per la costituzione dell’appellato, nei confronti della parte che era regolarmente costituita sia in primo grado che nel procedimento di sospensione della sentenza impugnata, a mezzo di procuratore 1/4/2010 , il quale ne aveva fatto dichiarazione solo all’udienza di discussione del 27/6/2013. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 160 c.p.c. nonché dell’articolo 330 e 345 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost Censura la statuizione con la quale la Corte di merito si è richiamata ad un orientamento giurisprudenziale per il quale sarebbe inapplicabile l’articolo 291 c.p.c. ove l’impugnazione venga notificata al soggetto defunto ed indipendentemente dalla eventuale ignoranza dell’evento da parte del notificante. Deduce che tali approdi sarebbero stati superati da successivi arresti di questa Corte di legittimità secondo i quali la notifica indirizzata presso il procuratore di una società che dopo l’udienza di discussione si sia estinta, è valida anche se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento. Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la società, facendo uso della media diligenza, avrebbe potuto facilmente attivarsi presso gli uffici anagrafici onde acquisire conoscenza della persistenza in vita della controparte. Tale assunto contrasterebbe con le citate disposizioni del codice di rito in base alle quali l’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito e nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado, anche a tutela di maggiore garanzia e certezza nella individuazione del destinatario dell’atto di impugnazione. 3. Questo motivo può essere deciso con priorità, in base al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, deve infatti, ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, e comunque, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c. vedi ex plurimis, Cass. 11/5/2018 numero 11458, Cass. S.U. 8/5/2014 numero 9936 . 4. Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento della prima censura. Nel comporre un frastagliato quadro interpretativo delineatosi sul tema della incidenza dell’evento morte o della perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore sulla dinamica processuale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300, quarto comma, cod. proc. civ vedi Cass. S.U. 4/7/2014 numero 15295, cui adde Cass. 18/1/2016 numero 710 . Onde perseguire lo scopo di stabilizzare il processo, la Corte di legittimità ha ritenuto occorresse stabilizzare la parte stessa, privilegiando la tesi della ultrattività del mandato. Ha quindi considerato che la giusta parte è quella che ha instaurato e quella contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia parti che, seppur menomate nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltanto è conferito il potere di comunicare al giudice ed alla controparte l’avvenuta verificazione di quella menomazione. Nell’ottica descritta è stata quindi ritenuta ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ai sensi dell’articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevasse la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. 5. Dal summenzionato principio di diritto discende la validità della notifica dell’appello effettuata il 5 ottobre 2012 nei confronti di L.C. presso il procuratore costituito, il quale, pur essendo intervenuto il decesso della parte in data 3 settembre 2012, continuava a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato. La sentenza impugnata, che ha ritenuto affetta da radicale nullità la notifica dell’atto di appello indirizzata al procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente, non conforme a diritto per quanto sinora detto, deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo la quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese inerenti al presente giudizio.