Docente trasferito illegittimamente: scelta del preside, paga l’istituto

Acclarata la assoluta illogicità del provvedimento di trasferimento dalla sede distaccata a quella centrale. Ciò che risulta decisivo è il fatto che l’attività compiuta dal dirigente scolastico sia strettamente connessa alle sue funzioni per questo motivo il danno biologico lamentato dal docente va risarcito dall’istituto.

Trasferimento illegittimo del docente, spostato, a sorpresa, dalla sede distaccata – suo ‘storico’ ambito operativo – alla sede centrale dell’istituto. Responsabile dell’azione è il dirigente scolastico, ma a doverne dare conto è l’istituto, condannato a risarcire il danno biologico subito dal professore Cassazione, sentenza n. 2520, sezione Lavoro, depositata oggi . Cattedre scottanti . Fase sempre quella delicata, quella della formazione delle cattedre e dell’assegnazione dei docenti in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Ma la vicenda arrivata all’attenzione dei giudici è addirittura estrema Protagonista il docente di un Liceo Scientifico statale, trasferito, a sorpresa, dalla sede distaccata alla sede centrale. Questo provvedimento scatena gli strali del docente, che prende di mira non il dirigente scolastico che ha firmato il documento, ma direttamente l’istituto. E questa scelta viene premiata dai giudici in Appello, difatti, viene riconosciuto al docente il diritto a vedere risarcito il danno biologico subito, con un forfait di quasi 12mila euro a carico dell’istituto. Responsabilità . A tenere aperto il fronte giudiziario, in Cassazione, è proprio l’istituto, che ritiene sia molto più logico addebitare le cause del danno biologico lamentato dal docente alle azioni compiute dal dirigente scolastico, estranee all’attività amministrativa del Liceo . Questa ottica, però, non viene condivisa dai giudici di terzo grado, i quali, innanzitutto, considerano cristallizzata la illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione del professore alla sede centrale dell’istituto, rimuovendolo dalla sede distaccata e quindi dall’insegnamento presso le classi dove aveva svolto la sua attività di docente per anni fino a quel momento , perché è evidente la natura sostanziale di provvedimento disciplinare e la conseguente illegittimità per il mancato rispetto della prescritta procedura di intimazione . Ma, e questo è ciò che conta, non è accettabile la teoria secondo cui il danno biologico lamentato dal docente era conseguenza non già del provvedimento in sé del dirigente scolastico, ma dei comportamenti vessatori di quest’ultimo, che, in sostanza, avrebbe fatto circolare voci diffamatorie sul docente, provocandogli uno stato di prostrazione . Ciò per una ragione semplicissima tutta la vicenda è riferibile all’attività del dirigente scolastico , attività, sottolineano i giudici confermando la pronunzia d’Appello, strettamente connessa all’esercizio della funzione di dirigente scolastico .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 dicembre 2012 – 4 febbraio 2013, n. 2520 Presidente/Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con atto tempestivamente depositato, il Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace Talotta proponeva appello avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal prof. C.P., ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento del 30 agosto 2002 relativo alla formazione delle cattedre ed all’assegnazione delle stesse ai docenti per l’anno scolastico 2002/2003 per la parte inerente il ricorrente ha respinto la domanda di riassegnazione di quest’ultimo alle classi di precedente assegnazione ha condannato il Liceo al pagamento della somma complessiva di € 15.312,00 per risarcimento dei danni biologico e morale ha compensato per metà le spese di lite e condannato l’appellante alla rifusione della restante metà delle spese processuali. Si doleva la parte appellante che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto l’illegittimità del provvedimento di assegnazione delle cattedre e la riconducibilità a tale atto del danno da diffamazione lamentava inoltre che non vi era alcuna prova della sussistenza del reato di diffamazione, sul quale si fondava il diritto al risarcimento del danno morale. Si costituiva in giudizio il prof. C.P. resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Insisteva per la conferma delle statuizioni relative all’illegittimità del provvedimento di assegnazione delle cattedre, al risarcimento del danno biologico ed alla ritenuta sussistenza del danno morale conseguente al reato di diffamazione. Proponeva poi appello incidentale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della lesione della sua dignità, onorabilità ed immagine professionale, nonché per la liquidazione del danno morale in misura superiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata. Si doleva infine dell’omessa pronuncia in ordine al danno patrimoniale ammontante ad € 1.000,00. Successivamente, interveniva nel presente giudizio D’A.C., quale dirigente scolastico che aveva adottato l’impugnato provvedimento di assegnazione delle cattedre, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza in oggetto per violazione dell’art. 102 c.p.c. con la conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado la declaratoria di intercorso giudicato esterno a seguito della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma sui fatti di cui era causa nel merito, l’accoglimento dell’appello del Liceo e, conseguentemente, la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda del C. 2. La corte d’appello di Roma con sentenza del 4 dicembre 2009 - 9 aprile 2010, in parziale accoglimento dell’appello principale, e quindi in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il liceo appellante al risarcimento del solo danno biologico che liquidava in complessivi euro 11.484. Rigettava l’appello nel resto e respingeva l’appello incidentale. Dichiarava inammissibile l’intervento proposto da D’A.C. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il liceo scientifico statale Teresa Gullace Talotta . Resiste con controricorso il prof. C., parte intimata, che ha anche proposto ricorso incidentale, cui resiste il ricorrente con controricorso. Ha proposto controricorso adesivo anche l’altra parte impugnata che ha altresì proposto ricorso incidentale. Entrambi i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il ricorso principale, articolato in quattro motivi, il Liceo scientifico statale Teresa Gullace Talotta ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 334 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul contestato nesso di causalità, ritenendolo erroneamente coperto dal giudicato interno. Deduce altresì la violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché l’erronea applicazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo che, ove si ritenesse che la Corte d’appello abbia deciso anche in ordine al nesso causale, la decisione sarebbe errata perché il danno biologico era stato causato da comportamenti del preside dirigente scolastico estranei all’attività amministrativa del liceo. Lamenta poi il vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo, consistente nel suddetto nesso di causalità. Allega la violazione dell’art. 2043 c.c. ribadendo che l’amministrazione in grado d’appello aveva dedotto la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo. 2. Il ricorso incidentale del prof. C., articolato in due motivi, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. deducendo che è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il danno morale. Inoltre ci sarebbe anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2059 c.c. essendo contestabile l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’asserito danno morale non sarebbe sorretto da riscontro probatorio. 3. Il ricorso incidentale del dirigente scolastico D’A. è articolato in sette motivi con cui sostanzialmente quest’ultimo lamenta che la corte d’appello ha errato nel ritenere inammissibile il suo intervento. Ha richiamato l’art. 344 c.p.c. che consente l’intervento nel giudizio d’appello di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 del c.p.c. 4. I giudizi promossi con il ricorso principale e i due ricorsi incidentali devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata. 5. Il ricorso principale - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - è infondato. Va premesso che non è più in discussione la illegittimità, ritenuta dai giudici di merito, del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione del prof. C. alla sede centrale dell’istituto, rimuovendolo dalla sede distaccata e quindi dall’insegnamento presso le classi dove aveva svolto la sua attività di docente per anni fino a quel momento. Sia il tribunale che la corte d’appello hanno ritenuto la natura sostanziale di provvedimento disciplinare e la conseguente illegittimità dello stesso per il mancato rispetto della prescritta procedura di intimazione. Il ricorrente istituto scolastico, nel ricorso principale, non pone più la questione della legittimità, o no, del provvedimento e quindi in questa parte ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata. Si duole invece del mancato accertamento del nesso di causalità tra tale provvedimento e il danno biologico lamentato dal docente. Nel ricorso principale si deduce che nell’atto d’appello si era posta tale questione l’istituto scolastico sosteneva che il danno biologico lamentato dal docente era conseguenza non già del provvedimento in sé del dirigente scolastico, ma dei comportamenti vessatori di quest’ultimo che in sostanza, secondo il ricorrente principale, avrebbe fatto circolare voci diffamatorie sul docente provocandogli uno stato di prostrazione. La sentenza impugnata invece afferma che non era stata oggetto di gravame la riconducibilità del danno biologico al provvedimento in questione affermazione questa che non si pone in contraddizione con il contenuto dell’atto d’appello nella misura in cui dalla ricostruzione dei fatti, quale operata dai giudici di merito, risulta chiaramente che tutta la vicenda è riferibile all’attività del dirigente scolastico, il quale, avendo disatteso il parere del collegio dei docenti nell’assegnazione del prof. C. alla sede centrale dell’istituto non confermando quella precedente alla sede distaccata, ne ha fornito la motivazione o meglio, quella che egli riteneva essere la motivazione sottostante ad alcuni di essi. La sua attività quindi era comunque strettamente connessa all’esercizio della funzione di dirigente scolastico sicché sussisteva all’evidenza il nesso di causalità. In questo senso la Corte d’appello ha ritenuto non essere contestato il nesso di causalità, perché appunto non era contestata che la complessiva vicenda di cui era causa si iscriveva nell’attività del dirigente scolastico di assegnazione dei docenti alle varie classi per il nuovo anno scolastico. 6. Quanto al ricorso incidentale del dirigente scolastico, deve considerarsi che l’art. 344 c.p.c. prevede che nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c., opposizione che un terzo può fare contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Nella specie il dirigente scolastico non versava in questa situazione perché la pretesa risarcitoria era stata esercitata dal prof. C. solo nei confronti dell’istituto scolastico e la sentenza della Corte d’appello che ha deciso in ordine a tale pretesa, anche dopo il suo passaggio in giudicato, non è idonea a far stato nei confronti del primo, che è rimasto estraneo al giudizio. 7. Inammissibile è il ricorso incidentale del docente prof. C. perché attiene ad una tipica valutazione di merito della Corte d’appello che motivatamente ha ritenuto che nessuna deduzione specifica ora stata fatta dalla parte quanto al danno morale asseritamente patito, ulteriore rispetto al danno biologico comunque riconosciuto e liquidato dai giudici di merito. 8. In conclusione tutti i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giustificati motivi per la peculiarità della lite e la reciproca soccombenza per compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentali e li rigetta compensa tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.