L’interpretazione del contratto di assicurazione ai fini della verifica della copertura

Le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. tenendo dunque conto della buona fede delle parti e della necessità di fornire alla polizza un’interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l’oggetto del contratto.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3367/20, depositata il 12 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da una S.r.l., operante nel settore della commercializzazione di vini, nei confronti della propria compagnia assicurativa per il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad una polizza assicurativa contro i danni alle proprie merci aziendali. La Corte d’Appello di Lecce ribaltava la decisione, rigettando la domanda. La società danneggiata ha dunque proposto ricorso per cassazione. Assicurazione. Sulla base delle clausole contrattuali, risulta che la copertura assicurativa aveva ad oggetto eventuali danni subiti dalle merci aziendali derivanti anche da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Il danno nel caso di specie è stato causato da un atto vandalico, ovvero dall’apertura da parte di ignoti delle saracinesche di alcuni serbatoi in cui era conservato il vino che è di conseguenza fuoriuscito. La Corte d’Appello ha negato il diritto all’indennizzo affermando che la dispersione del vino non costituiva un danno alla merce assicurata ma solo all’imprenditore. Ma, secondo il Collegio, tale affermazione è manifestamente erronea in diritto. E’ infatti evidente che, essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, la cui attività è la commercializzazione di vino, la società ha inteso assicurare proprio il vino quale principale merce aziendale. Risultano dunque violate le disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che, sia secondo buona fede, sia per fornire alla polizza un’interpretazione che non la privasse di senso effettivo e che fosse coerente con la natura e l’oggetto del contratto, sarebbe stato necessario ammettere che la copertura riguardasse il vino come merce aziendale assicurata e che la copertura per i guasti o la rottura accidentale dei contenitori in cui il vino stesso era conservato comprendesse anche gli atti vandalici di manomissione. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 novembre 2019 – 12 febbraio 2020, n. 3367 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa Cantine M. S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A. oggi UnipolSai S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni stipulata in relazione alle proprie merci aziendali, andate perdute. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto. La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre Cantine M. S.r.l., sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione ed omessa o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c. - Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 . Con il secondo motivo si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1370 c.c. . La società ricorrente deduce, in particolare, Omessa ricerca della comune intenzione delle parti pur in presenza di clausole, sia singolarmente che sinergicamente esaminate, equivoche - la polizza è stata interpretata dalla Corte di Appello negando qualsiasi efficacia alla copertura del rischio afferente la merce/vino e secondo una finalità non coerente con la causa del contratto - . I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e quindi possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. La società assicurata, che svolge attività di commercializzazione di vino, ha stipulato con la convenuta una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni alle merci aziendali ivi incluse merci in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti , anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione sono peraltro contenute alcune precisazioni in relazione alla dispersione di liquidi , ipotesi per cui è previsto che la copertura operi unicamente per guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre è esclusa per lo stillicidio dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. È pacifico che il danno è stato nella specie causato da un atto vandalico, precisamente dall’apertura, ad opera di ignoti, delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox aerei in cui era conservato vino da tavola, il quale è conseguentemente fuoriuscito e si è disperso. La corte di appello, nel negare il diritto all’indennizzo, ha affermato in primo luogo che la dispersione del vino non costituisce un danno alla merce assicurata, ma solo all’imprenditore . Tale affermazione è manifestamente erronea in diritto. È infatti del tutto evidente che, essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, la cui attività è costituita dalla commercializzazione di vino, si è inteso assicurare proprio il vino, cioè in sostanza l’unica o, quanto meno, la principale merce aziendale del resto, a conferma di ciò, basti considerare che l’assicurazione delle merci contenute in vasche, contenitori, botti e damigiane è espressamente prevista nella polizza. Escludere che il vino costituisse merce assicurata è una affermazione del tutto contraria non solo alla sostanza ma alla stessa lettera del contratto di assicurazione, oltre che insanabilmente illogica. Inoltre, la polizza copre espressamente i danni causati alla merce assicurata da atti vandalici, mentre, per l’ipotesi di dispersione di liquidi, la limitazione della copertura ai casi di guasto o rottura accidentale dei contenitori , con esclusione dello stillicidio e dei guasti a condutture e valvole, non può certamente significare che le parti abbiano inteso escludere il danno derivante dagli stessi atti vandalici, contrariamente a quanto espressamente previsto in via generale un guasto o una rottura causati da atto vandalico, del resto, non perdono la natura di accidentalità . Nè potrebbe negarsi che l’apertura delle saracinesche dei serbatoi aerei da parte di ignoti configuri un guasto o rottura accidentale dei contenitori , sia pure causato da atto vandalico il concetto di guasto o rottura accidentale comprende infatti certamente anche l’atto vandalico di manomissione delle saracinesche dei serbatoi che è pur sempre un guasto o una rottura e ha certamente carattere accidentale, in quanto non collegato a usura o difetto di manutenzione, ma ad una causa esterna imprevedibile . In definitiva, le due clausole prese in esame dai giudici di merito hanno portata e area applicativa diversa in base alla prima, è previsto che la copertura assicurativa operi anche in caso di atti vandalici che hanno danneggiato la merce assicurata in base alla seconda, per quanto attiene ai liquidi, è escluso che la copertura operi in caso di stillicidio per usura dei contenitori e di rottura di valvole o condutture, ma detta copertura non è affatto esclusa per i guasti e/o la rottura accidentale dei contenitori, ivi compresa l’ipotesi in cui queste ultime siano causate da atti vandalici, come avvenuto nel caso di specie. Sulla base di quanto fin qui chiarito, risultano fondate le censure in diritto di cui al ricorso. La disposizione di cui all’art. 1362 c.c. risulta violata, sia per l’interpretazione contra litteram del concetto di merce assicurata , fornita dalla corte territoriale, sia perché non è stata presa in considerazione la condotta delle parti successiva alla stipulazione del contratto tenuto anche conto che, secondo quanto emerge dagli atti, la compagnia aveva posto in essere una attività di accertamento del danno, senza contestare l’operatività della copertura,ma solo l’entità dello stesso danno . Le disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. risultano violate perché la corte di appello non ha tenuto conto che, sia secondo buona fede art. 1366 c.c. , sia per fornire della polizza un’interpretazione che non la privasse completamente di alcun senso effettivo art. 1367 c.c. e che fosse coerente con la natura e l’oggetto del contratto art. 1369 c.c. , sarebbe stato necessario ammettere, in primo luogo, che la copertura riguardasse il vino quale merce aziendale unica o quanto meno prevalente assicurata e, in secondo luogo, che la copertura per i guasti o la rottura accidentale dei contenitori in cui lo stesso vino era conservato comprendesse anche gli atti vandalici di manomissione dei contenitori stessi. Risulta violata anche la disposizione di cui all’art. 1370 c.c. dal momento che, se anche alla clausola relativa alla dispersione dei liquidi potesse riconoscersi un significato dubbio o incerto, essa avrebbe dovuto essere interpretata a favore dell’assicurata, essendo stata predisposta dalla compagnia. 2. Il terzo motivo è così rubricato Ha errato la Corte di Appello, ovviamente in conseguenza dell’ingiusto accoglimento dell’appello incidentale, a non accogliere l’appello principale più che fondato e relativo all’errata liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale . Il terzo motivo del ricorso resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due, dovendo nuovamente provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio in sede di rinvio. 3. Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.