Chi ha la penna in mano scrive … anche se non vede la legge

Gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.

Il 10 aprile 2012 è stata depositata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5672. La vicenda. Il caso è semplice e riguarda la posizione di un avvocato incorso in una parziale omissione contributiva non più sanabile per intervenuta prescrizione. Con controricorso e ricorso incidentale in Cassazione il collega ha sostenuto che gli anni in cui risulta una minima parziale omissione contributiva, non possono essere esclusi dal conteggio per il calcolo della pensione. Per la Suprema Corte Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga annullata l’annualità in cui vi siano stati versamenti inferiore al dovuto . L’unico aggancio normativo reperito dalla Suprema Corte è quello di cui all’art. 1, legge 141/92 ove si prevede che la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75% della media dei più elevati 10 redditi professionali . Tuttavia, per la Suprema Corte, il termine effettivo non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere integrale perché il termine effettivo, nella sua comune accezione, non fa alcun riferimento ad una misura. Per la Suprema Corte l’aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione effettivamente versata escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione. L’errore dell’avvocato non comporta la perdita o la riduzione dell’anzianità. Alla luce di ciò la Suprema Corte ha fissato il seguente principio Gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo . In Cassa Forense il termine effettivo è stata sempre interpretato come reale e concreto ma anche integrale, e così del resto è anche nella legge 335/1995, tant’è vero che con il regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 16.12.2005 e approvato con ministeriale del 24.07.2006 e successive modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23.09.2011 e approvato con ministeriale del 27.12.2011, all’art. 1 Sono considerati inefficaci, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione . La Corte di Cassazione pur se l’iscritto si era avvalso di tale normativa, tant’è vero che il Giudice di merito aveva suddiviso in parti uguali la relativa responsabilità, condannando la Cassa alla rifusione della metà della somma occorrente per la costituzione della rendita vitalizia, non ha tenuto conto di tale previsione normativa affermando che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa. L’affermazione ci sembra particolarmente grave posto che l’iscritto, nel caso di specie, si era avvalso proprio del regolamento sopra richiamato che, dunque , stava nel processo. Ma chi ha la penna in mano scrive. E se si tratta, come nel caso di specie, dell’ultimo grado bisogna solo prenderne atto evidenziando l’errore perché non abbia a indurre in tentazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 febbraio – 10 aprile 2012, numero 5672 Presidente Miani Canevari – Relatore La Terza Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova confermava la statuizione di primo grado con cui la Cassa di Previdenza Forense era stata ritenuta corresponsabile dell'errore che aveva determinato la mancata riscossione dei contributi dovuti dall'avv. T.G. per il quadriennio 1977 - 1980 e l'aveva condannata alla rifusione della metà della somma occorrente per la costituzione della rendita vitalizia, pari al mancato importo della pensione, oltre alla metà delle somme maturate e non corrisposte. La Corte infatti rigettava sia l'appello principale della Cassa, sia quello incidentale dell'avv. T. . I giudici d'appello rilevavano che la parziale omissione contributiva era stata determinata da errori della Cassa, in sede di prima applicazione della legge 576/80, perché, per gli anni dal 1977 e 1980 aveva indicato un importo per contributi inferiore al dovuto, mentre, per gli anni 1978 e 1979, aveva anche omesso di riscuotere mediante ruoli parte dei contributi che l'avvocato aveva scelto di non versare in unica soluzione, come gli consentiva l'art. 23 della legge 576/80. La Cassa peraltro non aveva negato tali errori ed omissioni, ma ne aveva sostenuto l’irrilevanza, sul rilievo che si trattava di obbligo facente direttamente capo al professionista. Il T. , dal canto suo, affermava che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire esclusivamente alla Cassa e che l'esiguità della omissione non gli aveva consentito di controllarne l'operato. La Corte disattendeva in primo luogo la tesi dell'Avvocato sulla rinunciabilità della prescrizione da parte della Cassa e rigettava la sua domanda intesa al tardivo versamento de] contributi prescritti, perché l'art. 19 della legge 576/89 esclude il decorso della prescrizione solo nel caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato, mentre nella specie, la dichiarazione era stata resa. La Corte disattendeva altresì la tesi del T., il quale sosteneva l'integrale pagamento dei contributi per gli anni 1977 e 1978, perché quanto versato doveva riferirsi ai debiti contributivi più antichi. Lidi rilevava la Corte territoriale che il primo Giudice aveva correttamente dato rilievo sia all'obbligo del professionista di attivarsi per assolvere gli obblighi previdenziali e per salvaguardare il diritto alle prestazioni, sia all'obbligo della Cassa di riscuotere i contributi mediante ruoli. Da un lato infatti l'avv. T. era in possesso di tutti i dati per calcolare correttamente il dovuto, dall'altro la Cassa non poteva invocare il principio in base al quale gli interessati dovrebbero provvedere spontaneamente al pagamento dei contributi, in quanto, nella specie, non si era trattato di semplice inerzia della Cassa medesima rispetto alla quale il T. avrebbe dovuto attivarsi, ma si era trattato di un comportamento contraddittorio dell'Ente, idoneo a trarre in inganno l'interessato e a contribuire al suo errore. Infatti, a fronte di una disposizione di legge che prevedeva la riscossione coattiva dei contributi, l'inerzia della Cassa, la quale, dopo averla avviata, non aveva portato a termine la procedura di riscossione, assumeva un significato più grave della semplice omessa richiesta di pagamento, perché, tenuto conto anche della esiguità dei contributi dovuti, era idonea, se non a giustificare completamente, quanto meno a concorrere con la colpevole inerzia dell'interessato. La Corte territoriale confermava altresì la statuizione di primo grado in ordine alla suddivisione in parti uguali della relativa responsabilità. Avverso detta sentenza la Cassa propone ricorso con un motivo. Resiste l'avv. T. con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria, cui la Cassa ha replicato con memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il ricorso incidentale, che, contrariamente a quanto assume la Cassa, è tempestivo perché il ricorso principale era stato notificato il 20 maggio 2010 e quello incidentale venne consegnato per la notifica il 24 giugno 2010. 1. Con il primo mezzo, denunziando violazione dell'art. 2937 cod. civ. e dell'art. 3 legge 335/95, si sostiene la possibilità dell'assicurato di rinunciare alla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense e di provvedere quindi al loro versamento, così sanando la parziale omissione contributiva. 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 2 legge numero 576 del 1980 e difetto di motivazione e si sostiene che gli anni in cui risulta una minima parziale omissione contributiva, non potrebbero essere esclusi dal conteggio per il calcolo della pensione. 3. Con il terzo mezzo, denunziando violazione dell'art. 1193 cod. civ. e difetto di motivazione, il ricorrente incidentale si duole che sia stata disattesa la sua tesi per cui i contributi per gli anni 1976 e 1977 dovevano considerarsi pagati, perché avrebbero dovuto essere coperti con la somma immessa a ruolo nell'anno 1980 questo pagamento infatti avrebbe dovuto essere imputato al debito più antico. 4. Con il quarto mezzo denunziando violazione degli artt. 10, 11, 18, 23, 24 e 25 legge 576/80 e dell'art. 1227 cod. civ. il ricorrente incidentale lamenta che non sia stata ravvisata la responsabilità esclusiva della Cassa per la parziale omissione contributiva, che aveva determinato però, l'annullamento, ai fini pensionistici, delle relative annualità. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va quindi accolto con conseguente assorbimento degli altri. La questione relativa agli effetti della parziale omissione contributiva, e cioè se il mancato pagamento integrale dei contributi dovuti per una annualità non consenta di prendere in considerazione quella annualità medesima, è stata riproposta in appello dall'avv. T. , ed evidentemente è stata disattesa dalla sentenza impugnata, dal momento che ha ravvisato, alla stregua della sentenza di primo grado, la parziale responsabilità della Cassa con conseguente sua condanna al risarcimento del pregiudizio sofferto dal professionista, ancorché sul questo motivo d'appello dell'avv. T. , non sia stata resa alcuna motivazione. La relativa questione di diritto va quindi decisa in questa sede. 5.1. Va rilevato che, secondo il sistema della previdenza forense, in caso di parziale adempimento dell'obbligo contributivo, il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto influisce sicuramente sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza se riferita agli anni utili per la base pensionabile abbassa la media del reddito professionale su cui si calcola la pensione. Si consideri infatti che secondo l'art. 1 legge 11 febbraio 1992, numero 141, che ha modificato la legge 576/80 la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”. 5.2. La questione degli effetti della parziale omissione contributiva ha assunto maggior rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 335/95 che, com'è noto, all'art. 3 commi 9 e seguenti, ha ridotto il termine di prescrizione da decennale a quinquennale ed ha escluso la possibilità di versare i contributi prescritti, disposizione ormai ritenuta operante anche nei confronti delle casse professionali dalla giurisprudenza di legittimità. 6.2. Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga annullata l'annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al dovuto. 5.3. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui alla norma sopra citata dell'art. 1 legge 141/92 ove si prevede appunto che la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali ”. Tuttavia il termine effettivo non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve essere integrale , lo vieta in primo luogo la comune accezione del termine che non fa alcun riferimento ad una misura . L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione effettivamente versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. 6.3. Si consideri poi la particolare struttura dell'obbligo contributivo gravante sul professionista, che si compone di un contributo soggettivo art. 10 legge 576/80 commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo art. 11 ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA nessuna disposizione della legge professionale prescrive che, l’annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del minimale per la pensionabilità come invece previsto per i lavoratori dipendenti cfr. art. 7 legge 638/83 . 6.4. È pur vero che con questo meccanismo si finisce di computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa, dal momento che, come detto, rileva la media de 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia della intera annualità. 6.4. Si deve allora concludere che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. 7. Ne consegue che l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale determina anche l'assorbimento del ricorso principale, con cui la Cassa, denunziando violazione degli artt. 10, 11, 18, 23, 24 e 25 della legge 576/80, dell'art. 3 legge 335/95 e degli articoli 1227, 1338 e 2043 cod. civ. si duole che sia stata parzialmente ascritto a sua responsabilità il mancato recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni dovute. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto secondo mezzo del ricorso incidentale , con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino che si atterrà al principio di diritto per cui, in relazione alla sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.