Assegno di invalidità revocato: prima di ripristinarlo, il giudice deve verificare tutti i requisiti

Poiché la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda, il giudice deve accertare anche d'ufficio se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3688, depositata il 24 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Caltanissetta condannava l’INPS ad erogare in favore di una donna l’assegno di invalidità civile. L’Istituto ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver accolto la domanda solo sulla base dell’accertata sussistenza del requisito sanitario, trascurando invece di verificare quelli socio-economici. Revoca iniziale. La Corte di Cassazione rileva che la donna aveva agito inizialmente contro la revoca dell’assegno di invalidità civile, che era stata disposta per carenza del requisito sanitario. Verifica di tutti i requisiti. Anche nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, non soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca. Difatti, la domanda di ripristino della prestazione, come quelle riguardanti il diritto ad ottenere per la prima volta delle prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela accordatagli dalla legge. Perciò, il giudice deve accertare se sussiste o meno il diritto alla prestazione, accertandone le condizioni di esistenza in base ai requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, in quanto si tratta del riconoscimento di un nuovo diritto diverso da quello estinto per revoca, anche se identico nel contenuto. Nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare la sussistenza dei requisiti socio-economici per la prestazione richiesta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3688 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7.10.08 la Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della pronuncia n. 318/05 emessa dal Tribunale di Nicosia, condannava l'INPS ad erogare in favore di M.G.F. l'assegno di invalidità civile a decorrere dal l'. 11.04, oltre interessi legali sui ratei arretrati. Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi a tre motivi. M.G.F. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche nei confronti del quale si sono celebrati i gradi di merito, è rimasto intimato. Motivi della decisione 1- L'INPS lamenta che l'impugnata sentenza ha accolto la domanda di M.G.F. solo in base all'accertata sussistenza del requisito sanitario, trascurando del tutto di verificare quelli socio-economici, nonostante apposita eccezione in tal senso coltivata dall'istituto anche nel giudizio d'appello. Tale è la doglianza sostanzialmente formulata in tutti e tre i motivi di ricorso, rispettivamente sotto forma di violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 12 e 13 legge n. 118/71, di violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge n. 118/71 e dell'art. 2697 c.c., nonché di vizio di motivazione. 2- Il ricorso è fondato. Si premetta che nel caso di specie l'odierna controricorrente aveva agito contro la revoca dell'assegno d'invalidità civile, revoca che era stata disposta per carenza del requisito sanitario. Pertanto, deve trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi presso questa S.C. cfr., ex alüs, Cass. n. 21665/13 Cass. n. 11075/10 Cass. n. 392/09 , secondo cui anche nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti richiesti ex lege, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca. Infatti, la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per l'effetto, il giudice è chiamato ad accertare se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. Non si è attenuta a tale principio l'impugnata sentenza, che non ha pronunciato né motivato alcunché in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici, che pur avrebbe dovuto accertare ex officio. 3- In conclusione, il ricorso va accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto Poiché la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda, il giudice deve accertare anche d'ufficio se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. . A tal fine lo stesso giudice di rinvio provvederà ad accertare se effettivamente in atti risultino documentati i requisiti socio-economici della prestazione invocata dalla F P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo.