Qualifica richiesta non corrispondente alle capacità del lavoratore disabile: nessun obbligo di collocamento

La ratio dell'art. 9 della l. n. 68/1999, che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di cd. avviamento mirato, va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l'indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19928/16, depositata il 5 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da una società ricorrente avverso la sentenza che l’aveva condannata al pagamento, in favore del convenuto, invalido civile al 75%, e a titolo risarcitorio per inadempimento al proprio obbligo di collocamento obbligatorio, di una somma pari alla retribuzione mensile prevista per un dipendente inquadrato nella categoria C1. A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva il difetto di prova, già ritenuto dal Tribunale e di cui la società era onerata, dell’impossibilità di inserimento del lavoratore avviato obbligatoriamente nella propria organizzazione aziendale prova non offerta né documentalmente né attraverso le formulate istanze di prova orale, in quanto inammissibili. Ricorre per cassazione la medesima società. Unico motivo di ricorso. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 9, 22 l. 68/1999 e della legge 482/1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inesistenza dei proprio obbligo di collocamento del lavoratore avviato, erroneamente ravvisato dalla Corte territoriale. Qualifica del lavoratore disabile. Per il Collegio il motivo è fondato. La Corte territoriale avrebbe infatti contravvenuto al principio secondo cui la ratio dell'art. 9 della l. n. 68/1999 che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato, va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l'indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e, nello stesso tempo, per consentire che l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Sicché, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di uno con qualifica simile a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge 68/1999 . Nessuna corrispondenza nelle capacità richieste al lavoratore . Nel caso in esame, la qualifica richiesta dalla società non ha trovato corrispondenza nelle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato avrebbe dovuto essere provvisto. Sicché la Corte territoriale, decidendo la causa sulla base della disciplina previgente, non ha valutato la corrispondenza o meno delle mansioni quali emerse dagli atti di causa, alla V categoria richiesta. La Corte accoglie dunque il ricorso e la cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 giugno 5 ottobre 2016, n. 19928 Presidente Balestrieri Relatore Patti Fatto Con sentenza 5 novembre 2010, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da Infobyte s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata al pagamento, in favore di M. D.P. richiedente in principalità, quale invalido civile al 75% avviato al lavoro con provvedimento 13 luglio 2004, l'accertamento di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato dal 15 novembre 2004 con le relative conseguenze retributive e a titolo risarcitorio per inadempimento al proprio obbligo di collocamento obbligatorio, di somma pari alla retribuzione mensile prevista per un dipendente inquadrato nella categoria CI aziende grafiche ed editoriali con orario di 25 ore settimanali dal 17 novembre ad oggi, oltre accessori. A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva il difetto di prova, già ritenuto dal Tribunale e di cui la società era onerata, dell'impossibilità di inserimento del lavoratore avviato obbligatoriamente nella propria organizzazione aziendale, tenuto conto della disciplina in materia in particolare art. 9 1. 68/1999 e legge 482/1968 criticamente disaminata alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità richiamata prova non offerta né documentalmente in particolare mediante libro matricola o organigrammi aziendali , né attraverso le formulate istanze di prova orale, in quanto inammissibili alla luce del critico scrutinio fattone. Con atto notificato il 3 8 novembre 2011, Infobyte s.p.a. ricorre per cassazione con, unico motivo, mentre M. D.P. è rimasto intimato. Motivi della decisione Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 9, 22 l. 68/1999 e della legge 482/1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inesistenza dei proprio obbligo di collocamento dei lavoratore avviato, erroneamente ravvisato dalla Corte territoriale sulla base della legge n. 482/1968 abrogata dall'art. 22 della I. 6811999 , anziché di quest'ultima legge, ispirata alla diversa ratio del passaggio dalla disciplina dell'assunzione obbligatoria a quella del collocamento mirato, coerente con l'inoltro di richieste qualificate e comportante la corrispondenza dei profilo professionale indicato dall'impresa richiedente con le capacità dei lavoratore insussistente nel caso di specie, per l'iscrizione di M. D.P. nelle liste di collocamento con la qualifica di Personale di segreteria , diversa da quella richiesta di un impiegato tecnico di V categoria, per mansioni di operatore grafico per trasmissioni TV in diretta esigenti la conoscenza di elementi di informatica di base, nozioni di grafica sia di messa in onda che software, cultura sportiva di base, nonché capacità di interloquire con il regista, ricevendone indicazioni e informazioni da mandare in onda in tempo reale, destrezza nell'inserimento di dati e rapidità di esecuzione sull'intero turno, mediamente di sei ore, di messa in onda , per le quali il predetto lavoratore invalido assolutamente inidoneo per deficit fisici e difetto di competenze. Il motivo è fondato. Ed infatti, la Corte territoriale, benché edotta della ratio dell'art. 9 I. 68/1999 come chiaramente si evince dal primo capoverso di pg. 3 della sentenza , ha tuttavia applicato al caso di specie, ancorché abrogata dall'art. 22 I. cit., la normativa prevista dalla legge 482/1968 secondo le ragioni esposte dal secondo al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza , senza affrontare il nodo della corrispondenza della qualifica richiesta da Infobyte s.p.a. con le capacità tecniche e professionali dei lavoratore obbligatoriamente avviato. Essa ha così contravvenuto al consolidato principio, secondo cui La ratio dell'art. 9 I. 68/1999 che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l'indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa e, nello stesso tempo, per consentire che l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Sicchè, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di uno con qualifica simile a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge 68/1999 Cass. 25 marzo 2011, n. 7007 Cass. 22 giugno 2010, n. 15058 Cass. 12 marzo 2009, n. 6017 . Nel caso in esame, la qualifica richiesta da Infobyte s.p.a. di impiegato tecnico di V categoria, con indicazione del seguente profilo professionale Mansioni e compiti da assegnare al lavoratore Operatore grafico per trasmissioni TV in diretta. Si richiede conoscenza di elementi di informatica di base utilizzo pc , nozioni di grafica sia di messa in onda sottopancia, cartelli che software photoshop . Cultura sportiva di base. Capacità di interloquire con il regista e ricevere indicazioni e informazioni da mandare in onda in tempo reale, destrezza nell'inserimento dei dati e rapidità nell'esecuzione su l'intero turno, di messa in onda media 6 ore come trascritta al terzo capoverso di pg. 3 del ricorso non ha trovato corrispondenza nelle capacità tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato avrebbe dovuto essere provvisto. Ed infatti, M. D.P. è risultato non avere né la qualifica richiesta di impiegato tecnico di V categoria avendo invece quella di Personale di segreteria , come documentato dall'indicazione al secondo capoverso di pg. 9 del ricorso , né la pratica delle mansioni specificamente richieste come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio libero reso all'udienza del 15 dicembre 2005, nella trascrizione al terzo capoverso di pg. 4 del ricorso . Sicchè, la Corte territoriale, decidendo la causa sulla base della disciplina previgente, non ha valutato la corrispondenza o meno delle mansioni o competenze professionali , quali emerse dagli atti di causa, alla V categoria qualifica richiesta. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l'accoglimento dei ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese dei giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.