Viene meno la fiducia, legittima la revoca del segretario comunale

Illogico, secondo i Giudici, parlare di sanzione espulsiva”. Respinto perciò il ricorso avanzato da un ex segretario di un Comune lombardo.

Legittima, e non contestabile, la revoca dell’incarico affidato dal sindaco al segretario del Comune. Illogico parlare di sanzione espulsiva”. Più corretto, invece, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’, valutare il comportamento dell’ente locale come conseguenza del venir meno dell’originario rapporto fiduciario con la persona considerata come adeguata al ruolo e alle conseguenti funzioni. Cassazione, ordinanza n. 21506/2018, Sezione Sesta Civile - Lavoro, depositata il 31 agosto 2018 . Scelta. Scenario della vicenda è un Comune lombardo. Lì la revoca viene digerita male dall’oramai ex segretario comunale, che decide di adire le vie legali, puntando a vedere dichiarata l’illegittimità del procedimento aperto dall’ente locale per l’interruzione del rapporto di servizio e la revoca dell’incarico di segretario comunale a lui affidato. La battaglia giudiziaria si rivela però inutile, perché prima i giudici del Tribunale, poi quelli della Corte d’appello e infine quelli della Cassazione ritengono corretta la linea seguita dal Comune. In secondo grado, in particolare, si è ritenuta accertata la prova a carico del segretario comunale di una condotta idonea a giustificare la revoca dell’incarico . Questa visione viene condivisa dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali respingono tutte le obiezioni mosse dal legale dell’ex segretario. Secondo i magistrati, in particolare, bisogna tenere presente che l’iniziativa del Comune era finalizzata non all’applicazione di una sanzione espulsiva – inconfigurabile nei confronti di un soggetto che, in relazione al ruolo rivestito di segretario comunale, non rientra nell’ambito del personale dipendente – bensì, in una prospettiva più comprensiva, alla revoca dell’incarico assegnato per il venir meno di quell’ intuitu personae posto a base dell’originaria scelta fiduciaria . Tutto ciò in maniera regolare, quindi, alla luce di quanto prescritto per l’affidamento del ruolo di segretario comunale . E, aggiungono i giudici del ‘Palazzaccio’, l’iniziativa del Comune non è censurabile anche se implicante la valutazione pure di comportamenti già fatti oggetto di un precedente intervento lato sensu sanzionatorio assieme a condotte ulteriori poste in essere in epoca successiva .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 20 giugno – 31 agosto 2018, n. 21506 Presidente Doronzo – Relatore De Marinis Rilevato che con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte d’appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e rigettava la domanda proposta da M.C. nei confronti della città di , avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del procedimento aperto dall’Ente per l’interruzione ai sensi dell’art. 18 del CCNL di categoria del rapporto di servizio del C., svolgente funzioni di segretario comunale per incarico del sindaco, e la revoca dell’incarico che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto raggiunta in sede istruttoria la prova a carico del C. di una condotta idonea a giustificare la revoca dell’incarico per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’Ente intimato non ha svolto alcuna attività difensiva che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale che, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità del provvedimento espulsivo operato a suo carico dal Comune di , avrebbe omesso la valutazione della ricorrenza della giustificazione di quel provvedimento e della sua proporzionalità rispetto alle condotte addebitate, in parte riconducibili a fatti per i quali l’Ente si era limitato ad una mera ammonizione verbale che il motivo deve ritenersi inammissibile per essere la censura mossa del tutto inconferente rispetto al thema decidendum correttamente inteso dalla Corte territoriale che ha opportunamente considerato l’iniziativa adottata dal Comune come diretta non all’applicazione a carico del ricorrente di una sanzione espulsiva, del resto inconfigurabile nei confronti di un soggetto che, in relazione al ruolo rivestito di segretario comunale, non rientra nell’ambito del personale dipendente, bensì, in una prospettiva più comprensiva, alla revoca dell’incarico assegnatogli per il venir meno di quell’intuitu personae posto a base dell’originaria scelta fiduciaria, secondo quanto prescritto per l’affidamento del ruolo di segretario comunale, iniziativa implicante la valutazione a tali fini anche di comportamenti già fatti oggetto di un precedente intervento lato sensu sanzionatorio in una con condotte ulteriori poste in essere in epoca successiva che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite, non avendo l’Ente intimato svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.