Se il contributo era prescritto, è possibile chiederne la restituzione all’INPS

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è quindi esclusa l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versarmento dei contributi previdenziali prescritti.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3489/15, depositata il 20 febbraio. Il caso. Avendo ricevuto una cartella esattoriale relativa all’omesso versamento di contributi previdenziali, la società intimata proponeva opposizione, chiedendo la pronuncia di nullità per genericità della medesima, anche in relazione all’intervenuta prescrizione. Precisava la ricorrente che le somme riportate dalla cartella si riferivano ai contributi previdenziali che essa aveva provveduto a corrispondere a seguito di pronuncia di illegittimità del licenziamento intimato ad alcuni dipendenti, dalla data del licenziamento e fino alla loro reintegrazione. In primo grado, l’opposizione alla cartella esattoriale veniva accolta ma, a seguito di appello proposto dall’INPS, la pronuncia veniva rovesciata. Avverso quest’ultima sentenza, propone ricorso per cassazione la società intimata. Domanda di condono e sospensione della prescrizione. La ricorrente lamenta l’omesso rilevamento della prescrizione, nonché il diritto alla restituzione dei contributi versati con riserva di ripetizione, in relazione all’intervenuta prescrizione dei medesimi. La sentenza impugnata ritiene infatti che, in base ad una precedente pronuncia della Corte di Cassazione sentenza n. 24280/08 , la domanda di condono determina la sospensione del termine di prescrizione sino a quando l’interessato abbia rispettato le modalità di pagamento delle somme richieste, con la conseguenza che il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dal pagamento del debito. Nel caso concreto, osservano però i Giudici di legittimità, la società aveva provveduto al pagamento dei contributi nel momento in cui il termine quinquennale di prescrizione aera già spirato. Restituzione dei contributi prescritti. Considerando che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è quindi esclusa l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, la S.C. afferma che, a differenza di quanto accade per le obbligazioni in generale, il pagamento di contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’INPS stante il divieto operante anche in mancanza di eccezione sul punto, in quanto rilevabile d’ufficio , attribuisce all’autore del pagamento la facoltà di chiederne la restituzione. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2014 – 20 febbraio 2015, numero 3489 Presidente Roselli – Relatore Balestrini Svolgimento del processo La Crest Yard spa proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale numero , notificatale in data 6.2.2001, relativa a contributi previdenziali e somme aggiuntive per un importo iscritto a ruolo pari a L. 250.87.972 oggi Euro 129.567,14 . Chiedeva la ricorrente che la cartella esattoriale, previa sospensione dell'esecuzione, fosse dichiarata nulla per genericità e fosse respinta ogni richiesta di pagamento in essa contenuta, anche in relazione all'intervenuta prescrizione dei contributi pretesamente dovuti. Precisava la ricorrente che in data 23.5.85 erano stati licenziati alcuni dipendenti che detti licenziamenti, nel marzo 1993, erano stati dichiarati illegittimi dalla Corte d'Appello di Genova che a seguito della predetta pronuncia, la ricorrente aveva provveduto a corrispondere ai singoli lavoratori le retribuzioni dalla data del licenziamento alla nuova occupazione ed i relativi contributi. A seguito di verifiche ispettive, l'INPS emetteva verbali di accertamento per omissioni contributive connesse alle predette retribuzioni, per l'importo complessivo di L. 196.899.000 Euro 101.689,85 . Crest Yard spa nel periodo tra dicembre 1995 e marzo 1996, versava all’INPS la somma di L. 169.899.000 Euro 87.621,71 per contributi omessi. La differenza tra la somma accertata e quella pagata si riferiva ai contributi CUAF prescritti alla data dello accertamento. A seguito dell'entrata in vigore della Legge numero 335/95, risultavano, quindi dovuti, in quanto non prescritti, i soli contributi IVS ammontanti a L. 67.476.928 Euro 34.848,92 . Rispetto a detto importo ed alle relative somme aggiuntive, Crest Yard nel luglio 1996 proponeva domanda di condono e versava il contributo secco del 50% pari a L. 33.738.464 Euro 17.424,46 , così come previsto dalla normativa di riferimento d.l. numero 166/96 . Con il pagamento della suddetta somma, secondo la società, nulla era più dovuto da Crest Yard all’Inps per i titoli sopra descritti contributi in tesi dovuti dal 1985 al 1989 . Si costituiva in giudizio l'INPS che riconosceva la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società quanto ai contributi CUAF ed insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento di quanto fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria. Esperite le prove richieste, compresa la produzione, da parte dell'Istituto resistente, di un nuovo conteggio a precisazione del credito INPS, il Tribunale con sentenza numero 3/2004 accoglieva l'opposizione proposta dalla ricorrente, annullava la cartella esattoriale opposta, revocava l'iscrizione a ruolo e dichiarava non dovute dall'opponente le somme aggiuntive riportate nella cartella opposta. Proponeva appello l'INPS chiedendo l'espletamento di c.t.u. contabile per il calcolo delle somme aggiuntive nel merito chiedeva respingersi l'opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla società. Si costituiva quest'ultima evidenziando la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi CUAF ed alle relative somme aggiuntive insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei contributi corrisposti all'INPS a seguito dell'entrata in vigore della L. numero 335/95, evidenziando che il periodo da prendere in considerazione era la data delle singole denunce contributive periodo fine 1985 - fine 1989 . La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 3 agosto 2011, dopo aver ammesso c.t.u. contabile, accoglieva parzialmente il gravame e rideterminava in Euro 105.297,94 l'importo richiesto nella cartella opposta, dichiarando la sussistenza in favore di Crest Yard di un credito contributivo ex art. 116, comma 18, della Legge numero 388/2000 di Euro 20.914,67. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sanlorenzo s.p.a. incorporante la Crest Yard s.p.a. , affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso, mentre la Equitalia s.p.a. è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lett. b commi 9 e 10 della L. numero 335/95, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 c.p.c. . Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che a seguito della domanda di condono 1.7.96 si determinava una sospensione del termine prescrizionale sino al pagamento regolare del dovuto. Ciò era avvenuto lo stesso 1.7.96, sicché da tale data era venuta a cessare la sospensione del termine prescrizionale. Tale termine, secondo la sentenza, non era interamente decorso né alla data di notifica dei verbali di accertamento, né alla data di notifica della cartella esattoriale 6.2.01 Lamenta la ricorrente che, avendo la società pagato il dovuto per il fondo di previdenza lavoratori dipendenti Euro.34.879,92 , gli altri contributi 1985-1989, così indicati dall’INPS a pag 3 dell'attuale controricorso , versati dalla società il 1.7.96 con riserva di ripetizione, erano prescritti essendo la prescrizione divenuta quinquennale dal 17.8.95, o dal 1.1.96 ed andavano restituiti. 1.1- Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso. La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla scorta di Cass. numero 24280/08, che la domanda di condono determina la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste, con la conseguenza che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal pagamento del debito. Occorre tuttavia osservare che nella specie la domanda di condono è del 1.7.96, ed il pagamento, per quanto risulta dagli atti, avvenne lo stesso 1.7.96, divenendo così ininfluente la sospensione del termine prescrizionale. Occorre allora rimarcare che, avendo pagato la società, il 1.7.96, i contributi la cui prescrizione era ormai quinquennale dovuti dal 1985 al 1989 come chiarito dall’INPS a pag. 3 del controricorso , la società ha pagato contributi prescritti ancorché anteriori al 1.1.96 ex art. 3, comma 10, L. numero 335/95, che attribuisce valore retroattivo alla nuova disciplina salvi i casi di atti interattivi o di procedure iniziate precedentemente, nella specie insussistenti e dunque con prescrizione quinquennale spirata per tutti i contributi nel 1994. 1.2- Deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti Cass. numero 11140/01, Cass. numero 4349/02 . Detto principio - che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge numero 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. numero 1827 del 1935 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge numero 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge Cass. numero 330/02, Cass. numero 8888/03, Cass. numero 23116/04 . Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c. , il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d'ufficio, Cass. numero 23116/03 , comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 424 c.p.c. art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. . Lamenta che nonostante I1NPS, su cui gravava il relativo onere, non avesse offerto adeguata prova dei suoi crediti, la Corte genovese ammise una c.t.u. del tutto esplorativa che non poteva essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova su di essa incombente. 3.- Con il terzo motivo la società lamenta la violazione dell'art. 116, commi 9 e 18, L. numero 388/00 art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. . Lamenta in particolare la quantificazione, operata dal c.t.u. e recepita dalla Corte di merito, delle sanzioni, non tanto ex lege numero 662/96 - calcolo condiviso dalla ricorrente - quanto rispetto al calcolo delle sanzioni ed interessi di mora ex lege numero 388/00 art. 116, comma 9 . 3.1- Tali ultimi due motivi sono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del primo. 4.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.