Preavviso di inadempimento e tutela cautelare nei contratti relativi a siti di e-commerce

Nel caso in cui il fornitore di servizi informatici relativo ad un sito di e-commerce preannunci che allo scadere del contratto non fornirà l’assistenza a favore del cliente per il passaggio del sito web ad un altro fornitore per il mancato pagamento delle fatture, il giudice può ordinare la prosecuzione dell’attività prevedendo anche una penale per il caso di inadempimento in ragione del pregiudizio che correrebbe il cliente.

È questo il principio che si ricava leggendo l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Lucca il 7 agosto 2020 tra un fornitore di servizi e una nota società di abbigliamento. Il contratto tra le parti. Nel caso di specie era accaduto che la società di abbigliamento avesse stipulato un contratto di appalto per la fornitura di servizi informatici, e in particolare di assistenza, sviluppo e hosting di una piattaforma digitale necessaria all’utilizzo del sito web per lo shopping on line. Successivamente era intervenuto il fallimento della società-cliente con autorizzazione all’esercizio provvisorio, ma la società fornitrice nell’approssimarsi della scadenza contrattuale aveva disdettato rappresentando che avrebbe fornito assistenza per il trasferimento della piattaforma e dei servizi ad essa connessi ad altra società solamente laddove avessero ricevuto il pagamento di quanto dovuto”. Secondo la società-cliente però quel comportamento che la fornitrice aveva motivato anche con un inadempimento da parte del curatore di pagare una fattura per prestazioni rese avrebbe messo a rischio l’esercizio provvisorio e, soprattutto, la vendita dell’azienda in quanto sarebbe stata privata della sua visibilità. Clausola sul passaggio di testimone. Peraltro, il contratto stipulato inter partes conteneva una clausola dal seguente tenore A partire dalla comunicazione di risoluzione o di recesso del Cliente, ovvero dalla data di scadenza del contratto, il Fornitore dovrà prestare l’assistenza che il Cliente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l’esercizio del sistema informativo possa continuare senza interruzioni e per facilitare l’ordinato trasferimento dell’esecuzione dei servizi al soggetto designato dal Cliente. Il Fornitore, in particolare, continuerà ad eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione riguardante la risoluzione, quei servizi in corso di esecuzione e dei quali il Cliente in buona fede possa ragionevolmente chiedere la continuazione, verso la corresponsione dei compensi dovuti per i servizi che saranno resi a seguito di tale richiesta”. Da qui il ricorso cautelare presentato pochi giorni prima della scadenza del contratto dalla cliente nei confronti della fornitrice e che è stato accolto dal Tribunale di Lucca. Ed infatti, secondo il Tribunale in base al contratto alla data di scadenza del contratto, il 9 agosto 2020, la [fornitrice] non potrà semplicemente interrompere l’esecuzione del servizio, ma dovrà assicurare l’assistenza finalizzata alla sua prosecuzione , fino al momento dell’effettivo trasferimento dei dati ad altra società fornitrice”. Peraltro, secondo il Tribunale la prosecuzione del servizio comunque retribuita , essendo il contratto non più in essere, [è] finalizzata alla prestazione dell’assistenza necessaria per garantire il passaggio delle funzioni ad un diverso soggetto e, quindi, è limitata al periodo di tempo ragionevolmente necessario a questo fine. Ciò significa che laddove il cliente temporeggi nell’individuazione di tale soggetto, il fornitore potrebbe legittimamente rifiutarsi di proseguire nell’erogazione del servizio. Ciò è imposto dall’esigenza di contemperare gli interessi delle parti, giusti i riferimenti alla buona fede e alla ragionevolezza contenuti nel contratto”. Infine, quanto al mancato pagamento lamentato dal fornitore il Tribunale ha osservato che l’attività in prosecuzione regolarmente retribuita, non potrà essere subordinata al pagamento della fattura insoluta, poiché il credito che ne è oggetto è contestato nella debenza dalla Curatela, come risulta dal ricorso e come anche precisato a verbale di udienza e pertanto necessita dell’accertamento nell’ambito della procedura fallimentare”. Preavviso di inadempimento e tutela cautelare. Un secondo e importante passaggio argomentativo dell’ordinanza del Tribunale di Lucca è quello in cui viene presa espressa posizione sulla tesi difensiva della società convenuta secondo cui non ci sarebbe potuto essere spazio per l’invocata tutela cautelare perché non ci sarebbe stato ancora un inadempimento in ragione del fatto che il contratto non era ancora scaduto. Senonché, in modo del tutto condivisibile, il Tribunale di Lucca ritiene che l’affermazione di parte resistente, non è idonea a neutralizzare il pericolo richiesto per l’accoglimento del ricorso, attesa l’intenzione, confermata nella comparsa di costituzione ed a verbale di udienza, di interrompere il servizio oggetto del contratto a decorrere dal 9 agosto 2020”. Ne deriva che il preavviso di inadempimento che in genere già legittima a norma del codice civile forme di autotutela del creditore salvo poi porre il problema di chi abbia causato l’inadempimento legittima il ricorso alla tutela cautelare. Ed infatti, il preavviso di inadempimento fa ritenere più che probabile la verificazione del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e cioè il danno grave ed irreparabile derivante dalla mancata disponibilità di un sito internet di vendita on line in quanto proviene dalla stessa parte tenuta all’adempimento. Non si tratta, in altri termini, di un ricorso avverso un potenziale inadempimento che potrebbe non esserci perché qui il debitore della prestazione ha già indicato e ribadito che non intenderà adempiere se non a certe condizioni . Obbligo infungibile e penale. Peraltro, l’obbligo di non interrompere il servizio o meglio l’obbligo di continuare nell’erogazione del servizio rappresenta certamente un obbligo infungibile. Il giudice ha, quindi, ritenuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 614-bis c.p.c. oramai pacificamente applicabile anche ai provvedimenti cautelari giustificata la richiesta di condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione dell’obbligo di astenersi dall’interrompere il servizio” anche perché la penale non appare manifestamente iniqua, alla luce dei rapporti tra le parti. Ma al momento la penale può essere considerata dormiente” perché il sito appare regolarmente on line.

Tribunale di Lucca, ordinanza del 7 agosto2020 Giudice Croci Fallimento Conte of Florence Distribution spa ha agito in via cautelare nei confronti di CNP Studio srl, esponendo che tra le parti è in essere un contratto di appalto, stipulato il 12 marzo 2015, per la fornitura da parte di CNP di servizi informatici, in particolare assistenza, sviluppo e hosting della piattaforma digitale necessaria all’utilizzo del sito web www.conteofflorence.it il 19 giugno 2018 è stato dichiarato il fallimento della Conte of Florence Distribution spa ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’azienda sorta controversia in ordine al pagamento della fattura n. 8/A, l’8 luglio 2020 la CNP inviava comunicazione di disdetta dal contratto, rappresentando che avrebbe fornito assistenza per il trasferimento della piattaforma e dei servizi ad essa connessi ad altra società solamente laddove avessero ricevuto il pagamento di quanto dovuto il Fallimento è ad oggi autorizzato all’esercizio provvisorio fino al 30 settembre 2020 ed è stata fissata la gara tra gli offerenti per il 18 settembre 2020. In punto di fumus boni iuris, ha dedotto l’illegittimità della risoluzione e della minaccia di impedire il trasferimento dei dati di proprietà del Fallimento, che rischia di provocare un grave danno alla massa dei creditori, tanto più in pendenza di esercizio provvisorio e del procedimento di vendita dell’azienda. Ha argomentato in ordine al fatto che, ai sensi dell’art. 104 comma 7 l.fall., il contratto è proseguito tra le parti senza alcuna contestazione, consentendo alla Curatela di pagare i crediti relativi all’attività prestata, senza la necessità per il creditore di proporre domanda di ammissione al passivo. Sorta invece controversia, sarà onere del creditore, giusto il disposto dell’art. 111 bis l.fall., attivarsi per ottenere l’ammissione al passivo. Non è invece prevista la possibilità per il creditore di subordinare il proprio adempimento al pagamento di quanto richiesto. Ha inoltre dedotto che la condotta tenuta dalla CNP viola la buona fede contrattuale e contrasta con l’art. 14.4 del contratto, che impone al fornitore di prestare, alla scadenza del contratto, l’assistenza necessaria per consentire al cliente la trasmigrazione dei dati verso un altro fornitore, garantendo la continuità del servizio. Quanto al periculum in mora, ha dedotto che l’impossibilità di utilizzo del sito internet pregiudicherebbe la vendita on line dei prodotti del marchio, con pericolo di cessazione di tale ramo di attività, oltre al danno economico e all’immagine commerciale e, in definitiva, con il rischio di impedire la prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa. Ha fatto riserva di agire nel merito per far accertare l’illegittimità della disdetta inviata dalla resistente e sentirla condannare a consentire alla ricorrente l’utilizzo della piattaforma di e-commerce senza soluzione di continuità e la successiva migrazione ad altro fornitore, oltre al risarcimento dei danni. Ha chiesto di ordinare alla resistente di astenersi dall’interruzione dei servizi oggetto del contratto, sino alla fine dell’esercizio provvisorio dell’azienda, ovvero sino all’avvenuta vendita, ovvero fino al 31.12.2020, da ritenersi termine congruo per consentire la migrazione dei dati ad un diverso fornitore in ogni caso di adottare ex art. 700 c.p.c. ogni provvedimento utile a consentire alla ricorrente l’utilizzo della piattaforma di e-commerce sul sito di sua proprietà senza soluzione di continuità e la successiva migrazione ad altro fornitore di determinare una penale per la violazione, inosservanza o ritardo nell’attuazione del provvedimento pari ad Euro 1.500,00 al giorno. CNP Studio srl ha contestato il ricorso, sia un punto di fumus che di periculum. Richiamato il contenuto del contratto, ha dedotto, in fatto di essere sempre stata pagata per l’attività svolta nel corso dell’esercizio provvisorio, in prededuzione e senza ricorrere alla procedura di cui all’art. 111 bis l.fall., essendo non contestato il credito che tuttavia il Curatore si rifiutava di pagare nei termini convenuti la fattura n. 8/A del 26.02.2020, contrariamente a quanto riconosciuto con pec del 13.03.2020 di avere quindi deciso di non rinnovare il contratto alla scadenza prevista del 9.08.2020, comunicando la disdetta con pec dell’8.07.2020, nel rispetto delle previsioni contrattuali che sulla base dell’art. 14.4 del contratto, si dichiarava disponibile a prestare assistenza affinché l’esercizio del sistema informativo potesse continuare senza interruzioni, dietro il pagamento anticipato dei compensi dovuti. Ha ritenuto carente il fumus boni iuris, poiché ai sensi degli artt. 104 comma 7 e 8 e 111 bis l.fall., durante l’esercizio provvisorio i soggetti che hanno contratto con la società poi fallita devono essere pagati regolarmente, laddove i crediti non siano contestati, come nella fattispecie. Ha dato atto di non avere mai rifiutato la prestazione dell’assistenza nei confronti del nuovo fornitore designato dal Fallimento per permettere la prosecuzione del servizio senza soluzioni di continuità, rilevando tuttavia che nessuna indicazione è pervenuta dalla controparte, che non ha predisposto la creazione di una nuova piattaforma presso un nuovo fornitore. Ha rilevato che ad oggi non è ipotizzabile alcun inadempimento al contratto da parte sua, valendo gli obblighi di assistenza dalla data della risoluzione, ossia dal 9 agosto 2020. In secondo luogo, ha assunto che gli obblighi scaturenti dal contratto presuppongono che il cliente abbia predisposto un nuovo sistema informativo presso un altro fornitore e ciò non è avvenuto nel termine di 30 giorni contrattualmente previsto. Ha chiarito che la proprietà del software è di CNP e che pertanto, contrariamente a quanto riferito in ricorso, non vi potrà essere alcun trasferimento del sito web. Ha rappresentato l’infondatezza della domanda volta ad inibire la cessazione del servizio, non potendo l’autorità giudiziaria sostituirsi all’autonomia contrattuale. Ha altresì ritenuto insussistente il periculum in mora, concludendo per il rigetto del ricorso. CNP Studio srl e Conte of Florence Distribution spa hanno stipulato un contratto in data 12.03.2015 avente ad oggetto la prestazione di servizi informatici da parte della prima a favore della seconda, descritti nell’appendice A allegato al documento, dietro pagamento del corrispettivo di Euro 13.776,00 + iva. La durata del contratto è stata stabilita in sei mesi, dal 9.02.2015 al 9.08.2015, con rinnovazione automatica di ulteriori sei mesi in mancanza della comunicazione di disdetta, con lettera raccomandata un mese prima della scadenza. Il contratto tra le parti si è rinnovato fino al 9.02.2020, dopo di che, in data 8 luglio 2020, la CNP ha comunicato la disdetta. Il contratto scadrà pertanto il 9.08.2020. Al momento della disdetta, la resistente ha affermato che presterà l’assistenza per il trasferimento della piattaforma e dei servizi ad essa connessi ad altra società, previa richiesta via pec nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, soltanto se avrà ricevuto il pagamento di quanto dovuto e con pagamento anticipato. La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’interruzione del servizio alla scadenza del contratto. Viene in rilievo l’art. 14.4 del contratto, che prevede che A partire dalla comunicazione di risoluzione o di recesso del Cliente, ovvero dalla data di scadenza del contratto, il Fornitore dovrà prestare l’assistenza che il Cliente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l’esercizio del sistema informativo possa continuare senza interruzioni e per facilitare l’ordinato trasferimento dell’esecuzione dei servizi al soggetto designato dal Cliente. Il Fornitore, in particolare, continuerà ad eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione riguardante la risoluzione, quei servizi in corso di esecuzione e dei quali il Cliente in buona fede possa ragionevolmente chiedere la continuazione, verso la corresponsione dei compensi dovuti per i servizi che saranno resi a seguito di tale richiesta”. Pertanto alla data di scadenza del contratto, il 9 agosto 2020, la CNP non potrà semplicemente interrompere l’esecuzione del servizio, ma dovrà assicurare l’assistenza finalizzata alla sua prosecuzione, fino al momento dell’effettivo trasferimento dei dati ad altra società fornitrice. Tale momento non coincide necessariamente con la scadenza del contratto ossia decorsi 30 giorni dalla comunicazione di disdetta . Ciò non è stabilito dall’accordo, che anzi prevede che dalla data di scadenza del contratto, il Fornitore dovrà prestare l’assistenza che il Cliente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l’esercizio del sistema informativo possa continuare senza interruzioni e per facilitare l’ordinato trasferimento dell’esecuzione dei servizi al soggetto designato dal Cliente”. Occorre tuttavia che la prosecuzione del servizio comunque retribuita , essendo il contratto non più in essere, sia finalizzata alla prestazione dell’assistenza necessaria per garantire il passaggio delle funzioni ad un diverso soggetto e, quindi, è limitata al periodo di tempo ragionevolmente necessario a questo fine. Ciò significa che laddove il cliente temporeggi nell’individuazione di tale soggetto, il fornitore potrebbe legittimamente rifiutarsi di proseguire nell’erogazione del servizio. Ciò è imposto dall’esigenza di contemperare gli interessi delle parti, giusti i riferimenti alla buona fede e alla ragionevolezza contenuti nel contratto. Nella fattispecie può ritenersi che, data la natura del cliente, ossia una curatela fallimentare che necessita delle autorizzazioni del GD per gli atti di straordinaria amministrazione – come dato atto da parte ricorrente a verbale di udienza – alla scadenza del contratto il 9 agosto 2020 non venga meno ogni prestazione del servizio da parte di CNP, ma debba esserne assicurata la prosecuzione anche oltre tale data, ritenendo un termine utile per la comunicazione del nuovo fornitore e per l’assistenza post scadenza prevista nel contratto il 30 settembre 2020, data di cessazione dell’esercizio provvisorio. Tale attività, regolarmente retribuita, non potrà essere subordinata al pagamento della fattura insoluta, poiché il credito che ne è oggetto è contestato nella debenza dalla Curatela, come risulta dal ricorso e come anche precisato a verbale di udienza e pertanto necessita dell’accertamento nell’ambito della procedura fallimentare. Ciò detto quanto al fumus, in ordine al periculum si apprezzano ragioni di grave ed irreparabile pregiudizio, che deriverebbe dall’interruzione del servizio di e-commerce da parte di CNP, all’immagine commerciale di Conte of Florence, nel corso dell’esercizio provvisorio e in procinto della vendita dell’azienda, con data per la gara tra gli offerenti fissata il 18 settembre 2020. Si precisa che l’affermazione di parte resistente, secondo cui non si sarebbe ancora integrato alcun inadempimento contrattuale, non essendo ancora venuto a scadenza il contratto, non è idonea a neutralizzare il pericolo richiesto per l’accoglimento del ricorso, attesa l’intenzione, confermata da CNP nella comparsa di costituzione ed a verbale di udienza, di interrompere il servizio oggetto del contratto a decorrere dal 9 agosto 2020. È altresì giustificata la richiesta di condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione dell’obbligo di astenersi dall’interrompere il servizio, trattandosi di obbligo infungibile e risultando la stessa non manifestamente iniqua, alla luce dei rapporti tra le parti. Viene pertanto fissata ex art. 614 bis c.p.c., applicabile anche ai procedimenti cautelari, la somma di Euro 1.000,00, ritenuta congrua alla luce degli interessi economici in gioco, che CNP dovrà versare per ogni violazione del presente provvedimento. Le spese processuali sono poste a carico della società resistente in quanto soccombente e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. - ordina a CNP Studio srl di astenersi dall’interruzione dei servizi oggetto del contratto stipulato con Conte of Florence Distribution spa dal 9 agosto 2020, data di scadenza del contratto, dovendo assicurarne la prosecuzione prestando l’assistenza necessaria per il definitivo passaggio al nuovo fornitore fino al 30 settembre 2020 - fissa in Euro 1.000,00 la somma di denaro che CNP Studio srl dovrà versare al Fallimento Conte of Florence Distribution spa per ogni violazione del provvedimento - condanna CNP Studio srl al pagamento delle spese processuali a favore del Fallimento Conte of Florence, liquidate in Euro 1.500,00, oltre al 15% per spese generali, all’iva e al cpa come per legge. Si comunichi.