Il requisito anagrafico della pensione supplementare come elemento costitutivo per il diritto al beneficio

La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21189/18 depositata il 27 agosto. La vicenda. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice volta al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione. È l’INPS a ricorrere per la cassazione della sentenza. I requisiti della pensione supplementare. La pensione supplementare è autonoma rispetto alla pensione principale e si differenzia da quest’ultima sia per la sua decorrenza essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda , sia con riferimento alle modalità di computo in questo caso le due pensioni sono differenziate in relazione agli aumenti per i familiari , con la conseguenza che l’età anagrafica utile per conseguirla è quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi in relazione alla gestione tenuta alla liquidazione. La peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare da quella di vecchiaia, la cui decorrenza è ancorata solo alla maturazione dei relativi requisiti. Pertanto, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda stessa non potrà essere rigettata e qualora i requisiti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, dalla quale inizierà a decorrere la prestazione. Nel caso di specie, la lavoratrice avrebbe potuto proporre relativa domanda amministrativa solo al raggiungimento dell’età anagrafica, dunque il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 aprile – 27 agosto 2018, numero 21189 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Fatto e diritto Rilevato che 1. con sentenza in data 14 settembre 2012, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda proposta da M.A.M. volta al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare, con decorrenza dal 1 agosto 2009, primo giorno del mese successivo alla data di compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione, con interessi e rivalutazione monetaria 2. per la Corte di merito il diritto al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa il 18 maggio 2009 in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età il 23 luglio 2009 , in considerazione del decorso del beneficio comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, nella specie, non trovavano applicazione le finestre ex articolo 1, comma 5, legge numero 247 del 2007, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione riferibile soltanto ai pensionamenti principali 3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese M.A.M. , con controricorso 4. il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso 5. sono state depositate memorie dalle parti Considerato che 6. con i motivi di ricorso, deducendo violazione dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338 e dell’articolo 1, commi 1 e 5 della legge 24 dicembre 2007, numero 247, l’INPS assume che, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare doveva essere valutata al momento della proposizione della domanda amministrativa, con conseguente irrilevanza della sua insorgenza nel corso del procedimento amministrativo 7. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso 8. come già chiarito da questa Corte v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, numero 9293 , la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda articolo 5, comma 2, lett. a , legge numero 1338 del 1962 , sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari articolo 5, comma 2, lett. b e c , legge numero 1338 cit. , con la conseguenza che l’età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione 9. in tema di pensione supplementare, l’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, dispone che L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636. La pensione supplementare a decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda 10. il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione non già dal compimento dell’età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda 11. fin da Cass. 19 gennaio 1998, numero 438, questa Corte ha affermato che il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa, principio affermato, fra l’altro, nel radicare la disciplina legislativa applicabile, ratione temporis, al momento di tale suo perfezionamento v., fra le più recenti, Cass. numero 9293 del 2016 cit. 12. la peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia articolo 6 legge numero 155 del 1981 , per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant’è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile 13. le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità articolo 22 legge numero 153 del 1969 che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda cfr. Cass. 17 marzo 2008, numero 7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate 14. vale, quindi, richiamare i principi, già affermati da questa Corte, con la sentenza 27 luglio 2004, numero 14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione 15. in conclusione, il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa 16. solo al raggiungimento dell’età anagrafica l’assicurata avrebbe potuto proporre la relativa domanda amministrativa, con decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza 17. rimane assorbito il secondo motivo svolto dall’INPS 18. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda 19. la peculiarità della questione trattata, per la quale non constano numerosi precedenti di legittimità, consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito 20. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda compensa le spese dei gradi di merito condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge