Termini e modalità di riconoscimento del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare

Il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare consegue alla conclusione di un affare in senso economico-giuridico. Tale diritto va, invece, escluso quando tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del processo formativo dell’affare, come nell’ipotesi in cui si sia stipulato un patto d’opzione.

Lo afferma la sentenza della Cassazione n. 30083/19, depositata il 19 novembre. La vicenda processuale. L’attrice chiamava in giudizio, dinanzi al Tribunale territorialmente competente, la convenuta per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto di un immobile. Per il Tribunale non poteva essere accolta la pretesa dell’attrice perché la convenuta era intervenuta nella trattativa negoziale solo in un secondo momento e quindi non era obbligata a versare la provvigione. Intervenuta la Corte d’Appello, essa rigettando la decisione di prime cure, condanna l’appellata al pagamento della somma. Quest’ultima, pertanto, avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per non aver la Corte territoriale tenuto conto che la provvigione può essere riconosciuta solo in favore dei soggetti regolarmente iscritti all’albo dei mediatori. E poiché, nel caso in esame, la ricorrente afferma di aver avuto rapporti solo con una collaboratrice della mediatrice immobiliare, la domanda avrebbe dovuto essere respinta, in quanto la mediatrice stessa non aveva provato che la sua collaboratrice avesse tale requisito. Il diritto alla provvigione. Per i Giudici di legittimità tale censura non risulta fondata. Innanzitutto, occorre ricordare che il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell’affare, che deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione al mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti esse ad agire per l’esecuzione del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato del negozio. Va invece escluso il diritto alla provvigione se tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del processo formativo dell’affare, come nell’ipotesi in cui si sia stipulato un patto d’opzione, idoneo a vincolare una sola parte, oppure un cosiddetto contratto preliminare di preliminare”, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio . Sulla base di tale principio, il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 giugno – 19 novembre 2019, n. 30083 Presidente D’Ascola – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 22.11.2006 B.S. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Varese D.S.L. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 19.740 a titolo di provvigioni per l’attività di mediazione svolta dall’attrice nell’interesse della convenuta in relazione all’acquisto di un immobile sito in omissis , già di proprietà della società Erre Ci Effe S.r.l. ed acquistato dalla convenuta D.S. . Si costituiva in giudizio quest’ultima resistendo alla domanda. Con sentenza n. 920/2010 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il contratto di opzione sottoscritto l’8.5.2004 tra il venditore - società Erre Ci Effe S.r.l. - e C.R. , marito della D.S. , costituisse in astratto titolo sufficiente a far sorgere in capo all’attrice B. il diritto alla provvigione, ma che in concreto ciò non potesse condurre alla condanna della D.S. al pagamento della provvigione, posto che l’istruttoria aveva accertato che il suo intervento nella trattativa negoziale era avvenuto solo nel 2005, e quindi in epoca successiva alla firma del predetto contratto di opzione. Interponeva appello la B. e si costituiva in seconda istanza la D.S. resistendo all’impugnazione. Con la sentenza oggi impugnata n. 4083/2015, la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure condannando la D.S. al pagamento della somma di Euro 13.160 e alle spese del doppio grado. A sostegno della propria decisione, la Corte ambrosiana valorizzava la circostanza che la stessa D.S. avesse ammesso, nei suoi scritti difensivi, di essersi rivolta alla B. tra fine 2003 e inizio 2004, e quindi prima della firma del contratto di opzione in favore di suo marito C.R. . Riteneva inoltre che quest’ultimo, visto il rapporto di coniugio con la D.S. , avesse agito anche nell’interesse di quest’ultima e che quindi fosse sorto in capo alla convenuta l’obbligo al pagamento della provvigione al mediatore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.S.L. affidandosi a quattro motivi. B.S. , intimata, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio. Ragioni della decisione Preliminarmente va dato atto che dalle cartoline postali depositate in atti risulta che il ricorso introduttivo è stato notificato presso lo studio dell’avvocato Barbara De Bernardis in via omissis e non invece presso il domiciliatario indicato in atti di seconde cure, avvocato Pietro Cardarelli, con studio in omissis . Tuttavia, In applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 , in considerazione dell’esito del ricorso non si procede alla rinnovazione della notificazione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1989 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che la provvigione può essere riconosciuta solo in favore del soggetto che sia in possesso dell’iscrizione all’albo dei mediatori. Poiché la B. non aveva provato che la sua collaboratrice L. , con la quale la ricorrente afferma di aver avuto rapporti, avesse tale requisito, la domanda avrebbe dovuto essere respinta. La censura non è fondata. La sentenza impugnata dà invero atto che L’appellante ha molto insistito sulla carenza di abilitazione della L. in quanto non iscritta all’albo dei mediatori immobiliari. In proposito il Tribunale ha rilevato che la D.S. ha contattato - come dalla stessa ammesso - l’immobiliare B. , ditta individuale, recandosi presso i locali in cui l’attività di intermediazione veniva svolta. La circostanza che il mediatore regolarmente iscritto, B.S. , si sia avvalsa della collaborazione di una ausiliaria per un’attività meramente materiale quale l’accompagnamento a visitare l’immobile e successivamente l’accompagnamento presso lo studio dell’arch. Co. non esclude che l’attività mediatoria vera e propria sia riferibile al titolare della ditta, mentre, d’altro canto, per lo svolgimento di attività accessoria non è richiesta l’iscrizione all’albo dei mediatori cfr. pag. 8 . La doglianza in esame non si confronta adeguatamente con questa ratio, poiché la ricorrente non contesta l’iscrizione della B. all’albo dei mediatori, nè il fatto di aver preso contatto, inizialmente, con la ditta Immobiliare B. e quindi direttamente con la titolare. La circostanza che, poi, la D.S. sia stata accompagnata a visitare l’immobile di cui è causa dall’ausiliaria L. , non in possesso dell’iscrizione, con la quale avrebbe anche intrattenuto i successivi contatti, non appare decisiva, posto che - da un lato - la ricorrente non smentisce il dato essenziale, rappresentato dal primo contatto con l’agente iscritto all’albo, e - dall’altro lato - certamente non occorre l’iscrizione all’albo dei mediatori per lo svolgimento di mere funzioni ancillari come quelle che si risolvono nell’accompagnamento del cliente a visionare l’immobile in termini, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 24/01/2007, Rv. 595036 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009, Rv. 607843 . Ne deriva l’irrilevanza del fatto che la L. non fosse in possesso dell’iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari, essendo sufficiente che tale requisito fosse posseduto - fatto, questo, non controverso - dalla titolare della ditta S.B. . Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che la D.S. avesse preso il primo contatto con l’agenzia, senza considerare che la stessa B. avrebbe confermato di aver incontrato la D.S. per la prima volta solo nel 2005. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che ella avrebbe individuato l’immobile da sola, senza ricorrere alla mediazione della B. . La censura è infondata. La circostanza che la B. abbia dichiarato di aver incontrato la D.S. soltanto nel 2005 non è in contraddizione con il fatto, valorizzato dalla Corte milanese, che la stessa D.S. in comparsa di costituzione e risposta, deduce di aver preso contatti con l’Immobiliare B. tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004 e quindi in un periodo antecedente alla data di stipulazione del contratto di opzione cfr. pag. 7 della sentenza impugnata . In quei primi contatti, infatti, la D.S. era stata seguita dalla L. , ausiliaria della B. , come già visto in occasione della disamina del primo motivo di ricorso. Di conseguenza, il fatto che la B. abbia dichiarato di aver incontrato la D.S. solo nel 2005 non contraddice quanto dichiarato dall’odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi, ed anzi risulta pienamente coerente con dette dichiarazioni. Dal che si deve escludere qualsiasi profilo di contraddittorietà della motivazione, che peraltro potrebbe essere apprezzato da questa Corte soltanto nei limiti dell’irriducibile contrasto, o di omesso esame di un fatto decisivo, avendo il giudice di appello tenuto conto di tutti gli elementi di fatto, che sono stati congruamente ricostruiti e collocati nell’ambito di una sequenza logico-temporale pienamente intellegibile e coerente con le dichiarazioni delle due parti in causa. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la carenza di legittimazione passiva della D.S. , posto che il contratto di opzione per l’acquisto dell’immobile di cui è causa era stato firmato dal marito C. e non da lei direttamente. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere l’eccezione di prescrizione del diritto del mediatore, ritenendo che il diritto fosse sorto alla vendita - avvenuta il 5.7.2006 - e che la notifica dell’atto di citazione - eseguita il 22.11.2006 - fosse tempestiva rispetto alla prima data. Poiché la Corte ambrosiana avrebbe fatto riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, alla firma dell’opzione come momento idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione, era da quella data - ovverosia dall’8.5.2004 - che avrebbe dovuto essere calcolato il termine di prescrizione del diritto del mediatore al compenso. Le due censure, che per la loro intima connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondate. Occorre innanzitutto ribadire il principio per cui Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8676 del 09/04/2009, Rv. 607844, relativa ad un caso in cui il diritto alla provvigione è stato riconosciuto nonostante la parte messa in contatto per l’acquisto avesse poi concluso la vendita in comproprietà con il proprio coniuge cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21836 del 25/10/2010, Rv. 615141 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10833 del 16/05/2014, Rv. 631000 . Ne discende che la circostanza che nel corso della trattativa negoziale finalizzata alla compravendita dell’immobile per cui è causa siano intervenuti prima la D.S. , che ebbe a prendere i primi contatti con il mediatore immobiliare, poi il marito, che aveva firmato un patto di opzione, ed infine ancora la D.S. , che ha acquistato in proprio il bene, non costituisce di per sé circostanza sufficiente ad escludere il diritto del mediatore di pretendere il compenso dal soggetto che, in concreto, ha conseguito l’utilità dell’affare, che nel caso di specie è certamente l’odierna ricorrente in argomento, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 19/07/2002, Rv. 555965 . Dal che deriva il rigetto della terza censura proposta dalla D.S. . Quanto poi al tema della prescrizione del diritto del mediatore, oggetto del quarto motivo di ricorso, occorre evidenziare che questa Corte ha affermato, in passato, due principi in apparente distonia. Da un lato infatti si è ritenuto che Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un’opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra resta libera di accettarla o meno, può far sorgere tale diritto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13590 del 21/07/2004, Rv. 574761 . Dall’altro lato si è invece affermato che La stipula di un patto di opzione, nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra rimanga libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24445 del 21/11/2011, Rv. 620623 . Il secondo dei richiamati orientamenti appare preferibile, posto che esso appare coerente anche con l’ulteriore principio, sempre affermato da questa Corte, secondo cui Il patto di opzione, disciplinato dall’art. 1331 c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l’assunzione dell’obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l’eventuale successivo iter della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del predetto preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l’opzione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e poi dall’accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28762 del 30/11/2017, Rv. 646533 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2017 del 25/02/1998, Rv. 512996 . Tuttavia va considerato che il primo - e più risalente - orientamento si riferiva ad una fattispecie in cui il promissario acquirente aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d’acquisto firmata poi a sua volta, per accettazione, dal promittente venditore questa Corte aveva in tale contesto ritenuto configurabile un contratto d’opzione e di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del mediatore alla provvigione. Alla luce dei più recenti approdi interpretativi in tema di contratto preliminare cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761 , si può ritenere superata la ricostruzione in termini di contratto di opzione del negozio giuridico costituito dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, poi accettata dal promittente venditore. Occorre infatti piuttosto distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare, costituito mediante l’accettazione della proposta, in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita, ovvero dar vita più semplicemente ad un tradizionale procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo. Per condurre tale disamina occorre tener conto delle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento , è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all’art. 2932 c.c Va pertanto superato l’orientamento, peraltro minoritario, secondo cui La conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell’atto che dà all’intermediato il diritto di agire per l’adempimento o il risarcimento, sicché anche una proposta di acquisto integrante preliminare di preliminare può far sorgere il diritto alla provvigione Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 24397 del 30/11/2015, Rv. 637557 , poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue soltanto se alla conclusione dell’affare art. 1755 c.c. e quindi non già all’atto della stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti nè ad assicurare alla parte non inadempiente l’accesso alla tutela di cui all’art. 2932 c.c., bensì soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato. Va di conseguenza affermato il seguente principio Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. preliminare di preliminare , costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761 , non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio . In termini analoghi, ovverosia per l’individuazione del momento costitutivo del diritto del mediatore alla provvigione con quello in cui viene sottoscritto, alternativamente, il contratto definitivo ovvero un contratto preliminare che consenta alla parte non inadempiente di ricorrere alla tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. e quindi che possa essere ritenuto atto conclusivo dell’affare , cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001, Rv. 546612, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16678 del 26/11/2002, Rv. 558729 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19557 del 10/09/2009, Rv. 609360. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.