Vettura difettosa, l’accordo con la concessionaria per la ‘protezione lunga’ non salva l’acquirente

Respinta la richiesta del proprietario dell’auto di vedere risolto il contratto. Fatale l’applicazione del termine di prescrizione annuale. Irrilevante per i Giudici il fatto che egli abbia concluso col venditore un contratto di ‘lunga protezione’ della durata di tre anni per garantire il perfetto funzionamento del veicolo.

Brutta sorpresa per il proprietario dell’automobile appena comprata emerge un grave difetto all’impianto elettrico, difetto che purtroppo si rivela non riparabile. Tardiva, però, la sua richiesta di vedere risolto il contratto con la concessionaria egli l’ha presentata due anni dopo l’acquisto della vettura. Irrilevante per i Giudici è il fatto che egli abbia sottoscritto col venditore un contratto di ‘lunga protezione’ della durata di tre anni per garantire il perfetto funzionamento del veicolo. Ciò che conta, invece, è il termine di prescrizione annuale previsto dal Codice Civile Cassazione, sentenza n. 22456/19, sez. II Civile, depositata oggi . Difetto. Lunga e inutile la battaglia legale, durata quasi venti anni, portata avanti da un automobilista. Pessima non solo la sua scelta di acquistare – nel febbraio del 1998 – una vettura nuova con tanto di ‘protezione lunga’ per tre anni , ma anche quella di chiedere – nel febbraio del 2001 – la risoluzione del contratto con la concessionaria, una volta preso atto che il difetto all’impianto elettrico del veicolo non era riparabile. In prima battuta l’uomo, per la verità, aveva visto riconosciute le proprie ragioni in Tribunale, ricostruita la vicenda, i giudici avevano dichiarato risolto il contratto . Visione opposta, però, quella dei giudici d’Appello, i quali hanno dichiarato, in sostanza, che l’azione compiuta dal proprietario della macchina era resa inoffensiva dal termine di prescrizione annuale per la risoluzione . Protezione. A chiudere la querelle ha provveduto la Cassazione, respingendo definitivamente la richiesta avanzata dall’automobilista, che oltre al danno della macchina difettosa deve subire il danno di non poter vedere sciolto il contratto con la concessionaria. Decisivo per i Giudici della Cassazione, come già per quelli d’appello, il principio secondo cui un’interpretazione che facesse decorrere il termine di prescrizione annuale per la risoluzione , previsto dal Codice Civile, dal momento in cui il compratore viene a conoscenza del vizio o da quello in cui il venditore si adopera per la sua eliminazione, cozzerebbe con il tenore letterale della norma che prevede espressamente che l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna . E, viene aggiunto, il termine di prescrizione non è quindi modificabile dalle parti, stante il tenore letterale della norma . Ciò significa che non è pertinente il richiamo al contratto di ‘protezione lunga’ stipulato tra concessionaria e compratore, poiché questo è un autonomo contratto di garanzia che non influisce sulla disciplina legale della vendita prevista dal Codice Civile e in particolare sull’azione di risoluzione proposta dal compratore della vettura. Invece, si può affermare che in base al contratto di ‘protezione lunga’ il compratore, che scopra che il suo acquisto è viziato, può chiedere il risarcimento del danno o la riparazione della cosa, azioni soggette al termine di prescrizione decennale . In questa vicenda, invece, il proprietario dell’auto ha puntato alla risoluzione , ma nel momenti in cui si è recato per la prima volta in officina e ha denunciato il vizio appena scoperto , cioè luglio 1999, il termine annuale di prescrizione era già trascorso . E, concludono i giudici, non appare rilevante il richiamo al codice del consumo, perché secondo la disposizione richiamata articolo 132 l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi, termine ampiamente decorso fra l’acquisto febbraio del 1998 e l’azione avviata nel febbraio del 2001.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 giugno – 9 settembre 2019, numero 22456 Presidente Scalisi – Relatore Casadonte Fatti di causa 1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da Br. Do. e ritualmente notificato nei confronti della Ditta Av. Gi. d'ora in poi Av. avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, non notificata, che aveva riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Rossano e compensato tra le parti le spese di giudizio. 2. Riporta Br. Do. che in data 03/02/1998 egli aveva acquistato dalla Av., concessionaria Ford, un'autovettura modello Ford Ka. 3. Contestualmente all'acquisto il Br. sottoscriveva con il venditore un contratto di lunga protezione, della durata di tre anni, che garantiva all'acquirente il perfetto funzionamento del veicolo. 4. La vettura, però, era portatrice di un difetto all'impianto elettrico che, nonostante i vari interventi fatti dalla concessionaria, non si era riusciti ad eliminare. 5. Pertanto il Br., in data 02/02/2001, citava la Av. innanzi al Tribunale di Rossano, chiedendo la risoluzione del contratto. 6. La ditta convenuta eccepiva la mancata denunzia dei vizi entro i termini di decadenza stabiliti dall'articolo 1495 comma 3 cod. proc. civ 7. Il tribunale adito con sentenza numero 49/2007 accoglieva la domanda del Br. e dichiarava risolto il contratto. 8. Avverso detta sentenza la Av. proponeva appello, avanti la corte d'appello di Catanzaro, col quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata. 9. La Corte d'appello di Catanzaro accoglieva l'appello a domanda dell'appellante e riformava la sentenza dì primo grado. 10. La cassazione di detta sentenza è chiesta da Br. Do. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. 11.L'intimata, Ditta Av. Gi., non ha svolto attività difensiva. 12. Il ricorso è chiamato in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria del 30/12/2016 emessa all'esito di trattazione camerale. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si deduce la violazione, falsa o errata applicazione dell'articolo 1495 cod. civ. termine e condizioni per l'azione in relazione all'articolo 360 comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ 1.1.Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato le decadenze di cui all'articolo 1495 cod.proc.civ., contrariamente a quanto aveva fatto il tribunale, senza considerare che al momento dell'acquisto della vettura era stato stipulato un contratto di lunga protezione della vettura, della durata di tre anni. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3.Questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite numero 19702 del 2012 ha chiarito che un'interpretazione che facesse decorrere il termine di prescrizione annuale per la risoluzione, di cui all'articolo 1495 c.c., dal momento in cui il compratore viene a conoscenza del vizio o da quello in cui il venditore si adopera per la sua eliminazione, cozzerebbe con il tenore letterale della norma che prevede espressamente che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna il termine di prescrizione non è quindi modificabile dalle parti, stante il tenore letterale della norma. 1.4.A ciò si aggiunge che, come evidenziato dalla corte di merito, nel momento in cui il Br. si è recato per la prima volta in officina ed ha denunciato il vizio appena scoperto e cioè il 14/7/1999, il termine annuale di prescrizione decorrente dal 3/2/1998 era già trascorso. 1.5. Non è pertinente il richiamo al contratto di lunga protezione stipulato tra le parti, perché questo è un autonomo contratto di garanzia, il cui esatto tenore non è, peraltro, nemmeno trascritto nel motivo e che non influisce sulla disciplina legale della vendita contenuta negli artt. 1490 e ss. cod. civ. cfr. sulle differenze fra la garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. cod. civ. e quella di buon funzionamento ex articolo 1512 cod. civ. cfr, Cass. 23060/2009 ed in particolare sull'azione di risoluzione proposta dal Br 1.6.Infatti, in base al contratto di lunga protezione il compratore, che scopra che il suo acquisto è viziato, può chiedere il risarcimento del danno subito o la riparazione della cosa, azioni soggette al termine di prescrizione decennale. cfr. Cass. S.U. numero 19702 del 2012 . 1.7 Né appare rilevante il richiamo operato nella memoria ex articolo 380 bis.1 cod. proc. civ. all'articolo 132 del codice del consumo perché secondo la disposizione richiamata l'azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi, termine ampiamente decorso nel periodo fra l'acquisto intervenuto il 3/2/1998 e l'azione avviata il 2/2/2001. 2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'articolo 360 comma 1, nnumero 3,4 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. disponibilità delle prove in mancanza di motivazione . 2.1.Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare le prove offerte dalle parti, la comparsa di costituzione dell'appellato e la stessa decisione del giudice di primo grado, oltre al contratto di lunga protezione. 2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, non solo perché manca di autosufficienza, in quanto non indica il contenuto delle prove acquisite, ma anche perché il ricorrente censura la mancata corrispondenza della ricostruzione dei fatti, operata dalla corte distrettuale, con un più appagante coordinamento dei dati processuali, non tenendo conto che la valutazione delle prove è lasciata al libero apprezzamento del giudice del merito Cass. 7394/2010 3.Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e per contrasto tra tale motivazione e il dispositivo in relazione all'articolo 360 numero 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente il dispositivo della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la motivazione, posto che in questa si afferma anche in contrasto con altra parte della motivazione che la sentenza di primo grado va integralmente confermata, mentre nel dispositivo si legge . accoglie l'appello e rigetta la domanda proposta dall'attore in primo grado . 3.1. Anche questo motivo è infondato, perché il contrasto indicato dal ricorrente configura un errore materiale, che non determina l'impossibilità di individuare il concreto comando giuridico. 3.2. Come è stato già affermato da questa Corte in altra occasione, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina nullità della sentenza solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto Cass. numero 26074 del 17/10/2018 numero 26077 del 30/12/2015 . 4. Conseguentemente a quanto esposto il ricorso dev'essere rigettato. 5. Non occorre provvedere al regolamento delle spese, dato che la Ditta Aversene Gi., intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva. 6. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.