L’amministratore di condominio deve iscriversi alla gestione separata commercianti?

Ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, è presupposto imprescindibile la sussistenza di un esercizio commerciale, che sia gestito dal soggetto interessato come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e che abbia come oggetto un’attività commerciale.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21900/18, depositata il 7 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia ribaltava la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione di un contribuente ad alcune cartelle esattoriali che gli intimavano il pagamento di contributi alla gestione commercianti in relazione all’attività di amministratore di condominio svolta dal soggetto quale amministratore di una s.n.c. di cui era socio unitamente alla moglie. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente dolendosi per l’erronea individuazione dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti essendo la sua attività priva di natura commerciale. Obbligo di iscrizione. Il Collegio richiama la disciplina vigente in tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario di cui alla l. n. 662/1996 che, modificando la l. n. 160/1975, prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613/1966 per i soggetti che a siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita b abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata c partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza d siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli . Conseguentemente, rileva la Corte, il giudice di merito ha adeguatamente individuato nel caso di specie gli elementi a sostegno della sussistenza dell’obbligo di iscrizione ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 29 marzo – 7 settembre 2018, n. 21900 Presidente D’Antonio – Relatore Berrino Fatto e diritto Rilevato che la Corte d’appello di Venezia sentenza del 16.8.2012 ha accolto le impugnazioni dell’Inps nelle cause riunite n. 811/09 e n. 568/11 avverso le sentenze n. 275/08 e n. 351/10 con le quali il Tribunale di Vicenza aveva accolto le opposizioni di C.O. alle cartelle esattoriali concernenti l’intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione all’attività di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di società in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie posto che la Corte di merito ha accertato che il C. aveva svolto in forma imprenditoriale, attraverso la società in nome collettivo di cui era amministratore e socio, l’attività di amministrazione di condomini comportante l’iscrizione alla gestione commercianti, iscrizione, questa, non avvenuta, con conseguente fondatezza della relativa pretesa contributiva dell’Inps, per cui ha riformato le impugnate sentenze ed ha rigettato le opposizioni proposte dall’appellato atteso che per la cassazione della sentenza propone ricorso C.O. con un solo articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso Considerato che con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202 e 203, della legge 23.12.1996 n. 662, nonché degli artt. 2697, 2729 e 2222 cod. civ., dolendosi dell’errata individuazione, da parte della Corte di merito, dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, assumendo che quella da lui svolta di amministratore di condomini non aveva natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento, e che, inoltre, la stessa Corte aveva male applicato ed interpretato i requisiti dell’abitualità e della prevalenza previsti dal comma 203 del citato art. 1 della legge n. 662/96 ai fini dell’iscrizione di cui trattasi ritenuto che il motivo è infondato, dal momento che per quel che concerne la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti a siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita b abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata c partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza d siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli rilevato, quindi, che il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.I che abbia come oggetto un esercizio commerciale. v. in tal senso Cass. sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013 atteso che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di merito ha adeguatamente analizzato i diversi elementi che l’hanno condotta al convincimento della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti di cui al comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza considerato, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, sorretta da accertamenti di fatto ed esente da rilievi di legittimità, ha ben evidenziato che l’attività del C. non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all’amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall’appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l’attività fosse stata espletata da quest’ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale inoltre, l’appellato non era stato mai iscritto alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione e dagli accertamenti non contestati era emerso che l’attività della società era organizzata prevalentemente col lavoro proprio del C. , il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, essendo, tra l’altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione ritenuto, quindi, che il ricorso va rigettato e che le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente verificato che ricorrono, altresì, i presupposti per la determinazione a carico del ricorrente, come da dispositivo, del contributo unificato di cui art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.