L’attività giornalistica rimane tale, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato per la divulgazione delle notizie

La qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali art. 21 cost. non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva, ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un complesso normativo costituito, oltre che dalla disposizione costituzionale citata, dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, nonché dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153.

Tale tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell’art. 21 Cost. alla stampa è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 16691/18, depositata il 25 giugno. La vicenda decisa. Una società svolgente attività giornalistica online, si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da INPGI Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola a titolo di pagamento di contributi omessi, relativamente a rapporto di lavoro con ventidue giornalisti, ritenuti lavoratori subordinati. Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dalla società, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo l’importo ingiunto a titolo di contributi omessi. Ricorreva in Cassazione l’azienda. La qualificazione dell’attività giornalistica. Uno dei motivi di censura proposti dalla ricorrente riguarda la qualificazione dell’attività giornalistica prestata dai lavoratori. Ci si duole in particolare che sia stata ravvisata attività giornalistica svolta nello specifico mediante notiziari periodici divulgati con modalità online”, anziché con la tradizionale forma del supporto cartaceo cosiddetta carta stampata . La Suprema Corte richiama precedenti pronunce rese in materia di attività giornalistica resa in ambito radiotelevisivo. Il Supremo Collegio aveva avuto modo di affermare che la qualificazione dell'attività giornalistica, tutelata costituzionalmente non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva, ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un complesso normativo costituito, oltre che dalle disposizioni costituzionali in materia, dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, nonché dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153. Pertanto per verificare se l'attività del telecinefotoperatore costituisca, o meno, attività giornalistica occorre verificare, alla stregua del predetto complesso normativo, se le immagini, nell'ambito dei servizi giornalistici cui il detto lavoratore collabora, siano, o meno, tali da completare o sostituire l'informazione scritta e siano state, o meno, prodotte nell'esercizio di autonomia decisionale operativa. Anche la divulgazione di notizie online costituisce attività giornalistica. Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte ebbero a pronunciarsi sul tema della divulgazione online, affermando che la tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell’art. 21 Cost. alla stampa è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo una testata, diffusione o aggiornamento regolare, organizzazione in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione e che sia finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. A loro volta anche le Sezioni unite penali della Corte affermarono che l'informazione professionale può essere espressa non solo attraverso lo scritto giornale cartaceo , ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine telegiornale, giornale radio o altro mezzo di diffusione, qual è internet giornale telematico e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa. Tale conclusione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva, nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, il senso autentico della l. n. 47/1948, art. 1, sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza col dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost Le Sezioni Unite penali enunciarono così il principio di diritto secondo cui La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico . In conclusione, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di rapporto di lavoro giornalistico reso in modalità telematica, ravvisando nello specifico un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, con conseguente debenza dei contributi previdenziali pretesi dall’INPGI. Il ricorso è stato così ritenuto infondato e rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 febbraio – 25 giugno 2018, numero 16691 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2012, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato richiesto, dall’INPGI, il pagamento di Euro 259.860,15 a titolo di omesso versamento contributivo, nel periodo novembre 1998 - ottobre 2002, in riferimento a 22 giornalisti con rapporto di lavoro con la s.r.l. Uomini & amp Affari revocando il decreto opposto ha, inoltre, condannato la società al pagamento della minor somma di Euro 187.179,00. 2. La Corte di merito riteneva valido il verbale ispettivo, in difetto di prova di una precedente ispezione sussistente l’obbligo di iscrizione all’INPGI dei lavoratori addetti ai siti web, rilevando l’attività giornalistica indipendentemente dal mezzo di informazione usato raggiunta la prova della natura giornalistica, e subordinata, dei rapporti dei quali si controverteva infine, quanto al regime sanzionatorio, non immediatamente applicabile all’INPGI la disciplina recata dall’articolo 116 della legge numero 388 del 2000, per essere l’Istituto, in considerazione dell’autonomia e dell’obbligo di garantire l’equilibrio del suo bilancio, dotato del potere di determinare autonomamente il proprio apparato sanzionatorio, con il solo onere di armonizzarlo a quello legale. 3. Avverso tale sentenza la s.r.l. Uomini & amp Affari ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola , con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’articolo 3 legge numero 335 del 1995 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di nullità del verbale ispettivo, errando nella valutazione delle prove testimoniali, dalle quali sarebbe emersa l’ispezione già svolta nel 2001, ed errando nell’applicazione del citato articolo 3 della legge numero 335, alla stregua del quale gli accertamenti ispettivi devono risultare da apposito verbale e l’attestata regolarità impedisce successive contestazioni è critica, inoltre, la sentenza impugnata per avere escluso la precedente ispezione sulla base della mancata notizia del verbale ispettivo, costituendo l’omessa notificazione un inadempimento dell’INPGI tale da non giustificare l’inapplicabilità della norma. 6. Osserva la Corte che costituisce rilievo assorbente, nella delibazione di rigetto del motivo d’impugnazione, che non possa esservi attività qualificabile come ispettiva, alla stregua dell’articolo 3 della citata legge numero 335, se della stessa non sia stato redatto apposito verbale che dia atto degli accertamenti effettuati, dei documenti esaminati e delle conclusioni tratte, in definitiva del vaglio positivo in esito all’accertamento ispettivo, appalesandosi come irrilevanti eventuali acquisizioni testimoniali volte a comprovare l’ispezione condotta dall’organo ispettivo. 7. A tanto consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura che investe l’erroneo apprezzamento delle relative prove testimoniali. 8. Recita, invero, l’articolo 3, comma 20, della legge numero 335 del 1995 che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità e tale disposizione è stata integrata dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge convertito in legge 29 luglio 1996, numero 402, che ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa . 9. Questa Corte v., fra le altre, Cass. 4 aprile 2007, numero 8462 ha già rimarcato la correlazione tra accertamento ispettivo in materia previdenziale e assicurativa, notificazione alla parte del verbale ispettivo anche nei casi di constatata regolarità e preclusione dell’ulteriore accertamento in ordine agli adempimenti amministrativi e contributivi relativi al periodo di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo, in caso di constatata regolarità o di successiva regolarizzazione e ha ravvisato la ratio della novellata disposizione nella tutela dell’affidamento del privato all’esito del positivo vaglio dell’accertamento ispettivo, o che si sia indotto alla regolarizzazione, amministrativa e contributiva, conformandosi all’esito dell’accertamento dell’organo deputato alla verifica della regolarità degli obblighi gravanti sul datore di lavoro. 10. Ecco perché il datore di lavoro non può essere assoggettato ad altri oneri sulla base di una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo, già regolarizzato ma, come premesso, si versa, nella specie, in ipotesi, affatto diversa, di attività non qualificabile come ispettiva, nel senso chiarito nel paragrafo 6 che precede. 11. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo numero 505 recte 503 del 1992, dell’articolo 1, della legge numero 62 del 2001 e dell’Allegato N del CNLG dell’11 aprile 2001 per il lavoro giornalistico, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod.civ., la società si duole che la Corte di merito abbia ravvisato, nell’editoria elettronica, un’attività giornalistica prima ancora che la legge e la contrattazione collettiva disciplinassero detto settore, in particolare con l’allegato N al CNLG approvato nell’aprile 2001, recante in via sperimentale, per un periodo biennale, una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro tra aziende di giornali elettronici e redattori addetti, dopo la qualificazione, con la citata legge numero 62 del 2001, dei prodotti editoriali come giornali on line e la regolazione collettiva del giornalismo in rete. 12. Assume la società ricorrente che tale disciplina, tuttora in vigore, richiama per quanto compatibili gli articoli del CNLG, tra cui l’articolo 21, concernente le modalità di iscrizione e contribuzione all’INPGI, e di qui l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte nel ritenere sussistente, per i giornalisti addetti alle testate elettroniche ottenuta l’iscrizione all’albo dei giornalisti , l’obbligo di iscrizione all’INPGI per il periodo antecedente al 1 marzo 2001, non considerando che la legge aveva rimesso alla volontà sindacale l’individuazione dei rapporti di lavoro tutelati dalla gestione assicurativa garantita dall’INPGI e che ciò non significava esclusione della tutela previdenziale ma inclusione nel novero della tutela generale garantita dall’INPS, presso il quale i contributi erano stati versati, per i dipendenti, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, quanto ai collaboratori, presso la Gestione separata. 13. Inoltre, con un secondo profilo attinente alla violazione dei canoni ermeneutici, la società ricorrente espone che nel ritenere irrilevante il mezzo di informazione utilizzato sito web o meno la Corte romana avrebbe reso pleonastico l’allegato N del contratto collettivo di categoria che, in esecuzione di una specifica normativa, aveva esteso la disciplina del lavoro giornalistico anche ai prodotti informatici avrebbe trascurato di considerare che l’estensione della disciplina sul lavoro giornalistico ad attività diverse da quelle tradizionalmente riconducili alla professione è sempre avvenuta con apposita norma di legge v. l’iscrizione, all’albo dei giornalisti, dei telecinefotoperatori che la legge regolamentare professionale legge numero 69 del 1963 , espressamente richiamata dal regolamento INPGI, fa tuttora riferimento alle sole attività svolte presso i giornali della carta stampata o radiotelevisivi cfr. articolo 34 legge numero 69 cit. . 14. Il motivo, nei suoi diversi profili, non è meritevole di accoglimento. 15. La legge 6 febbraio 1963, numero 69, fonte normativa di rango primario dell’attività giornalistica, non enuncia una definizione dell’attività giornalistica proprio al fine di ricomprendervi qualunque attività diretta all’informazione, in qualunque forma svolta e attraverso qualunque mezzo di comunicazione diretto ad un numero indistinto di persone, dovendosi ricomprendere nella ratio della disciplina legale ogni espressione e manifestazione dell’attività informativa. 16. Questa Corte, in tempi non recenti, già aveva rimarcato che la qualificazione dell’attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali articolo 21 Cost. non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva resa efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, numero 153 , ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un compendio normativo costituito dalla Costituzione, dalla legge 3 febbraio 1963 numero 69 e dal regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 4 febbraio 1965 numero 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976 numero 649 e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, efficace erga omnes v., per le prime affermazioni del principio appena enunciato, le decisioni di questa Corte in tema di qualificazione come giornalistica dell’attività dei telecinefotoperatori, fra le altre, Cass. 2 luglio 1985, numero 3998 e 21 aprile 1986, numero 2780 e numerose successive conformi fra le più recenti, in tema di attività giornalistica radiotelevisiva ravvisata in programmi di intrattenimento o svago, Cass. 19 gennaio 2016, numero 830 . 17. Anche il legislatore del 2001, con l’articolo 1 della legge numero 62 del 2001, recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione on line, dando rilievo all’informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3-bis introdotto dalla legge 26 ottobre 2016, numero 198, il contenuto della testata giornalistica costituita da un quotidiano on line. 18. Una definizione neanche si rinviene nell’allegato N del citato CNLG del 2001, con il quale la Federazione italiana editori giornali FIEG la Federazione nazionale della stampa italiana FNSI , nel dichiarato intento di fornire, in via sperimentale, per un periodo biennale, una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti , hanno introdotto regole valide per i redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema punto 2 dell’allegato citato , applicabili anche nei confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da disciplina collettiva non giornalistica v.nota a verbale al CNLG cit. . 19. Tale previsione non significa affatto che, in precedenza, non fossero applicabili la disciplina collettiva e il regime previdenziale dei giornalisti, come assume la parte ricorrente per suffragare la tesi della regolazione, normativa e negoziale, ex novo solo dal 2001, agli effetti dell’applicazione del disposto dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503, che recita I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola . 20. La citata contrattazione collettiva rappresenta la presa d’atto della diffusione della comunicazione elettronica e la necessità di una specifica regolazione conformata alla peculiarità del mezzo utilizzato, come del resto già avvenuto, in passato, per le radiotelevisioni locali. 21. L’attività giornalistica rimane immutata qualunque sia il mezzo di comunicazione usato dal termine latino medium e vale comunque la definizione data, da questa Corte, nel senso che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, l’attualità delle notizie, la tempestività dell’informazione, elementi distintivi rispetto ad altre professioni intellettuali e funzionali a sollecitare l’interesse di una molteplicità di persone verso tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità v., fra le altre, Cass. 1 febbraio 2016, numero 1853 e i precedenti ivi richiamati . 22. Del resto anche nel delibare l’eventuale contenuto diffamatorio di notizie in giornale pubblicato, in tutto o in parte, con mezzo telematico, le Sezioni unite della Corte, con sentenza 18 novembre 2016, numero 23469, hanno ribadito l’indifferenza del mezzo usato agli effetti dell’applicazione della tutela costituzionale assicurata dall’articolo 21, comma 3, Cost. allorché il giornale o periodico possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati cfr. Cass., Sez.U, numero 23469 del 2016 cit. . 23. Anche le Sezioni Unite penali della Corte erano già intervenute v. Cass. Sez. U. penumero 17 luglio 2015, numero 31022 , statuendo che la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di stampa, di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, numero 47, riconoscendo la natura di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico così Cass., Sez. U. penumero , numero 31022 del 2015 cit. . 24. Peraltro, come già rilevato dalla richiamata decisione delle Sezioni unite civili del 2016, se la Carta costituzionale non definisce il termine stampa, si è visto che a tanto induce la legge sulla stampa pubblicata pochi mesi dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che riconduce a tale nozione tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione , escludendo espressamente, in un contesto in cui la tecnologia già conosceva la radiodiffusione e non ignorava la diffusione televisiva, tali ultimi mezzi dalla relativa nozione solamente con la legislazione di settore in campo radiotelevisivo a partire dal 1975 legge 14 aprile 1975, numero 103 legge 6 agosto 1990, numero 223 legge 31 luglio 1997, numero 249 d.lgs. 31 luglio 2005, numero 177 fu poi accettata una equiparazione, prevalentemente a fini di garanzia del pluralismo nella diffusione dell’informazione, delle testate radiotelevisive a quelle tradizionali, ovvero ottenute coi tradizionali metodi tipografici così Cass., Sez.U, numero 23469 del 2016 cit. . 25. Le Sezioni Unite penali di questa Corte con la già richiamata sentenza numero 31022 del 2015, seguita dalla sentenza 18 novembre 2016, numero 23469 hanno già ricordato come alla nozione di stampa siano pacificamente ricondotti i giornali tradizionali ed alla stessa hanno concluso di potere condurre quelli telematici gli uni e gli altri sono qualificabili come prodotti editoriali, caratterizzati da una testata, dalla diffusione regolare, dall’organizzazione in una struttura con un direttore responsabile che sia giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, dalla finalizzazione all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, per tale intendendosi quella di raccolta e commento di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. 26. Dal riscontro di identici requisiti, elaborati per le due tipologie, è fatta discendere, dalle citate Sezioni unite civili della Corte, l’equiparazione dei giornali - in tutto o in parte - telematici a quelli tradizionali evidentemente sulla base del riscontro dell’esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un’attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti - ed in prevalenza autoamministrate per l’organizzazione in albi di natura pubblicistica - da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento. 27. Nondimeno la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella on line, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato cfr., fra le altre, CGUE 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun Markkinaporssi ed ulteriori precedenti richiamati da Cass., Sez. U. penumero numero 31022 del 2015 cit. e Cass. Sez.0 numero 23469 del 2016 cit. . 28. Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo cfr. Corte EDU, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi As c/Estonia, ric. numero 64569/09, punto 133 presuppone tale equiparazione, ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti internet contribuiscono grandemente a migliorare l’accesso del pubblico all’attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell’informazione richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turchia, ric. numero 3111/10, punto 48, nonché 10 marzo 2009, Times Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nnumero 3002/03 e 23676/03, punto 27 . 29. Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza gravata che, conformandosi ai principi esposti, ha disatteso la tesi difensiva della società in ordine alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione all’INPGI solo dall’indicato discrimine temporale del 2001 e all’assunto che solo con l’introduzione dell’allegato N l’attività giornalistica della quale si tratta sia stata oggetto di regolazione negoziale collettiva. 30. Con il terzo motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2106, 2697 cod.civ. dell’articolo 1 all.N del CNLG e degli artt. 115, 116 cod.proc.civ., la società censura la sentenza gravata per non avere considerato che il contratto collettivo non considera giornalistica l’attività di contenuto commerciale, quale era l’attività dei giornalisti dediti alla cosiddetta Area service che svolgevano attività commerciale per i siti omissis e per aver omesso di valutare compiutamente le prove inoltre, per avere omesso di considerare, nell’affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, la volontà delle parti nel senso di instaurare rapporti di lavoro autonomo e omesso di valutare tutte le risultanze istruttorie. 31. Il terzo mezzo d’impugnazione è inammissibile perché una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio. 32. La questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’articolo 2697 cod. civ. si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato articolo 360, numero 5 cod.proc.civ. applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata , come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, numero 8053 . 33. Risultano, inoltre, indeterminati i riferimenti ad una parte soltanto dei ventidue lavoratori dei quali si controverte laddove, con il mezzo d’impugnazione già delibato, non si poneva alcun distinguo se non in riferimento al discrimine temporale del marzo 2001 v. pag. 17 del ricorso, punto 27 . 34. Inoltre in riferimento ai lavoratori addetti all’Area Service, e alla pretesa natura pubblicitaria o commerciale dell’attività svolta, si introducono inammissibilmente, in questa sede, profili attinenti alla natura commerciale, pubblicitaria, tecnica ed informatica dell’apporto lavorativo che non trovano riscontro nella sentenza impugnata non censurata, sul punto, alla stregua del novellato articolo 360, primo comma, numero 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, si rinvia, per tutte, a Cass., Sez. U., numero 8053 del 2014, cit. . 35. Infine, con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 legge numero 388 del 2000, la società censura la sentenza impugnata per avere confermato l’applicabilità delle sanzioni civili contenute nel decreto ingiuntivo opposto disattendendo la portata generale della disciplina introdotta dal legislatore del 2000 con il citato articolo 116 assume che l’INPGI, all’entrata in vigore della citata legge del 2000, avrebbe dovuto recepire tale nuovo regime recepito soltanto nel 2005 e chiede, pertanto, la disapplicazione della delibera 7 giugno 2001, numero 86 dell’INPGI e del decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 per contrasto con l’articolo 4, comma 6-bis della legge 28 maggio 1997, numero 140 e con l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509. 36. In sintesi, in riferimento all’omissione contestata, inerente al periodo 1998-2002, la società ricorrente assume che, al pari del precedente regime sanzionatorio stabilito per tutte le gestioni previdenziali con legge numero 662 del 1996 e recepito, con delibera dell’istituto, fin dal 1997, anche nel vigore del nuovo, e più favorevole, regime sanzionatorio introdotto nel 2000, l’istituto, privo di discrezionalità nell’esercizio di poteri sanzionatori, avrebbe dovuto recepire detto nuovo regime. 37. Anche quest’ultimo mezzo d’impugnazione è da rigettare. 38. Invero il precedente di legittimità richiamato dalla società, per suffragare l’opzione interpretativa esposta, risulta superato dalle successive decisioni v., fra le altre, Cass. 12 maggio 2006, numero 11023 Cass. 16 ottobre 2007, numero 21612 Cass. 6 giugno 2011, numero 12208 Cass. 19 gennaio 2016, numero 838 con le quali si è ormai consolidato il principio per cui in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’INPGI, privatizzato ai sensi del d.lgs. numero 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 116 della legge numero 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma dell’articolo 76 della legge numero 388 del 2000, di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’istituto. 39. La Corte territoriale si è, dunque, conformata al principio consolidato e gli argomenti introdotti dalla società non inducono questa Corte a dubitare dell’esito attraverso una nuova rimeditazione della questione. 40. In conclusione il ricorso è da rigettare. 41. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 42. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. numero 115/2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228/2012, articolo 1, comma 17 sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, numero 22035 e alle numerose successive conformi . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.