Ordina un impianto fotovoltaico, ma poi ci ripensa: quali sono le conseguenze?

La responsabilità per violazione delle regole di buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali si inquadra all’interno del paradigma della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che l’onere della prova è a carico della parte che si ritiene danneggiata.

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza pubblicata il 13 ottobre 2018. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da una società attiva nel settore della fornitura e montaggio d’impianti fotovoltaici al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’ingiustificato recesso della committente. In particolare, l’attrice sostiene che, all’esito delle trattative intercorse, la convenuta avrebbe deciso di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio immobile, sottoscrivendo una proposta contenente la pattuizione del prezzo finale e del termine per la messa in funzione dell’impianto. Solo in un secondo momento, la convenuta ha comunicato di volere realizzare l’impianto solamente nell’anno seguente. Pertanto, l’attrice chiedeva, previa risoluzione per inadempimento del contratto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti costi sostenuti, spese di deposito del materiale e mancato guadagno ovvero, in subordine, del danno emergente” a titolo di responsabilità precontrattuale. La convenuta si difendeva in giudizio, sostenendo che i negoziati intercorsi non era sfociati in alcun accordo contrattuale e giustificando il proprio recesso dalle trattative con la presunta inidoneità della soluzione tecnica proposta dall’attrice. All’esito del giudizio di primo grado, veniva escluso il perfezionamento di un accordo contrattuale su tutti gli elementi essenziali dell’affare essendo stata predisposta una mera puntuazione” e la convenuta veniva condannata, a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento del c.d. interesse negativo. Ingiustificato recesso dalle trattative l’onere della prova è a carico del danneggiato. Secondo la Corte di merito, dovendosi inquadrare la responsabilità per violazione delle regole di buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali art. 1337 cod. civ. all’interno del paradigma della responsabilità extracontrattuale Cass., n. 19883/2005, n. 16735/2011 e n. 477/2013 , l’onere della prova deve porsi a carico della parte che si ritiene danneggiata artt. 2043 e 2059 c.c. , sia a proposito dei presupposti della responsabilità nel caso di specie, l’incolpevole affidamento dell’attrice e l’ingiustificato recesso della convenuta , sia con riferimento all’esistenza e all’ammontare del danno. Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto – sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto – con quello per cui dalla lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto c.d. interesse negativo Cass., n. 15172/2003 . Se manca il contratto, la responsabilità è extracontrattuale, a meno che La stessa Corte territoriale dà atto che non sono mancate pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno qualificato la responsabilità di cui all’art. 1337 c.c. come di tipo contrattuale, precisando che tali precedenti attengono a fattispecie particolari. Ed infatti, la Cassazione ha ritenuto ravvisabile una responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come contatto sociale qualificato”. La tesi del contatto sociale qualificato” si fonda sul fatto che, in determinate situazioni, anche in assenza della stipula di un contratto, si crea un reciproco affidamento tra le parti, obbligate a comportarsi secondo buona fede” e tenute ad osservare gli obblighi di informazione e di protezione” previsti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c. . In questi casi, non ci sono obblighi di prestazione” ex art. 1174 c.c., ma obblighi di buona fede, di protezione e di informazione” Cass. Civ., n. 14188/2016 . L’inquadramento della responsabilità in assenza di contratto nelle due macrocategorie della responsabilità civile contrattuale” ed extracontrattuale” è tutt’altro priva di conseguenze pratiche, atteso che la responsabilità contrattuale offre una tutela maggiore rispetto a quella extracontrattuale termine prescrizionale di dieci anni anziché di cinque inversione dell’onere della prova a favore del danneggiante maggiore estensione del danno risarcibile. I Giudici di legittimità hanno individuato alcune ipotesi tipiche di responsabilità contrattuale in assenza di contratto responsabilità di scuole ed insegnanti nei confronti degli alunni in caso di incidenti responsabilità dell’ospedale o del medico nei confronti del paziente responsabilità della P.A. per violazione di obblighi procedimentali nei confronti dei privati dalla quale deriva una lesione patrimoniale dell’interesse del privato al bene della vita realizzabile mediante il procedimento amministrativo. La decisione della Corte d’appello. Escluso che la vicenda dedotta in giudizio configurasse un’ipotesi di contatto sociale qualificato” e ritenendo che l’onere della prova gravasse sul danneggiato, la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, sia con riferimento all’accertamento dei presupposti della responsabilità precontrattuale, sia sotto il profilo dell’esistenza e dell’ammontare. In particolare, è stato ritenuto provato sia il carattere ingiustificato del recesso dalle trattative atteso che la presunta inidoneità delle soluzioni tecniche prospettate dall’azienda è stata invocata solo dopo la richiesta di danni , sia l’impossibilità di riutilizzare per altre forniture la struttura metallica realizzata dall’azienda per l’impianto commissionato.

Corte di Appello Trento-Bolzano, sez. Civile, sentenza 10 - 13 ottobre 2018 Presidente Pichler – Estensore Weissteiner Svolgimento del processo L'odierna appellata T. SRL, società attiva nel settore della fornitura e montaggio d'impianti fotovoltaici, ha promosso dinanzi al Tribunale di Bolzano in via principale una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta N.H. e risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente sostenute, nei costi di deposito delle componenti e nel mancato guadagno . Deduceva di avere condotto, nell'estate 2012, delle trattative contrattuali, sfociate in diverse proposte allegati n. 3 e 4 . Essendosi la convenuta deciso per la realizzazione dell'impianto ancora nell'agosto di quell'anno, essa avrebbe rinnovato la proposta contrattuale del 27.7.2012 allegato n. 5 , sottoscritta dalla convenuta in data 31.7.2012 allegato n. 6 con pattuizione del prezzo finale in Euro 110.000,00 e termine del 25.8.2012 per la messa in funzione dell'impianto. A questo punto, T. Srl si sarebbe immediatamente attivata, acquistando le componenti elettriche ed elettroniche convertitori e accessori e commissionando la realizzazione della sotto-struttura metallica dell'impianto allegati dal n. 7 al n. 11 , emettendo in data 2.8.2012 la prima fattura d'acconto per Euro 27.500,00, oltre Iva allegato n. 12 . Ancora in data 6.8.2012 la convenuta, con posta elettronica, avrebbe comunicato l'approvazione amministrativa della costruzione dell'impianto sul tetto esistente e che, quindi, si poteva procedere come programmato allegato n. 13 . Solo in data 9.8.2012 la committente avrebbe comunicato di averci riflettuto e di volere realizzare l'impianto solamente nell'anno seguente. A quella data l'attrice avrebbe avuto esborsi di Euro 25.148,00 allegato n. 14 . In data 12.8.2012 la convenuta avrebbe poi comunicato di non avere stipulato alcun contratto e di non dovere alcunché alla T. Srl. Le successive richieste, anche attinenti alla realizzazione dell'impianto in tempo successivo e al deposito delle componenti nel frattempo acquistate sarebbero rimaste senza riscontro. T. Srl chiedeva in via principale, quindi, la condanna della convenuta, previa risoluzione del contratto per inadempimento, al risarcimento del danno nell'ammontare di Euro 30.429,08 per spese e costi sostenuti, di Euro 6.000,00 per spese di deposito e Euro 16.500,00 per mancato guadagno 15% del prezzo pattuito , complessivamente Euro 52.929,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, qualora dovesse risultare che nessun contratto era stato stipulato dalle parti, T. Srl chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno emergente nell'ammontare di Euro 36.429,08 o più o meno, come di giustizia a titolo di responsabilità precontrattuale per avere indotto l'attrice all'affidamento nel contratto avendo condotto serie trattative relative anche al prezzo, presentato domande di allaccio al gestore della rete elettrica, etc La convenuta N.H., confermando di avere condotto delle trattative per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio immobile sito a D. B. , resisteva alla domanda attorea eccependo che i negoziati non erano sfociati in alcun accordo contrattuale e che il recesso dalle trattative era giustificato dal fatto che la T. Srl non sarebbe stata in grado a fornire una soluzione adeguata alla realtà climatica dell'Alta Pusteria, caratterizzata da inverni lunghi e nevosi, e alle caratteristiche del tetto dell'immobile pendenza del 7% . In particolare, la membrana impermeabile Delta Exxtrem , da applicare sotto i panelli solari, proposta da T. Srl, non sarebbe stata adeguata alle condizioni climatiche e del tetto, come confermato anche dalla ditta produttrice della membrana, mentre la controparte non avrebbe approfondito la possibilità, suggerita dalla stessa N., dell'installazione d'impianti sbrinatori per agevolare l'eliminazione rapida di ghiaccio e neve sui pannelli solari e così impedire il formarsi di acqua di condensa. Stante l'inadeguatezza tecnica della soluzione offerta e la mala fede di T. Srl, il recesso dalle trattative sarebbe pienamente giustificato. Contestando anche le voci di danno esposte, la convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 1620/2016 del 26 settembre 2016 - Escludeva che tra le parti si era perfezionato un accordo su tutti gli elementi non solo essenziali dell'affare, attribuendo al documento controfirmato dalla convenuta in data 31.7.2012 la qualità di mera puntazione - rigettava, di conseguenza, la domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni - accoglieva, però parzialmente, per Euro 22.955,53 , la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ritenendo il comportamento della convenuta lesivo del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative - riteneva, in particolare, che le parti, dopo la puntuazione del contratto, si erano trovate ad un punto avanzato delle trattative, inducendo la T., visto anche l'avvicinarsi del termine per la realizzazione dell'impianto, ad attivarsi immediatamente al fine di rispettare le tempistiche la stessa N., ancora con mail del 6.8.2012, aveva confermato la volontà di portare avanti il progetto secondo gli accordi solo con mail del 9.8.2012 la N. avrebbe improvvisamente comunicato di volere realizzare l'impianto solo nell'anno successivo, senza giustificare la scelta solo dopo la richiesta di pagamento dei costi sostenuti, la N. in data 12.8.2012 avrebbe lamentato asseriti difetti tecnici della soluzione proposta - riteneva, sulla base delle prove documentali e orali, priva di riscontro probatorio la tesi della N. secondo cui la T. non avrebbe saputo fornire un impianto perfettamente impermeabile, risultando il suo prodotto privo di tale caratteristica , perché essa solo nella mail del 12.8.2012 aveva per la prima volta accennato ad un difetto di impermeabilizzazione dell'impianto progettato da T., perché i testi S. e N., con deposizioni dotate di coerenza intrinseca, avevano confermato l'impermeabilità del sistema nell'insieme delle componenti tecniche e perché l'unica testimonianza discorde del signor -C.H., secondo cui un rappresentante della ditta produttrice della membrana impermeabilizzante avrebbe negato l'idoneità del prodotto a garantire una totale impermeabilità, tenuto conto delle condizioni climatiche e della pendenza del tetto in questione, non era credibile per il forte legame affettivo con la convenuta il coinvolgimento nella vicenda la sua inesperienza tecnica nel settore e per difetto di prova di avere effettivamente assistito agli asseriti colloqui - quantificava, quindi, il pregiudizio risarcibile, costituito dal cosiddetto interesse negativo complessivamente in Euro 22.955,53 di cui Euro 10.200,00 per la sottostruttura in metallo già realizzata, Euro 10.791,60 per invertitori S., Euro 362,10 per una scatola web S., Euro 206,61 per tre interfacce S. e Euro 81,03 per spese di trasporto 8 rebb ' orale esperita, - condannava, quindi, la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 22.955,53, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, e alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., liquidate in aderenza ai parametri medi di cui al regolamento n. 55/2014 in base al decisum . Avverso la sentenza l'appellante N.H. muove le seguenti censure I Erroneo e incompleto apprezzamento delle risultanze istruttorie prove testimoniali e documentali ed istruttoria incompleta in violazione dell'art. 116 comma 1 c.p.c. - erroneo accertamento della responsabilità precontrattuale della signora N. in punto an e quantum/falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. La sentenza affermerebbe ingiustamente una responsabilità precontrattuale della signora N. per asserito ingiustificato recesso dalle trattative. Il recesso sarebbe, invece, legittimo a causa dell'inadeguatezza dell'impianto alla realtà climatica dell'Alta Pusteria inverni lunghi e nevosi e alla bassa inclinazione del tetto 7% in particolare la membrana Delta Exxtrem - secondo informazioni dello stesso produttore - era inadatta all'ambiente di alta montagna e al tetto di bassa pendenza. In punto an il Giudice avrebbe omesso la valutazione di due mezzi di prova essenziali a sostegno della tesi dell'inadeguatezza dell'impianto offerto da T. srl. Il teste K.A., titolare di una ditta operativa nel settore fotovoltaico, a cui la N. nel 2012 avrebbe chiesto un preventivo per la realizzazione delle stesse opere, avrebbe confermato l'impossibilità tecnica di installare un impianto fotovoltaico come quello offerto da T. funzionante su un tetto a bassissima pendenza 7% come quello dell'Hotel H. di proprietà della signora N L'inidoneità tecnica del prodotto Delta Exxtrem proposto da T. emergerebbe, poi, dalla stessa scheda tecnica della ditta produttrice D.A. allegato 4 , nel quale si legge che la membrana è adatta esclusivamente a tetti ripidi e a facciate . Queste due prove, ignorate del tutto nella sentenza, confermerebbero pienamente la tesi dell'inadeguatezza della soluzione tecnica offerta da T. in punto impermeabilità al 100% come richiesto dall'appellante, che per questi motivi era receduta legittimamente dalle trattative. La circostanza troverebbe conferma nella prova documentale allegato n. 15 di controparte, mail inviata dalla N. in data 12.8.2012 e nella deposizione del teste H.P.-C. che avrebbe chiarito che l'impermeabilità al 100% dell'impianto sarebbe stata condicio sine qua non per la stipula del contratto, e che il signore S., dipendente della D.A., avrebbe confermato l'inadeguatezza della membrana scelta alle condizioni climatiche e alla bassa pendenza del tetto. Infine, alla data del 6.8.2012 la T. non aveva ancora inviato i dati tecnici delle componenti e i relativi conteggi. L'attento apprezzamento in applicazione della regola di cui all'art. 116 comma 1 c.p.c. avrebbe dovuto condurre all'unica conclusione logica che T. non era capace di fornire un impianto fotovoltaico funzionante, impermeabile al 100% come necessario e richiesto dalla N. e idoneo al tetto a bassa inclinazione 7% . ed alle particolari caratteristiche climatiche dell'Alta Pusteria . Il Giudice, invece, non avrebbe tenuto conto di dette prove, non avrebbe ammesso gli ulteriori testi offerti, in particolare il teste G.S., dipendente della ditta D.A., avrebbe ritenuto ingiustamente inattendibile il teste P.-C. e attendibili, invece, i testi N. e S Le motivazioni a sostegno dell'inattendibilità del teste P.-C. sarebbero errate, perché la sua testimonianza non sarebbe l'unica deposizione discorde cfr. teste K. e scheda tecnica , il legame affettivo nulla direbbe sulla credibilità di per sé e neppure la presunta inesperienza tecnica non intaccherebbe quanto riferito come sentito dal signor S La mancanza della prova del colloquio sarebbe addebitabile al Giudice che non ha escusso il teste S Al contrario, sarebbero inattendibili i testi S. e N., per l'interesse personale in causa e per essere stati smentiti dai testi K. e P.-C. e dalla scheda tecnica. La sentenza, infine, avrebbe errato anche nel ritenere il comportamento della T. improntato a buona fede e, invece, quello della N. caratterizzato da mala fede. Quest'ultima si sarebbe comportata in maniera impeccabile, facendo presente sin dall'inizio che avrebbe accettato solo un impianto adatto, collaborando nella ricerca si soluzioni sbrinatori e, successivamente al fallimento delle trattative, adoperandosi per salvaguardare gli interessi della controparte in ordine alla possibilità di restituire gli invertitori nel frattempo forniti dalla ditta produttrice . T., invece, avrebbe agito in mala fede, garantendo falsamente l'impermeabilità della membrana proposta e incaricando senza autorizzazione una subappaltatrice con la realizzazione della sotto struttura in metallo. In punto quantum debeatur il costo della sotto struttura in metallo non sarebbe addebitabile all'appellante perché la ditta N.M.G., incaricata senza autorizzazione della signora N., sino ad oggi non avrebbe emesso alcuna fattura, per cui l'importo di Euro 10.200,00 non sarebbe liquido ed esigibile. Con riferimento ai prodotti S. difetterebbe la prova della riferibilità al progetto oggetto di causa gli importi richiesti sarebbero diversi da quelli esposti nella fattura della ditta D., il teste S. affermava di averli ordinati presso la ditta S., ma la fattura dimessa in atti è della ditta D. . Il Giudice di primo grado, per fugare ogni dubbio, sia in punto an sia in punto quantum, avrebbe dovuto completare l'istruttoria, con l'audizione del teste G.S. e del legale rappresentante della ditta S.S. sulla possibilità di restituire le componenti già acquistate e, infine, disporre la chiesta CTU sull'inadeguatezza dell'impianto offerto. II Erroneo regolamento delle spese di lite - violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e mancata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Il Giudice, affermando la totale soccombenza dell'appellante, non avrebbe tenuto conto del rigetto della domanda principale e del solo parziale accoglimento della domanda subordinata e non avrebbe, quindi, sulla base della soccombenza reciproca, compensato integralmente le spese di lite, come, invece, avrebbe dovuto fare in corretta applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c L'appellata T. Srl resisteva all'impugnazione chiedendo la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 12.07.2017 la Corte sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza. Precisate le conclusioni all'udienza del 23.05.2018 come in epigrafe riportate, la causa passa ora in decisione senza ulteriore incombente. Motivi della decisione La sentenza impugnata, per i motivi che seguono, non merita le censure che le vengono mosse. Con il primo articolato motivo l'appellante imputa al Tribunale la violazione della regola del prudente apprezzamento delle prove art. 116 comma 1 c.p.c. e la conseguente falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. - per non avere tenuto conto di due prove essenziali testimonianza K.A. e scheda tecnica della membrana impermeabilizzante - per avere ritenuto inattendibile il teste H.P.-C. e ritenuto, invece, attendibili i testi T.N. e H.S. - per non avere ammesso gli altri testi introdotti, in particolare il teste dipendente dalla ditta produttrice della membrana impermeabilizzante, e per non avere disposto la consulenza tecnica d'ufficio sull'inadeguatezza della soluzione tecnica proposta da T. Srl - per avere, sulla base dell'istruttoria incompleta e per effetto della valutazione errata delle prove acquisite, ritenuto ingiustificato il recesso dalle trattative della N. e affermato il legittimo affidamento della T. Srl nella conclusione dell'affare - per avere ingiustamente liquidato il danno sulla base di prove inattendibili e non concludenti. L'appellante non contesta, invece, di avere condotto le trattative descritte nella sentenza fino a uno stato avanzato. Emerge dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale sulla base della documentazione versata in atti in primo grado - che in giugno 2012 N.H. aveva trasmesso alla T. Srl le planimetrie del tetto dell'edificio a cui l'impianto era diretto, chiedendo l'elaborazione di un preventivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato fatto pacifico e cfr. anche la scheda cliente sub doc. n. 18 di parte appellata - tipo di montaggio In-Dach - termine tedesco che significa nel tetto , cioè integrato nella copertura dell'edificio - che in luglio le parti si erano scambiate due bozze contrattuali - che, stante la richiesta della N. di realizzare l'impianto entro l'agosto 2012, T. Srl aveva formulato una terza proposta contrattuale in data 27.7.2012 - che la N. aveva sottoscritto l'ultima pagina della predetta proposta in data 31.7.2012 - che detta sottoscrizione, secondo l'accertamento del Tribunale non criticato dalle parti, non aveva comportato il perfezionamento di alcun contratto, ma assumeva il significato di una puntazione contrattuale , perché le parti dopo il 31.7.2012 avevano trattato ancora diverse questioni, in particolare le condizioni di pagamento, discutendo ancora su cosa inserire nel contratto finale, e si scambiano le bozze contrattuali . cfr. sentenza, pagina 6 - che T. Srl si era attivata immediatamente, dopo il 31.7.2012, al fine di rispettare la tempistica dell'affare termine per la messa in funzione 25.8.2012 , provvedendo ad incaricare la ditta M.N.G. con sede in A. con le misurazioni e la realizzazione della sotto struttura, acquistando alcune componenti invertitori e accessori e rivolgendosi all'ingegnere N.V. per la progettazione esecutiva e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'allaccio alla rete cfr. sub allegato n. 20 di parte appellata, offerta ingegneristica del 06.08.2012 - che la N. nel frattempo si era attivata presso l'ente gestore della rete elettrica per il necessario allaccio alla rete pubblica, rendendosi così parte attiva cfr. sub allegati dal n. 7 al n. 11 di parte appellata - che la T. Srl in data 3.8.2012 aveva inviato, oltre alla prima fattura d'acconto, anche la scheda tecnica della membrana impermeabilizzante Delta Exxtrem cfr. sub allegati n. 12 e 13 di parte appellata e n. 4 di parte appellante - che, ancora in data 6.8.2012, la N., pure facendo presente che il contratto doveva essere integrato con le schede tecniche delle componenti giusta mail ricevuta in quella data dal proprio geom. di fiducia - cfr. allegato n. 6 di parte appellante , aveva comunicato l'approvazione della costruzione dell'impianto sul tetto e che si poteva procedere come pianificato cfr. sub mail sub allegato n. 13 di parte appellata - che in data 9.8.2012 la N. aveva comunicato improvvisamente di avere deciso, dopo lunga meditazione, di realizzare un impianto solo nella primavera dell'anno 2013 - che solo in seguito alla richiesta della T. Srl di pagamento delle spese sino a quel momento sostenute, la N. aveva accennato per la prima volta nella mail del 12.8.2012 allegato n. 15 di parte appellata alla questione dell'asserita inidoneità del progetto a garantire l'impermeabilità al 100% e dell'informazione errata al riguardo fornita dal collaboratore della ditta T. Srl nel corso delle trattative. Alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione contrattuale e tecnica in atti e delle deposizioni testimoniali, va premesso che l'aggettivo integrato descrive quel tipo d'impianto fotovoltaico, in cui le componenti, in particolare i pannelli, le cornici, la sottostruttura e la membrana isolante, divengono parte integrante della copertura di un edificio, cioè svolgono esse stesse la funzione di tetto e copertura dell'immobile. L'altra soluzione tecnica consiste nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico tramite appoggi fissati sul tetto la struttura dei pannelli è fissata con appositi pilastri sulla copertura dell'edificio , senza che l'impianto e le sue componenti assolvano anche alla funzione di copertura dell'edificio. L'adozione, nel caso concreto, dell'una o dell'altra soluzione tecnica dipende da esigenze di funzionalità/efficienza dell'impianto e scelte estetiche. Ai fini dell'efficienza in termini di produttività è decisiva l'esposizione verso sud - sud-ovest della superficie sulla quale i pannelli sono applicati integrati o su appoggi, in tedesco In-Dach o Auf-Dach . Sotto il profilo estetico, pare preferita l'integrazione dell'impianto nella copertura, ma la scelta dipende anche dal fatto, se l'impianto è costruito su un tetto già esistente o su una copertura in costruzione/ristrutturazione. L'appellante si duole in primo luogo della mancata valutazione della deposizione testimoniale di K.A., unitamente alla non corretta considerazione della scheda tecnica della membrana impermeabilizzante, in atti. Nella motivazione della sentenza effettivamente non vi è traccia della deposizione del teste K.A Tuttavia, l'insieme della deposizione, citata in modo incompleto nell'atto d'appello, non è idonea ad infirmare l'impianto motivazionale seguito dal Tribunale. Secondo l'appellante, il teste, che sarebbe titolare di una ditta operativa nel settore fotovoltaico , avrebbe confermato l'impossibilità tecnica di installare un impianto fotovoltaico integrato come quello offerto da T. - v. deposizione N.T. funzionante su un tetto a bassissima pendenza 7% come quello dell'Hotel H. di proprietà della signora N Il teste K.A., che è di professione elettricista in proprio , ha riferito che la signora N. si era rivolta a lui tra il 2011 e il 2012 per l'installazione di un impianto fotovoltaico . Secondo il teste, non si è poi arrivati all'esecuzione dell'incarico per diversi motivi la signora N. ci ha chiesto un sistema di sbrinamento che ha trovato in Internet. Noi abbiamo detto che avremmo montato l'impianto fotovoltaico solo senza il sistema di sbrinamento, perché non ritenevamo la ditta dell'impianto trovato dalla signora N. affidabile. Era una ditta tedesca che non conoscevamo. Noi poi avremmo montato l'impianto sopra il tetto e lei avrebbe voluto l'impianto integrato perché c'era un maggiore incentivo. Noi per le particolari modalità del tetto della signora N. avevamo del tutto sconsigliato l'impianto integrato, non si poteva realizzare a norma. Inoltre avevamo delle tempistiche dateci dalla signora N. troppo ristrette per la realizzazione dell'impianto, perché lei non era mai decisa e aveva sempre bisogno di tempo. Poi ci ha chiamato all'ultimo dicendoci che sarebbe stato da installare l'impianto nei giorni immediatamente dopo, e a quel punto noi avevamo già altri impegni di lavoro e non avevamo più tempo. A specifica domanda il teste ha ulteriormente chiarito Ritenevamo che l'impianto potesse essere messo non integrato ma sopra il tetto per il problema di garantire l'assoluta impermeabilità. Dal nostro punto di vista un impianto su un inclinazione di pochi gradi del tetto non va bene, mentre la N. insisteva per averlo così per la questione degli incentivi, che erano maggiori per gli impianti integrati. La N. ci aveva chiesto di metterlo sugli abbaini che appunto non avevano una grande inclinazione, anzi erano quasi piani. Il teste, poi, nulla poteva dire sulle qualità tecniche della membrana proposta da T. Srl e riferiva che la N. ancora dopo l'estate 2012 era indecisa sul da farsi. Il teste, quindi, non ha esaminato il progetto predisposto dalla T. Srl, che non ha mai visto, né poteva dire alcunché sulle qualità tecniche del tipo di membrana proposto. Il teste ha, invece, chiaramente riferito, più volte nel corso dell'audizione, che la N.H. richiedeva, con insistenza e per via dei maggiori incentivi per l'immissione dell'energia prodotta nel circuito della rete pubblica di distribuzione la realizzazione di un impianto integrato nel tetto e non sul tetto, soluzione che egli consigliava perché ritenuta più idonea per il tetto in questione, caratterizzato dalla bassa inclinazione. Il teste non si sentiva in grado di garantire una completa impermeabilità con riferimento al tipo di montaggio richiestogli dalla cliente. Peraltro, l'affare in realtà non era alla fine andato in porto, perché la cliente si mostrava inizialmente indecisa e, poi, chiedeva la realizzazione entro pochi giorni. Ma a quel punto il teste era impossibilitato per via di altri ordini in lavorazione. Quindi, il mero fatto che l'elettricista K. non se la sentiva di garantire l'impermeabilità al 100% , nulla dice sul progetto della T. Srl che lui non ha visto , né può essere valutato in termini d'inidoneità tecnica della membrana impermeabilizzante proposta da T. Srl di cui il teste ha dichiarato di non conoscere le qualità tecniche . L'appellante, poi, lungi dall'affermare che un impianto integrato in genere non sia idoneo sotto il profilo dell'efficienza e della realizzabilità tecnica per un tetto a bassa inclinazione, argomenta l'inidoneità della soluzione offerta dall'appellata unicamente con riferimento all'asserita inidoneità della membrana Delta Exxtrem . L'inidoneità alle rigide condizioni climatiche dell'Alta Pusteria inverni lunghi e nevosi e alla bassissima pendenza del tetto 7% emergerebbe dalla stessa scheda tecnica nella quale si legge che la membrana Delta Exxtrem è adatta esclusivamente a tetti ripidi ed a facciate atto d'appello, pagina 11 . La scheda tecnica è redatta in lingua tedesca. Sotto la voce Eignung idoneità si legge bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne harter Schalung sowie bei Fassaden per tetti spioventi pienamente coibentati, con o senza casseri duri, e per facciate . Non si legge, quindi, nella scheda che la membrana in questione sia esclusivamente idonea per tetti ripidi, ma, semmai, che la membrana sia anche, o in particolare idonea per tetti spioventi senza indicazione del grado di pendenza e per facciate. Inoltre, nella stessa scheda tecnica il produttore D.A. garantisce una resistenza da - 40 C a + 120 C e un'impermeabilità del tipo W1 secondo la norma tecnica EN 13859-1. La qualità W1 esprime l'impermeabilità più alta riferita alle misure di controllo di qualità previste da quella norma tecnica, il cui superamento positivo costituisce il presupposto per l'autorizzazione dell'immissione in commercio nel mercato unico europeo. L'assunto d'inidoneità alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del tetto in questione non trova, quindi, conferma nella scheda tecnica del prodotto. Anzi, le qualità tecniche indicate nella scheda inducono a ritenere che il prodotto sia idoneo sia alle condizioni climatiche dell'Alta Pusteria sia alle caratteristiche della copertura dell'edificio in questione. Ciò detto, perde di spessore la critica rivolta alla ritenuta coerenza intrinseca delle deposizioni testimoniali di N.T. legale rappresentante della ditta N.M.G., incaricata dalla T. Srl per compiere sul luogo delle misurazioni e per predisporre la sotto struttura in metallo e per la fornitura dei moduli/pannelli - cfr. dichiarazione scritta della ditta di data 09.08.2013 sub allegato n. 22 di parte appellata e di S.H., già dipendente della parte appellata cessato dal rapporto di lavoro già a marzo 2013, quindi due anni prima della sua audizione dinanzi al Tribunale . Da quelle deposizioni si ricava che la membrana, applicata sotto la struttura dei pannelli assemblati, svolge la funzione di scaricare l'acqua di condensa che si può formare in caso di pioggia e/o neve e/o scioglimento di neve e ghiaccio accumulato sui pannelli. I pannelli e la struttura nell'insieme, secondo il teste N., sono impermeabili contro la pioggia etc., mentre la membrana è diretta a eliminare e favorire il deflusso dell'acqua di condensa che in caso di eventi meteorici si può formare sotto i pannelli. La coerenza intrinseca delle due deposizioni non è scalfita, per le ragioni anzidette, né dalla deposizione del teste K. che non conosceva le qualità della membrana in questione e che nulla poteva dire sulla concreta soluzione tecnica offerta perché non l'aveva vista e che, più che altro, dubitava della soluzione integrata in sé, voluta con insistenza dalla N., che però non è in discussione né dalle indicazioni contenute nella scheda tecnica anzi, trova, semmai, ulteriore conferma proprio nelle indicazioni tecniche del produttore della membrana . La critica d'inattendibilità di questi due testi non coglie nel segno. In primo luogo, il teste S.H. era cessato già due anni prima dell'audizione dinanzi al Tribunale dal rapporto di lavoro con la T. Srl. In secondo luogo, poi, il fatto di avere confermato di avere ordinato le componenti elettriche invertitori e accessori direttamente presso la ditta produttrice S.T. e non presso la ditta D.S.V.-G., che risulta avere effettuato il trasporto e fatturato il costo, cfr. fattura di trasporto sub allegato n. 21 di parte appellata , integra una mera imprecisione, tenuto conto anche del fatto che le componenti sono di produzione della ditta S., per la quale la ditta D. funge da mero distributore esclusivo cfr. il chiarimento, non contestato, dell'appellata nella comparsa di costituzione nel presente grado . L'attendibilità del teste N.T., invece, trova conferma non soltanto nella coerente deposizione del teste S., ma nella documentazione poco anzi esaminata. La credibilità di questo teste non pare potersi escludere a priori solo perché egli rappresenta la ditta che ha ancora un credito non saldato nei confronti della T. Srl. Il Tribunale, poi, ha valutato come inattendibile la deposizione discorde di H.P.-C. per una serie di motivi, tra cui il forte legame affettivo con la signora N. secondo la dichiarazione resa dinanzi alla Pretura austriaca di Schwaz, richiesta in via di rogatoria estera per l'audizione del teste, è il convivente di fatto e il padre dei figli , il coinvolgimento personale nella vicenda sintomatico sarebbe, secondo il Tribunale, l'uso reiterato del Noi Wir nel riferire atti o fatti della N. , l'inesperienza tecnica e, in particolare, il difetto di prova di avere effettivamente assistito al colloquio telefonico tra la N. e il dipendente della ditta produttrice della membrana, nel corso del quale quest'ultimo avrebbe confermato l'inidoneità tecnica della membrana alle condizioni climatiche e alla bassa inclinazione del tetto. Ora, si concorda con la difesa dell'appellante, secondo cui le circostanze valutate dal Tribunale per l'affermazione d'inattendibilità del teste, se considerate singolarmente, per ciò solo non sarebbero significative. Ma è proprio l'insieme delle circostanze, prese in considerazione dal Tribunale complessivamente, a condurre ragionevolmente a un difetto di credibilità della deposizione. L'effettivo legame affettivo forte, il coinvolgimento personale, l'inesperienza tecnica non contestata e la prova difettosa dell'effettività del colloquio telefonico con collocato nel tempo e nello spazio, solo per sentito dire, perché il colloquio sarebbe stato condotto al telefono a vivavoce , a fronte della documentazione delle trattative in atti, insieme alle altre prove orali assunte, a fare ritenere corretta la decisione del Tribunale. Infatti, la N. e il suo tecnico di fiducia geom. P. già dal 3.8.2012 avevano a disposizione la scheda tecnica in questione. Nella mail di data 6.8.2012 il tecnico di fiducia, geom. G.P., invita la N. a non sottoscrivere il contratto definitivo prima dell'integrazione del testo con le schede tecniche delle componenti e i conteggi di produttività, si presume , ma nulla critica in ordine alla qualità tecnica della membrana proposta. Nella successiva mail, inviata nella stessa giornata del 6.8.2012, la N. comunica a T. Srl l'ok del progetto e che possiamo andare avanti come pianificato können wir wie geplant vorgehen . Solo dopo il recesso dalle trattative, comunicato in data 9.8.2012, e precisamente in risposta alla richiesta di pagamento degli esborsi sostenuti, compare nella corrispondenza inviata dalla N. per la prima volta l'accenno all'inadeguatezza della membrana, mentre secondo il teste questa sarebbe stata la preoccupazione maggiore della N E' l'insieme delle circostanze e delle prove acquisite ad attribuire poca attendibilità e coerenza alla testimonianza acquisita in via di rogatoria estera. E tale giudizio non è intaccato dal riferimento, infine, alla sanzione penale per falsa testimonianza sotto giuramento, prevista dall'ordinamento austriaco, atteso che anche l'ordinamento italiano minaccia una sanzione penale analogamente severa art. 372 c.p. . La critica, poi, secondo cui il Giudice avrebbe violato l'art. 116 c.p.c., non ammettendo la prova diretta sul colloquio tra la N. e il dipendente della ditta produttrice, non coglie nel segno. Il Tribunale, con l'ordinanza istruttoria pronunciata in data 5.12.2014, ha ammesso la prova orale offerta e richiesta sul punto dall'appellante, facendo uso del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 245 comma 1 c.p.c. di ridurre la lista dei testi sovrabbondanti e di ammettere, sui pochi capitoli di prova ammessi, solo due testi per parte, a libera scelta. Bene poteva, allora, parte appellante sentire il teste G.S., quale teste diretto e sicuramente terzo rispetto al teste indiretto e coinvolto personalmente P.-C A fronte del quadro probatorio sufficientemente chiaro, questa Corte ritiene di non dovere completare l'istruttoria, perché è alquanto improbabile che il teste G.S. si ricordi oggi il preciso contenuto di un colloquio telefonico svoltosi nel lontano 2012 in particolare, se il giudizio da lui asseritamente espresso aveva riguardato effettivamente l'inidoneità tecnica del proprio prodotto o non, piuttosto, l'idea dell'impianto integrato voluto dalla N. su quel tetto a bassa inclinazione e che contraddica, in particolare, le indicazioni della scheda tecnica del prodotto distribuito dalla propria datrice di lavoro. Una CTU, infine, non era e non è indispensabile ai fini della presente decisione, perché non è in discussione, sotto il profilo dell'efficienza, della fattibilità e dell'estetica, l'idoneità dell'impianto integrato , voluto dalla N. sul tetto con inclinazione particolarmente bassa, ma unicamente l'idoneità della membrana impermeabilizzante, le cui qualità tecniche, risultanti dalla scheda del produttore, fanno ritenerla adeguata ad entrambe le esigenze espresse condizioni climatiche e pendenza del tetto . In conclusione, è corretta la decisione del Tribunale circa il legittimo affidamento della T. Srl nella conclusione del contratto, in particolare alla luce del contenuto della mail del 06.08.2012, con cui la signora N. testualmente comunicava pertanto possiamo procedere come pianificato in tedesco somit können wir wie geplant vorgehen , della tempistica prevista, dell'attiva partecipazione della N. alla pratica amministrativa di allaccio alla rete pubblica, etc. Altrettanto corretta è la decisione del Giudice di primo grado sulla questione del recesso ingiustificato e improvviso, dapprima motivato con un mero ripensamento di opportunità e solo successivamente, cioè dopo la richiesta di rifusione delle spese sostenute, argomentato con riferimento all'asserita ma non provata inidoneità della membrana impermeabilizzante proposta. Con riferimento alla seconda parte del primo motivo d'impugnazione, attinente alla liquidazione del danno, costituito esclusivamente dalle spese inutilmente sofferte, l'appellante sostiene, alla luce dell'asserita inattendibilità dei testi N. e S., che manchi la prova della realizzazione da parte della M.T.G. e su incarico della T. Srl per questa commessa della sottostruttura in metallo e che il costo della struttura non le sarebbe comunque addebitabile perché la ditta N.M.G., incaricata senza autorizzazione della N., sino ad oggi non avrebbe emesso alcuna fattura, per cui l'importo di Euro 10.200,00 non sarebbe liquido ed esigibile. In giurisprudenza pare ancora prevalente l'inquadramento della responsabilità per violazione delle regole di buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali art. 1337 c.c. nel paradigma della responsabilità extracontrattuale, con il conseguente onere della prova art. 2697 c.c. a carico della parte che si ritiene danneggiata, sia a proposito dei presupposti della responsabilità nel caso di specie, incolpevole affidamento e ingiustificato recesso sia con riferimento all'esistenza e all'ammontare del danno cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15172 del 10 ottobre 2003 La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato artt. 2043 e 2059 cod. civ. . Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto cosiddetto interesse negativo . cfr., sull'inquadramento della responsabilità, Corte di Cassazione, sentenza n. 19883 del 13 ottobre 2005 sentenza n. 16735 del 29 luglio 2011 sentenza n. 477 del 10 gennaio 2013 . Alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità tendono a qualificare la responsabilità in questione come di tipo contrattuale, ma queste attengono alla particolare fattispecie dei contratti d'appalto già conclusi con la Pubblica Amministrazione, divenuti inefficaci per difetto di approvazione ministeriale e/o annullamento dell'aggiudicazione. In questi casi la Suprema Corte ha ricostruito una responsabilità da contatto sociale qualificato e, quindi, di carattere contrattuale cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016 In tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato , inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 2946 c.c cfr. anche Corte di Cassazione, sentenza n. 25644 del 27 gennaio 2017 . Comunque, sotto il profilo della prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno, rappresentato dal cosiddetto interesse negativo, l'onere della prova rimane a carico di chi si assume danneggiato dal comportamento altrui. Il teste N.T. ha confermato che la ditta M.N.G. di cui era legale rappresentante aveva ricevuto l'incarico da parte della T. Srl di realizzare per l'impianto in questione la sotto struttura metallica e di fornire anche i pannelli da applicare su detta struttura. Stante l'urgenza della commessa, nei primi giorni di agosto 2012 si era recato sul posto e la struttura metallica era già realizzata all'atto del recesso dalle trattative della N Ha chiarito in modo logico che, mentre i pannelli già procurati potevano essere riutilizzati per altre commesse, non altrettanto si poteva fare con la struttura metallica, in quanto era realizzata, sulla base delle planimetrie dell'edificio, specificatamente per questo progetto. Ha dichiarato anche che il costo di detta struttura ammontava a Euro 10.200,00. La T. Srl già nella mail del 09.08.2012, in risposta alla comunicazione di recesso della N. di medesima data cfr. scambio di corrispondenza sub allegato n. 14 , aveva indicato il costo di Euro 10.200,00 per la sotto-struttura metallica in questione. L'importo risulta confermato, poi, anche dalla comunicazione della M.N.G. del 9.8.2013 allegato n. 22 , indirizzata alla T. Srl, in cui conferma la somma con formale richiesta di pagamento müssen wir ihnen die Kosten von Euro 10.200,00 in Rechnung stellen = dobbiamo fatturale i costi di Euro 10.200,00 . Dell'effettiva prestazione vi è, poi, un altro principio di prova documentale, costituito dallo schizzo planimetrico della struttura e dei pannelli allegato n. 19 di parte appellata . Esclusa l'inattendibilità del teste per le considerazioni già svolte, non vi è dubbio, quindi, dell'effettiva predisposizione della struttura e della sua inutilizzabilità per un diverso progetto. L'effettività del debito, poi, non dipende dall'emissione del pertinente documento fiscale e neppure dall'effettivo pagamento/esborso da parte della T. Srl cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8199 del 4 aprile 2013 e sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010 in tema, però, di riparazione futura non ancora eseguita sentenza n. 4357 del 25 marzo 2003 in tema di obbligazione assunta nei confronti di consulenti di parte, in assenza di prova dell'esborso effettivo sentenza n. 9740 del 5 luglio 2002, che esclude la necessità della prova dell'effettivo esborso in caso di danno emendabile . Decisivo è l'accertamento dell'effettiva sussistenza del debito e della pretesa di pagamento fatta valere dal fornitore. Con riferimento ai prodotti S. difetterebbe la prova della riferibilità al progetto oggetto di causa gli importi richiesti sarebbero diversi da quelli esposti nella fattura della Ditta D., il teste S. affermava di averli ordinati presso la ditta S., ma la fattura dimessa in atti è della ditta D. . In effetti, gli importi richiesti con la comunicazione del 09.08.2012 divergono in eccesso dal prezzo d'acquisto esposto nella fattura della ditta D. sub allegato n. 21 di parte appellata. Tuttavia, il teste S. ha chiarito di avere ordinato personalmente queste componenti della ditta S. distribuite e fornite per conto della S. dalla ditta D.S. per il progetto della signora N Dalla fattura risulta che l'ordine è stato inviato in data 03.08.2012, la fornitura è avvenuta in data 07.08.2012 e il pagamento anticipato è stato eseguito già con ordine di bonifico bancario del 03.08.2012. L'assunto, poi, secondo cui la ditta produttrice S.S. avrebbe di certo accettato la restituzione delle componenti fornite, è ripreso diffusamente nell'atto d'appello ma senza critica specifica alla decisione impugnata. Comunque, a prescindere dal difetto di prova dell'assunto, l'argomento non convince, sia perché le componenti sono state fornite da una ditta che si occupa esclusivamente della vendita e distribuzione dei prodotti per cui difficilmente era disposta ad accettare la riconsegna, peraltro a fornitura già pagata sia perché, sul punto, sono coerenti le affermazioni del teste S., secondo cui le ditte del settore non accettano la restituzione di componentistica fornita. In termini analoghi si è espresso anche il teste N. con riferimento alla struttura predisposta dalla sua impresa, mentre i pannelli già preparati ma non ancora inviati potevano essere riutilizzati per un'altra commessa . La sentenza impugnata resiste, pertanto, anche sotto il profilo della prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante si duole dell'imputazione, per intero, delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza art. 91 c.p.c. . In realtà, vi sarebbe la situazione della soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 c.p.c., essendosi concluso il giudizio con il rigetto della domanda principale e con l'accoglimento solo parziale della domanda subordinata. L'esito del giudizio, però, non è quello della soccombenza reciproca completa o parziale che presuppone l'introduzione in giudizio di domande contrapposte, integralmente o parzialmente rigettate , ma della soccombenza in ordine al bene della vita domandato dall'attrice in primo grado somma risarcitoria , se pure in misura inferiore alla richiesta iniziale. Del riconoscimento in misura ridotta della pretesa il Tribunale ha tenuto conto, motivando la liquidazione delle spese di lite con il criterio del decisum , previsto dal D.M. n. 55 del 2014. L'applicazione di detto criterio non è soggetto a specifica critica, per cui il motivo d'impugnazione è generico e, comunque, per le ragioni esposte, infondato. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado all'appellata art. 91 c.p.c. . Nella liquidazione si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00 di cui al D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il valore medio ridotto alla metà per la fase di trattazione, e, quindi, Euro 1.080,00 per studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva, Euro 877,50 per la fase di trattazione e Euro 1.820,00 per la fase decisionale, complessivamente Euro 4.654,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso spese forfetario sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste previste per legge. P.Q.M. La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da N.H. nei confronti di T. SRL, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1620/2016 di data 26.09.2016, disattende l'appello condanna l'appellante N.H. a rifondere all'appellata T. SRL le spese del presente grado che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 4.654,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso spese forfetario sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste previste per legge dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.