Garanzia di “buon funzionamento” della cosa venduta: è necessario un accordo integrativo

La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata.

Inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 c.c., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. Con la pronuncia del 14 febbraio 2019, n. 4298, il S.C. interviene sulle azioni esperibili dal compratore a garanzia dell’esatto funzionamento del bene, precisando altresì il regime di responsabilità invocabile nei confronti dell’alienante in caso questi si avvalga dell’opera di un terzo per lo svolgimento della propria obbligazione. Il caso. La sentenza in commento risolve un caso che ha avuto esiti contrastanti nei gradi di merito. La vicenda prende avvio dalla richiesta risarcitoria promossa nei confronti della Ferrari spa e relativa alla mancata corretta riparazione di un’autovettura in una officina autorizzata Ferrari. Secondo l’accordo tra le parti, infatti, l’acquirente – nel caso di specie, essendo un leasing, l’utilizzatore – doveva rivolgersi, come effettivamente avvenuto, ad una serie di officine convenzionate per ottenere la riparazione gratuita e secondo le direttive tecniche della Ferrari. Dopo un primo guasto, poi riparato, se ne verificava un altro ben più grave. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria sostenendo l’esistenza di un obbligo della Ferrari di garantire la corretta riparazione tale pronuncia è riformata in appello sul rilevando l’assenza di uno specifico obbligo e della rottura del nesso di causalità. La società utilizzatrice della vettura ha quindi promosso ricorso per Cassazione, deciso nel senso indicato dalla massima. Garanzia dei vizi nella compravendita la regola generale. Secondo la regola generale prevista dall’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Garanzia convenzionale nel contratto di compravendita. Al riguardo, si osserva che la garanzia convenzionale inserita come clausola di un contratto di compravendita che comporti l'obbligo, per il venditore – come nel caso di specie – di provvedere gratuitamente alla riparazione della cosa venduta -deve ritenersi normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi art. 1490 c.c. , dovendo la sua eventuale alternatività a quest'ultima risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente. Garanzia per evizione e di buon funzionamento a confronto. Come anche evidenziato nella massima, la garanzia di buon funzionamento, di cui all'art. 1512 c.c., attua una più energica tutela del compratore in via autonoma e indipendente rispetto alla garanzia per vizi e alla responsabilità per mancanza di qualità tale garanzia trova fondamento in un patto contrattuale, e pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. Garanzia per evizione e di buon funzionamento quali prescrizioni? Le garanzie poc’anzi invocate hanno diversi regime di prescrizione. Considerato, infatti, il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. Responsabilità ex art. 2049 c.c. ed opera di terzi. La vicenda illustrata nel caso riguarda, come visto, l’eventuale responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. qualora questi si avvalga, nell’ambito della propria obbligazione, dell’attività di un terzo nel caso di specie, di un’officina appositamente designata . Secondo la giurisprudenza, quindi, il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze. Responsabilità ex art. 2049, danno e nesso di causalità. In particolare, nell’ipotesi di cui all’art. 2049 c.c. si richiede, come elemento necessario e sufficiente, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze e danno. Indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, invero, ai fini della responsabilità in argomento nei confronti dei terzi, è sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome. Nesso di causalità evidenziato, tra l’altro, dalla consulenza espletata che ravvisa quale causa della rottura del motore l’errato intervento svolto in precedenza presso l’officina designata della resistente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio 2018 – 14 febbraio 2019, n. 4298 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 26/11/2015 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Ferrari s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Monza n. 1790/2013, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dalla società Puresport s.r.l. di risarcimento del danno subito dall’autovettura Ferrari F 430 Spider FI, telaio n. omissis , in conseguenza della rottura del motore all’esito di riparazione gratuita effettuata dall’officina omissis del sig. G.E. , facente parte della Rete Ufficiale Ferrari presso la quale era contrattualmente tenuta a far effettuare gli interventi di manutenzione, giusta contratto di garanzia commerciale offerto da Ferrari s.p.a. della durata di trentasei mesi dalla data di consegna dell’autovettura acquistata . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Puresport s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Ferrari s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fondato la propria decisione accogliendo l’eccezione di non operatività della garanzia commerciale Ferrari in quanto il danno non sarebbe un difetto o vizio della vettura, ma un negligente intervento riparativo di un terzo , invero sollevata per la prima volta nel procedimento di secondo grado . Lamenta che parimenti, non era mai stato sollevato il difetto di titolarità passiva dell’azione secondo il quale l’odierna istante avrebbe dovuto rivalersi sull’officina che aveva eseguito il primo intervento, reso necessario a seguito della rottura dei catalizzatori . Si duole che, non avendo Ferrari s.p.a. mai eccepito carenza di titolarità passiva tale circostanza era all’evidenza non contestata . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce nell’art. 1490 c.c. e ss., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un’azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene v. Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702. Conformemente v. Cass., 18/1/2013, n. 1269 . In tal caso sorge un’autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, non alterandone quindi la disciplina cfr., con riferimento all’impegno assunto dal venditore, accettato dal compratore, di eliminare i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702 . La garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., in particolare, la quale sorge non direttamente dalla legge ma di regola da una apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e della ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, attua, con l’assicurazione di un determinato risultato il buon funzionamento per il tempo convenuto , una più intensa tutela del compratore v. Cass., 30/10/2009, n. 23060 Cass., 28/5/1988, n. 3656 Cass., 9/11/1978, n. 5114 Cass., 11/7/1972, n. 2328. V. altresì Cass., 11/5/198 3, n. 3257 , essendo - come detto - normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex art. 1490 c.c. v. Cass., 5/09/1997, n. 8578, ove si sottolinea che la sua eventuale alternatività a quest’ultima deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall’acquirente , e della responsabilità stabilita dalla legge art. 1497 c.c. per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta v. Cass., 17/1/1975, n. 208 . Può pertanto essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione a dell’esistenza di un tale patto v. Cass., 30/10/2009, n. 23060 Cass., 28/5/1988, n. 3656 b del cattivo funzionamento della cosa. Non anche della relativa causa in tema di ripartizione degli oneri probatori nella garanzia per i vizi della cosa venduta cfr., da ultimo, Cass., 21/9/2017, n. 21927 e Cass., 2/9/2013, n. 20110 nonché, diversamente, Cass., 16/2/2015, n. 3042 Cass., 26/7/2013, n. 18125. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte da Cass., 26/9/2018, n. 23015 , spettando al garante dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio ad es., per uso anormale della cosa del garantito cfr. Cass., 30/10/2009, n. 23060. E già Cass., 16/6/1980, n. 3813 Cass., 13/12/1977, n. 5428 Cass., 17/1/1975, n 208 . Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., il debitore il quale nell’adempimento dell’obbligazione si avvalga dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro v. Cass., 24/5/2006, n. 12362 Cass., 4/3/2004, n. 4400 3 Cass., 8/1/1999, n. 103 , ancorché non siano alle sue dipendenze v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 Cass., 21/2/1998, n. 1883 Cass., 20/4/1989, n. 1855 . La responsabilità per fatto dell’ausiliario e del preposto prescinde invero dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore v., da ultimo, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833 Cass., 26/5/2011, n. 11590 , sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio cfr., da ultimo, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 12/10/2018, n. 25373 Cass., 21/8/2018, n. 20829 Cass., 6/6/2014, n. 12833 Cass., 26/5/2011, n. 11590 . La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero non già sul principio della colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari v. Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 17/5/2001, n. 6756 Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329 bensì sul principio cuius commoda eius et incommoda ovvero dell’appropriazione o avvilimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione , comportante l’assunzione del rischio per i danni che al terzo o al creditore ne derivino cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373 Cass., 12/10/2018, n. 25375 Cass., 22/11/2018, n. 30161 . Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente che della responsabilità del primo costituisce il presupposto , essendo al riguardo sufficiente in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale la mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo v. Cass., 17/5/2001, n. 6756 Cass., 15/2/2000, n. 1682. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373 Cass., 22/11/2018, n. 30161 . Il preponente o il debitore risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l’adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore e cioè dei danni che il terzo preposta o il dipendente ha potuto a quest’ultimo arrecare in ragione di quel particolare contatto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass., 20/10/2014, n. 22222 Cass., 27/8/2014, n. 18304 con riferimento alla responsabilità della banca per l’attività del promotore finanziario, Cass., 22/11/2018, n. 3016 cfr. altresì Cass., 12/10/2018, n. 25373 . Nell’avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l’ipotesi in cui l’evento lesivo sia conseguenza necessitata del fatto lesivo quand’anche statisticamente anomalo, il criterio della prevedibilità dovendo tenersi invero distinto da quello della normalità delle conseguenze v. Cass., 29/2/2016, n. 3893 , si è da questa Corte sotto ulteriore profilo posto in rilievo doversi procedere alla delimitazione della giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta dolosa o colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare v. Cass., 21/8/2018, n. 20829 . Si è al riguardo affermato che gravano sul debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta dolosa o colposa, le conseguenze costituenti effetto a delle eccezionali condizioni personali del danneggiato b del fatto successivo del terzo. In tali ipotesi non può invero pervenirsi a ridurre o escludere il relativo risarcimento in favore del danneggiato, che rimane agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell’antecedente causale determinato dalla condotta colposa o dolosa del debitore/danneggiante come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale danno diretto , quest’ultimo dovendo pertanto risponderne anche sul plano risarcitorio cfr. Cass., 21/8/2018, n. 20829 Cass., 21/7/2011, n. 15991. Per l’affermazione che diversa ipotesi si ha invece in caso di concorso di concausa naturale non imputabile al debitore/danneggiante, come allorquando -in tema di responsabilità sanitaria - si è in presenza di uno stato patologico pregresso del paziente/danneggiato non legato all’altrui condotta colposa da un nesso di interdipendenza causale, v. Cass., 21/8/2018, n. 20829 Cass., 29/2/2016, n. 3893 . Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. Atteso che nella specie al contratto di leasing stipulato tra le odierne parti di giudizio avente ad oggetto l’autovettura Ferrari F430 Spider FI telaio n. omissis risulta accedere una garanzia commerciale prevista all’art. 1.1. delle condizioni generali rilasciata dalla società Ferrari s.p.a. in favore dell’odierna ricorrente, della durata di 3 anni, per eventuali difetti di conformità della vettura concessa in leasing rispetto alle prestazioni dichiarate nel libretto di uso e manutenzione, da eliminare in tempi ragionevoli e senza spese per il beneficiario la stessa controricorrente nei propri scritti difensivi fa richiamo all’art. 1.3 Tessera di garanzia Ferrari , si è dal giudice del gravame osservato che tale garanzia abilita il garantito a pretendere la riparazione senza oneri nei confronti del garante, il quale al riguardo utilizza necessariamente un contratto di appalto con l’Officina , da individuarsi da parte del beneficiario necessariamente nell’ambito dei centri di assistenza tecnica autorizzati Ferrari, secondo quanto previsto dall’art. 4.3. delle condizioni generali ai fini di non incorrere nella decadenza della rectius, dalla garanzia . È rimasto altresì accertato che dopo una percorrenza di circa 16.000 km il veicolo de quo ha riportato un primo guasto ai collettori di scarico catalizzatori , gratuitamente riparato da parte dell’Officina omissis , centro di assistenza tecnica autorizzato Ferrari presso la quale l’autovettura era sempre stata portata per tutte le operazioni di manutenzione secondo quanto previsto dall’art. 4.3. delle condizioni generali ai fini di non incorrere nella decadenza della rectius, dalla garanzia e che successivamente, dopo una percorrenza di circa 5000 km , è seguita la rottura del motore. Rottura del motore che nel giudizio di merito è all’esito dell’espletata CTU stata dai giudici di merito ascritta all’erronea riparazione effettuata dalla suindicata Officina in modo imperito , essendo risultata cagionata come affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza dal particolato rinvenuto nell’olio del motore della vettura compatibile con il materiale contenuto nei catalizzatori precedentemente rotti e sostituiti con nuovi collettori di scarico, i quali al momento del guasto al motore erano risultati integri . In altri termini come esposto dall’odierna controricorrente nei propri scritti difensivi , la CTU è pervenuta alla conclusione che la causa prima della rottura del motore della vettura danno evento è rintracciabile nella pregressa rottura dei catalizzatori del mezzo, i quali vennero riparati presso una Officina omissis in modo imperito perché rimasero impurità nei condotti del motore, impurità che poi, mischiatesi all’olio, generarono la rottura del motore . Orbene, pur dando atto che nella specie l’odierna ricorrente ha azionato la garanzia commerciale triennale per eventuali difetti di conformità allegando la rottura del motore verificatasi in data 5.02.2011 , la corte di merito è invero pervenuta alla conclusione del a relativa inoperatività nella specie, escludendo che il suindicato danno costituito dalla rottura del motore sia coperto dalla garanzia convenzionale di Ferrari s.p.a. . Tale giudice ha infatti ritenuto da escludersi che esso derivi da un difetto di conformità , in quanto la garanzia commerciale Ferrari contempla difetti di conformità riferibili al processo produttivo , cui non può ricondursi la causa del guasto dovuta ad una errata riparazione, eseguita da un soggetto terzo, l’officina omissis ”. A sostegno di tale raggiunta conclusione ha affermato che l’ errata riparazione che ha consentito l’entrata nel ma ore dei residui metallici dei catalizzatori sostituiti attraverso l’olio, determina l’interruzione del nesso di causale tra la rottura dei catalizzatori e quella successiva del motore, perché spettava all’officina il controllo sulla presenza o meno di eventuale materiale residuo . Ha quindi concluso che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale , nel caso di specie l’allora appellante ed odierna controricorrente società Ferrari s.p.a. non risponde dell’operato dell’officina, non essendo stata né dedotta né dimostrata la fattispecie di cui all’art. 1228 c.c. L’Officina Autorizzata ed il Concessionario sono imprese che fanno parte organizzativamente della Rete del Fabbricante, ma sono imprese indipendenti e soggetti autonomi . Con la conseguenza che il contratto di garanzia commerciale abilita il garantito a pretendere la riparazione senza oneri, ma per fare questo egli utilizza necessariamente un cont-atto di appalto con l’Officina, che risponde in via autonoma della prestazione resa al cliente . Orbene, tali assunti sono erronei. È invero erroneo considerare la 2^ rottura del motore come vicenda autonoma rispetto alla 1^ dei catalizzatori , sulla base dell’assunto che l’intervento riparatore abbia interrotto il nesso di causalità. Va al riguardo per converso considerato che la suindicata 1^ rottura, pacificamente ritenutasi coperta della garanzia convenzionale in argomento, ha costituito l’antecedente specifico che ha reso necessario l’intervento riparatorio nel caso effettuato dall’Officina omissis , della quale la società odierna controricorrente si è avvalsa per adempiere alla propria obbligazione di garanzia. L’erroneità di tale intervento, cui l’odierna ricorrente è risultata esposta in ragione del rapporto sussistente tra la medesima e la garante, ha costituito l’antecedente specifico da cui è conseguita la 2^ rottura. A tale stregua, diversamente da quanto affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza la condotta erronea dell’Officina omissis non può considerarsi avere - quale caso fortuito - interrotto il nesso di causalità, dovendo per converso ritenersi avere integrato il rischio specifico determinato dall’antecedente causale costituito dalla 1^ rottura, essendo il creditore/danneggiato rimasto esposto alla condotta negligente ed imperita dell’Officina omissis cui scegliendola tra i soggetti dal garante previamente individuati ha dovuto necessariamente rivolgersi, ai fini della operatività della per evitare la decadenza dalla garanzia convenzionale de qua. È al riguardo invero sufficiente considerare - in termini di c.d. giudizio contro fattuale - che in assenza di tale specifico antecedente causale la condotta in questione della suindicata Officina non vi sarebbe stata cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428 . L’erroneità dell’opera prestata dall’Officina, lungi dal deporre per l’interruzione del nesso di causalità, va allora per converso valutata ai fini della qualificazione in termini di colpa della condotta da tale terzo nella specie mantenuta. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, mentre il nesso causale esprime la mera derivazione dell’evento dalla condotta, la colpa costituisce propriamente il titolo di imputazione della responsabilità v. Cass., 29/2/2016, n. 3893 Cass., 22/2/2016, n. 3428 . Ormai da tempo superata - se non addirittura tramontata - la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale , pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell’adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume infatti imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta. Essa vale allora a distinguere sia tra comportamenti negozialmente dovuti o meno che tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti v. Cass., 20/2/2015, n. 3367 . Designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salvaguardia dell’interesse altrui, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, in entrambe le ipotesi la diligenza si pone altresì quale criterio di responsabilità v. Cass., 20/2/2015, n. 3367 . Essa segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile anche extracontrattuale, obbligando al risarcimento dei danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita. L’errore della corte di merito emergente dall’impugnata sentenza si sostanzia allora nell’aver confuso l’operare ed il rilievo nella specie del nesso di causalità con quello, affatto diverso, della colpa eventualmente affettante la condotta del soggetto terzo nel caso, l’Officina omissis della cui opera la società odierna controricorrente nella specie si è avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione negoziale di garanzia, le cui ingerenze dannose sono state rese possibili proprio dalla posizione da quest’ultima conferitagli rispetto alla danneggiata odierna ricorrente. Dei danni che tale soggetto terzo ha potuto cioè arrecarle in ragione del particolare contatto cui è risultata nel caso esposta, integrante invero un rischio specifico nella specie creato dallo specifico antecedente causale nella specie determinato dalla 1^ rottura, per vizio di conformità, dei catalizzatori. A tale stregua, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza anche di tale errato intervento di riparazione, effettuato da soggetto del quale si è avvalso per l’adempimento della propria obbligazione di garanzia, la società garante odierna controricorrente non può allora non ritenersi, ai sensi e per gli effetti della medesima, rispondere. Dell’impugnata sentenza, assorbito il 3 motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il guasto de quo non può essere - ricondotto alle cause di esclusione di operatività del contratto di garanzia in quanto il motore si è rotto quando l’autovettura aveva percorso solamente 21.000 km ed è pertanto impossibile che possa essere stato causato da normale usura o consumo e che il danno di cui chiede il risarcimento è riconducibile inequivocabilmente, così come emerso dalla perizia, ad un difetto di fabbricazione dell’autovettura, nello specifico dei catalizzatori che a causa della loro non conformità hanno provocato il maggior danno che ha comportato la totale rottura del motore non, come al contrario parte intimata vorrebbe far credere, alla loro riparazione , s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.