Le commissioni di massimo scoperto per la verifica del superamento del tasso soglia usurario

La Suprema Corte è chiamata a risolvere la questione, in tema di contratti bancari, relativa alla computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del tasso soglia dell’usura presunta nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3867/19, depositata l’8 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello confermava in parte la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti fideiussori al pagamento di una minore somma in favore della banca. In particolare per la Corte territoriale è infondato il motivo di gravame relativo al calcolo degli interessi con capitalizzazione annuale dato che il Tribunale ha escluso qualsiasi capitalizzazione ed inoltre, nel valutare il dedotto superamento del tasso soglia usurario, sempre correttamente il giudice di primo grado ha escluso dal calcolo quanto dovuto per commissione di massimo scoperto. Così i soccombenti propongono ricorso per cassazione. La computabilità delle commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda il computo delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del tasso soglia usurario, la Suprema Corte ha più volte ribadito che, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti intercorsi prima dell’entrata in vigore dell’art. 2- bis d.l. n. 185/2008 il primo gennaio 2010 , per la verifica del superamento del suddetto tasso, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia” e con la CMS soglia”, compensandosi l’importo dell’eccedenza della CMS applicata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale margine residuo degli interessi . Per tali ragioni, è infondato pretendere la riconduzione della commissione di massimo scoperto entro il tasso soglia stabilito per il periodo anteriore al 2009 e dunque il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 novembre 2018 – 8 febbraio 2019, n. 3867 Presidente Bisogni – Relatore Nazzicone Fatti di causa La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 6 marzo 2013 ha riliquidato le spese di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto, confermando per ogni altro profilo la decisione del Tribunale di Teramo del 29 dicembre 2006, la quale aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti fideiussori al pagamento di una minor somma in favore della Banca Popolare dell’Adriatico s.p.a La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che a è infondato il motivo di appello relativo al calcolo degli interessi con capitalizzazione annuale, dal momento che il tribunale, come prima il c.t.u., hanno escluso qualsiasi capitalizzazione b nel valutare il dedotto superamento del tasso soglia usurario, correttamente il tribunale ha escluso dal computo quanto dovuto per commissione di massimo scoperto, avendo il D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, al riguardo un valore innovativo c è corretta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, posto che il tribunale ha disatteso la domanda con riguardo al preteso superamento del tasso soglia, mentre ha accolto la doglianza con riguardo ai compensi per alcuni atti avversari, tardivamente depositati. Avverso questa sentenza propongono ricorso i soccombenti, affidato a tre motivi. Resiste la banca intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria. Dopo un rinvio - in attesa della pronuncia a Sezioni unite su tema implicato nella decisione - la causa è stata rimessa all’adunanza camerale del 28 novembre 2018 la banca ha depositato una ulteriore memoria. Ragioni della decisione 1. - I motivi del ricorso propongono avverso la sentenza impugnata censure che possono essere come di seguito riassunte 1 violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la c.t.u. avesse espunto ogni capitalizzazione, invece considerata con periodicità annuale 2 violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, L. n. 2 del 2009, art. 2-bis, per avere la sentenza impugnata ritenuto di non considerare la c.m.s. al fine di determinare il superamento oppur no del c.d. tasso soglia usurario 3 violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata vagliato il motivo di appello contenente censura alla liquidazione delle spese, operata dal tribunale lasciando a carico dei ricorrenti le medesime nella misura dei quattro quinti dell’intero. 2. - Il primo motivo è manifestamente inammissibile, posto che, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, Cass. 17 maggio 2012, n. 7772 . 3. - Il secondo motivo è infondato. La questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura, di cui all’art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, è stata ora affrontata dalla Cassazione a sezioni unite Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303 , la quale ha enunciato un principio di diritto, così massimato In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore il 1 gennaio 2010 delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale TEG degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia - ricavato dal tasso effettivo globale medio TEGM indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108 del 1996 - e con la CMS soglia calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati . In sostanza, il principio di diritto così affermato è nel senso che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis non ha carattere interpretativo e retroattivo, onde va escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore della nuova disposizione, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell’usura presunta, mentre occorrerà svolgere una doppia comparazione, l’una con riguardo al tasso soglia usurario e l’altra alla commissione di massimo scoperto, che dunque è oggetto di una rilevazione separata. Il motivo, che pretende la riconduzione della commissione di massimo scoperto entro il tasso soglia stabilito per il periodo anteriore al 2009, è dunque infondato. 4. - Il terzo motivo è infondato, perché non sussiste l’omessa pronuncia denunciata, avendo la corte del merito risposto sul punto, come si ricava dalla sintesi della motivazione, sopra riportata nello svolgimento del processo, al punto c . 5. - Le spese vengono compensate per essere stata la questione incerta al momento della proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.