Colpa grave dell’acquirente: sopravvalutazione dell’auto e sconto eccessivo sono anomalie di concreta valenza indiziaria

È censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice si è limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla alla luce dell’intero contesto probatorio.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27410/19 depositata il 25 ottobre. Il caso. L’attrice conveniva in giudizio l’Autosole s.r.l. lamentando di aver acquistato un’auto dall’Autocaprino s.r.l. con permuta del proprio veicolo e che al momento della consegna della vettura aveva ricevuto rassicurazioni circa la consegna in pochi giorni dei relativi documenti, ottenendo nel frattempo un certificato sostitutivo dell’immatricolazione, la targa e il certificato di assicurazione. Alla scadenza di tale certificato, l’attrice apprendeva che la targa corrispondeva ad un veicolo diverso, intestato ad un altro soggetto, e le veniva notificato un provvedimento ex. art. 700 c.p.c. dal Tribunale con il quale le veniva ordinata la consegna urgente dei documenti, in possesso però dell’Autosole s.r.l L’attrice chiedeva dunque al Tribunale l’accertamento dell’intervenuto acquisto dell’auto ex art. 1153 c.c., il quale però accoglieva la domanda riconvenzionale della società convenuta relativa alla restituzione dell’auto. Colpa grave dell’acquirente? La Corte d’Appello, ritenendo che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto, riformava la decisione di primo grado e dichiarava l’intervenuto acquisto dell’auto, ordinandone la consegna con i relativi documenti. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione l’Autocaprino s.r.l., sostenendo che l’acquirente versava in una evidente colpa grave al momento dell’acquisto, in quanto con un minimo sforzo di diligenza avrebbe potuto accorgersi del difetto di titolarità del veicolo in capo alla società venditrice. Anomalie di concreta valenza indiziaria. Nell’affermare la fondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione ritiene che i Giudici territoriali hanno errato nel considerare superata la presunzione di buona fede ex art. 1153 c.c Infatti, dai fatti di causa riportati si evincono diverse anomalie di concreta valenza indiziaria munite di una potenziale valenza presuntiva che i Giudici hanno omesso di valutare alla luce dell’intero contesto probatorio. Tra queste, più di tutte, vi erano, a parere della Corte, quella relativa alla sopravvalutazione del veicolo offerto in permuta e l’applicazione di uno sconto eccessivo. Pertanto, secondo la Cassazione, nella valutazione degli elementi presuntivi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto attenersi ad una duplice operazione logico-valutativa, ossia avrebbe dovuto prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, avrebbero presentato una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. In sostanza, concludono gli Ermellini, i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. dovevano essere ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva, al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva dell’eventuale colpa grave dell’acquirente . Per tali motivi, sussistendo il vizio denunciato con il ricorso circa il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, la Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 settembre – 25 ottobre 2019, n. 27410 Presidente Lombardo – Relatore Forunato Fatti di causa Con citazione notificata in data 21.10.2014, C.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona l’Autosole s.r.l., esponendo di aver acquisto in data 17.4.2004 dall’Autocaprino s.r.l., la vettura tipo Renault Laguna per il prezzo Euro 10.000,00, con permuta del proprio veicolo Land Rover che all’atto della consegna dell’auto aveva ricevuto rassicurazioni che entro pochi giorni le sarebbero stati consegnati tutti i documenti relativi al veicolo, ottenendo in via provvisoria un certificato sostitutivo dell’immatricolazione, una targa e il certificato di assicurazione, con cui avrebbe potuto circolare per un periodo limitato che, scaduti detti documenti, aveva appreso che la targa corrispondeva ad un diverso veicolo, intestato ad altro soggetto che con provvedimento ex art. 700 c.p.c. il Tribunale aveva ordinato la consegna urgente dei documenti, risultati però in possesso dell’Autosole s.r.l Ha chiesto di accertare l’intervenuto acquisto dell’auto ai sensi dell’art. 1153 c.c La società convenuta ha contestato la pretesa ed ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione del veicolo. All’esito il Tribunale ha respinto la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale. Con sentenza n. 2154/2014, la Corte di appello di Venezia ha riformato la decisione, ritenendo che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto. La sentenza ha, in particolare, stabilito che a era irrilevante la mancata consegna dei documenti di circolazione, dato che la venditrice si era impegnata a consegnarli entro un breve lasso di tempo b la particolare vantaggiosità dell’acquisto, derivante dalla sopravvalutazione del veicolo dato in permuta ad un valore superiore a quello al quale la C. l’aveva acquistato cinque anni prima dal medesimo rivenditore e l’applicazione di un ulteriore sconto di Euro 500,00, avevano costituito un mero incentivo per indurre l’appellante a sostituire il proprio veicolo c la richiesta di restituzione della Land Rover avanzata dalla C. pochi giorni dopo la vendita non provava che al momento dell’acquisto quest’ultima fosse consapevole dell’altruità del bene d era irrilevante che l’acquirente non avesse consegnato la procura a vedere il veicolo dato in permuta e quanto alle anomalie della documentazione consegnata al momento del trasferimento, l’acquirente poteva non essersi avveduta che la carta sostitutiva del libretto di immatricolazione aveva efficacia dal 19 aprile e non dal 17 aprile, mentre il fatto che l’assicurazione fosse intestata all’Autocaprino s.r.l. si giustificava in quanto, prima della consegna della carta di circolazione e della registrazione del veicolo, unitamente al trasferimento della proprietà, questo risultava ancora di proprietà della venditrice. Una volta consegnata la carta di circolazione, l’acquirente sarebbe subentrata nel contratto di assicurazione e verosimilmente avrebbe consegnato ad Autocarpino il premio versato. Ha dichiarato l’intervenuto acquisto dell’auto da parte della resistente, ordinandone la consegna con i relativi documenti, respingendo la domanda di risarcimento del danno proposta dalla C. . Per la cassazione di questa sentenza l’Autocaprino s.r.l. ha proposto strutturato su un unico motivo, illustrato con memoria. C.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale in due motivi. Ragioni della decisione 1. L’unico motivo del ricorso principale censura la violazione dell’art. 1147 c.c., comma 2, artt. 1153, 2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la C. versava in evidente colpa grave al momento dell’acquisto, non avendo profuso il benché minimo sforzo di diligenza per avvedersi del difetto di titolarità del veicolo in capo alla società venditrice, atteso che a la resistente aveva già acquistato altri veicoli ed era a conoscenza delle pratiche commerciali di settore b la società venditrice non era concessionaria Renault c il veicolo dato in permuta era stato sopravvalutato, avendo la Autocaprino riconosciuto un valore superiore a quello al quale la C. l’aveva acquistato cinque anni prima d era stato ingiustificatamente applicato un ulteriore sconto di Euro 500,00 al momento della vendita e l’auto era rimasta in esposizione per oltre un mese e mezzo, senza che si sbloccasse la pratica di trasferimento e di immatricolazione f l’assicurazione del veicolo era intestata alla Autosole e non all’Autocaprino g il saldo del prezzo era stato versato in contanti e al momento dell’acquisto l’acquirente non aveva rilasciato la procura a vendere il veicolo dato in permuta, richiedendone dopo pochissimi giorni la restituzione h la venditrice aveva rilasciato un certificato sostitutivo della carta di circolazione avente effetto da data successiva a quella di consegna del veicolo. Occorreva che i suddetti elementi di fatto fossero valutati non atomisticamente, ma l’uno in rapporto all’altro, senza richiedere che ciascuno di essi fosse idoneo a dimostrare con certezza il fatto ignoto - la colpa grave dell’acquirente - essendo sufficiente che la sussistenza della mala fede apparisse anche solo probabile. La Corte di merito era - inoltre - tenuta a considerare le ulteriori circostanze note all’acquirente, ossia, in particolare, che a come risultante dal verbale di sommarie informazioni rese dalla resistente ai Carabinieri della Stazione di Bonporto, dopo l’inoltro della proposta di acquisto, il veicolo era rimasto in esposizione al pubblico per oltre un mese e mezzo, con un ritardo del tutto ingiustificato, dati i tempi tecnici, di norma molto contenuti, necessari per l’immatricolazione b l’acquirente aveva contattato altri concessionari, ottenendo valutazioni del veicolo offerto in permuta notevolmente inferiori a quelle praticate dall’Autocaprino s.r.l. c la venditrice non era concessionaria del marchio Renault ed inoltre versava in difficoltà economiche, di cui la resistente era pienamente consapevole d l’auto era munita di una targa relativa ad un diverso veicolo, intestato a terzi e al momento della consegna, l’acquirente non aveva chiesto una copia della carta di circolazione, sebbene il veicolo risultasse immatricolato. 2. Il motivo è fondato. Il giudice di appello ha ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo che i fatti emersi in giudizio non consentissero di ritenere superata la presunzione di buona fede di cui all’art. 1153 c.c Come può evincersi dai singoli passaggi argomentativi della pronuncia, riportati nell’esposizione dei fatti di causa, la Corte di merito si è dilungata nella ricerca di giustificazioni alternative delle circostanze emerse in istruttoria, caratterizzate - all’evidenza - da indiscutibili e plurime anomalie, giungendo a negare a ciascuna di esse una concreta valenza indiziaria, senza tuttavia scrutinarne la significatività alla luce dell’intero contesto probatorio, infine omettendo di valutare ulteriori evidenze processuali, potenzialmente munite di valenza presuntiva ai fini della necessaria verifica delle condizioni soggettive dell’acquirente. Non era tuttavia consentito isolare le singole circostanze emerse già nella fase della definizione delle condizioni economiche dell’acquisto e quindi al momento della consegna del bene cfr. artt. 1147 e 1153 c.c. , senza apprezzare globalmente le plurime anomalie che avevano caratterizzato la vicenda, in particolare con riguardo alla del tutto inusuale - sopravvalutazione del veicolo offerto in permuta per un valore superiore a quello praticato dalla venditrice ben cinque anni prima e all’applicazione di un ulteriore sconto di L 5000.000, risultanze che la Corte ha valutato come un mero incentivo all’acquisto e che invece andavano preliminarmente poste in relazione al fatto che a la valutazione del veicolo dato in permuta non aveva trovato alcun riscontro presso gli altri rivenditori contattati dall’acquirente b che il veicolo, benché disponibile, era stato tenuto in esposizione per oltre un mese e mezzo, in assenza della verificata ricorrenza di circostanze capaci di incidere sui tempi ordinariamente necessari per l’immatricolazione c che l’acquirente si era dichiarata consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice d che la C. aveva ritenuto di non rilasciare la procura a vendere l’auto data in permuta, al momento in cui aveva ottenuto la consegna di quella acquistata e che detto veicolo era assicurato a nome dell’effettiva titolare Autosole s.p.a. . Nella valutazione degli elementi presuntivi, il giudice è tenuto ad una duplice operazione logico-valutativa deve prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento Cass. 9108/2012 Cass. 19894/2005 Cass. 13819/2003 . In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge art. 2729 c.c. andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave dell’acquirente. Solo all’esito sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa dell’acquirente. Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando - per contro - il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità Cass. 9760/2015 Cass. s.u. 8053/2014 . 3. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 818, 1153, 1477 e 2043 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza respinto la domanda di risarcimento del danno determinato dal rifiuto della ricorrente di consegnare i documenti necessari per la circolazione del veicolo, trascurando che detti documenti costituivano una mera pertinenza dell’autovettura e si erano trasferiti ipso iure all’acquirente a non domino. L’Autosole era a conoscenza che la resistente aveva acquistato la proprietà del veicolo già al momento in cui il tribunale di Verona aveva disposto in via cautelare la consegna della documentazione, ma ciò nonostante aveva immotivatamente rifiutato l’invito a vendere il bene, depositando il prezzo presso un istituto di credito, rendendo il veicolo non più immatricolabile e impedendo all’acquirente di utilizzare la propria autorimessa, che era stata destinata alla custodia di un veicolo non più circolante. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione della somma di Euro 10.192,17 versata in esecuzione della sentenza di primo grado. I due motivi sono assorbiti, poiché, per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fondatezza della domanda principale, riesaminando all’esito le domande risarcitorie e di restituzione proposte dall’acquirente. Segue accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, con assorbimento dei motivi oggetto di quello incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.