La designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita

Nel contratto di assicurazione per l’ipotesi di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., che trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto contraente, non potendo quindi essere oggetto di sue eventuali disposizioni testamentarie.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25635/18 depositata il 15 ottobre. La vicenda. Con atto di citazione l’attrice invocava in giudizio una compagnia assicurativa chiedendo di dichiararsi il proprio diritto, quale erede universale del defunto, alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa sulla vita, poiché nel contratto di assicurazione venivano indicati come beneficiari gli eredi legittimi. Dopo la morte della contraente, con testamento olografo l’attrice veniva designata erede universale dell’assicurata. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando la compagnia al pagamento di una somma di denaro corrispondente al capitale investito oltre rivalutazione e interessi e ritenendo che l’attrice fosse unica erede legittima indicata nella polizza quale beneficiaria. La compagnia impugnava dinanzi alla competente Corte d’Appello la decisione di primo grado rilevando che il diritto del beneficiario aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione dell’attrice quale erede testamentario non attribuiva ad essa il diritto alla corresponsione della somma. La Corte territoriale rigettava la domanda, così la compagnia ricorre in Cassazione. L’individuazione del beneficiario del contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione per l’ipotesi di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., che trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto contraente, non potendo quindi essere oggetto di sue eventuali disposizioni testamentarie. Così la designazione di terzi beneficiari del contratto non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nel caso in esame, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro chiamata all’eredità. La designazione del beneficiario da parte dell’assicurato non si realizza attraverso la modificazione delle categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario, il quale acquista un diritto iure proprio autonomo rispetto alle vicende successorie. Pertanto, l’individuazione dei soggetti designati, seppure va compiuta al momento della morte dell’assicurato, non prevede che i medesimi si identifichino con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità. La Corte, dunque, accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 giugno – 15 ottobre 2018, n. 25635 Presidente Amendola – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione del 30 gennaio 2014 F.C. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano la società Eurovita Ass.ni S.p.A. chiedendo dichiararsi il proprio diritto, quale erede universale di T.A. e, comunque, a qualsiasi titolo, alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa. Deduceva che in data 3 giugno 2004 la T. aveva stipulato con Eurovita Ass.ni S.p.A. un contratto di assicurazione sulla vita per il capitale di Euro 35.000 nel quale venivano indicati quali beneficiari gli eredi legittimi . A causa del successivo decesso della contraente, si apprendeva della stesura di un testamento olografo, nel quale F.C. veniva designata erede universale dell’assicurata, senza alcun riferimento all’esistenza dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dalla de cuius. Si costituiva Eurovita Ass.ni S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda il Tribunale di Bolzano con sentenza del 15 aprile 2015 accoglieva le domande condannando la compagnia al pagamento della somma di Euro 50.000 corrispondente al capitale investito oltre rivalutazione e interessi. Il primo giudice riteneva che l’attrice, quale erede universale della assicurata, istituita con testamento olografo del 30 agosto 2010, integrasse la qualità di un unico erede legittimo indicato nella polizza quale beneficiario con atto di citazione del 27 luglio 2015 la Compagnia impugnava la decisione del Tribunale rilevando che il diritto del beneficiario aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione di F.C. quale erede testamentario non attribuiva alla stessa il diritto alla corresponsione della somma, in quanto tale importo non rientrava nell’asse ereditario. Si costituiva l’appellata contestando i motivi di impugnazione la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza del 10 dicembre 2016 rigettava l’appello proposto da Eurovita Ass.ni S.p.A. con condanna al pagamento delle spese di lite avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Eurovita Ass.ni S.p.A. affidandosi ad un motivo che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c esiste con controricorso F.C. . Considerato che Eurovita Ass.ni S.p.A. lamenta la violazione degli articoli 1362, 1363, 1367, 1920 e 1921 c.c. rilevando che la Corte aveva errato nell’applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali. In particolare, l’interpretazione del contratto avrebbe dovuto imporre la corretta applicazione delle norme in tema di assicurazione articolo 1920 e 1921 c.c. secondo cui la disciplina in tema di assicurazione a favore del terzo si applica a quella sulla vita, per cui il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto, con la conseguenza che diverrebbe irrilevante la successiva istituzione, quale erede universale, di F.C. la cui differente qualifica da terza estranea, a erede universale , non sposterebbe l’individuazione contrattuale dei beneficiari, nelle persone degli eredi legittimi. La volontà contrattuale della assicurata T. sarebbe chiara nell’individuazione dei beneficiari negli eredi legittimi. Al contrario non vi sarebbe alcuna revoca di tale indicazione nel testamento olografo, che non menziona la polizza. Pertanto, vi era stata una violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. perché la Corte territoriale aveva equiparato la revoca delle precedenti disposizioni testamentarie, alla revoca della individuazione del beneficiario del contratto di assicurazione. In ogni caso, non ricorrerebbe una revoca esplicita la quale, ai sensi dell’articolo 1921 c.c. deve essere contenuta in una successiva dichiarazione scritta contrattuale o nel testamento. Secondo la Corte territoriale, invece, l’istituzione di un erede testamentario universale integrerebbe la revoca della precedente designazione del beneficiario nella persona degli eredi legittimi Osserva il collegio che la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, adotta una doppia e autonoma motivazione. In primo luogo e in maniera più diffusa pagine 5, 6 e 7 della sentenza richiama l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità per evidenziare che il termine eredi legittimi utilizzato dall’assicurata, assumeva la sola funzione di individuare la categoria delle persone beneficiarie dell’indennizzo, i quali acquistano certamente iure proprio il diritto, con la precisazione che la concreta individuazione del beneficiario che potrà pretendere la liquidazione dell’indennizzo, rimane ignota sino alla data del decesso dell’assicurata. Con seconda ed autonoma motivazione rileva pagina 8 che l’articolo 1921 c.c. consente all’assicurato di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento sia la prima, che la seconda motivazione sono errate. Quanto alla prima, secondo la Corte territoriale, in sostanza, il riferimento alla categoria degli eredi non consente di distinguere tra quelli testamentari o legittimi, poiché costituisce un semplice criterio per la concreta, ma futura, individuazione dei beneficiari. Pertanto, nel momento in cui l’assicurata opta per la successione testamentaria, quel criterio di individuazione consente di escludere la categoria degli eredi legittimi, incompatibile con la presenza di un testamento e individua l’unica erede testamentaria, nell’odierna controricorrente tale impostazione è contraria ai principi affermati da questa Corte in materia. Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue eventuali disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016 e Cass. n. 9388 del 1994 Rv. 488508 - 01, Cass. n. 6531 del 2006 Rv. 594102 nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, questi acquista un diritto iure proprio giurisprudenza costante , ma nello stesso tempo la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore non farà più parte del patrimonio dell’assicurato, al momento della morte di questi. Residua in capo all’assicurato un unico potere, quello previsto dall’articolo 1921 c.c. di revocare la designazione del beneficiario. Ma la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario. Quest’ultimo, infatti, acquista un diritto iure proprio del tutto autonomo rispetto alle vicende successorie. La polizza è un contratto a favore del terzo, dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennità la designazione può essere compiuta con il contratto o con il testamento nella specie la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in contratto era una modalità per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennità prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria la revoca deve avvenire nelle stesse forme della designazione nella specie il testamento non contiene pacificamente alcuna revoca la questione risolutiva concerne la interpretazione della clausola apposta nel contratto di assicurazione in caso di morte dell’assicurata, laddove individua i beneficiari negli eredi legittimi. Escluso, come si è detto, che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tale clausola alla qualità di eredi legittimi integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto che, come si è detto, è l’atto inter vivos . Peraltro, la individuazione dei soggetti designati - seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato - non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto in sentenza, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria questa Corte ha precisato che quando la designazione sia avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la volontà negoziale va correttamente interpretata, ritenendo che i beneficiari dovessero identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla successiva istituzione testamentaria dell’attrice odierna ricorrente , quale erede universale infatti, deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della ovvero che sia incompatibile con la designazione avvenuta nel contratto di assicurazione , atteso che, per quel che si è detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal la de cuius a favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurata, non rientra nel patrimonio ereditario sulla base di quanto precede la prima motivazione della sentenza della Corte di Trento è errata, perché fondata sulla rilevanza della successiva istituzione testamentaria dell’attrice quale erede universale con la seconda motivazione pagina 8 la Corte territoriale rileva che l’articolo 1921 c.c. consente all’assicurato di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento e osserva che la redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione con istituzione di un erede assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli eredi legittimi anche questa seconda motivazione è in contrasto con il citato orientamento secondo cui in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca è evidente che la volontà dell’assicurato è quella di beneficiare chi le è stato vicino, ma tale parametro riguarda la volontà del testatore, più che quella del contraente, rispetto alla quale operano i principi affermati dalla giurisprudenza sopra indicata, secondo cui, una cosa è il contratto di assicurazione per la vita, altra cosa è la regola della successione legittima e testamentaria. L’articolo 1920 c.c. consente di legare i due ambiti, prevedendo che la revoca della indicazione del beneficiario possa essere fatta con successiva dichiarazione scritta, cioè negoziale, o per testamento. Nell’ipotesi in esame non vi è una revoca esplicita, essendo pacifico e sufficientemente allegato che il testamento non tratta dell’assicurazione sulla vita e la motivazione della Corte è esclusivamente sostanziale pagina 8 laddove si limita a precisare che una delle forme di revoca della designazione del beneficiario è il testamento ma la dichiarazione di revoca va interpretata con i criteri stabiliti dall’articolo 1362 e seguenti c.c. e non con le norme in tema di successione testamentaria, con il favor testamenti . Pertanto, c’è un salto logico laddove la Corte afferma che la stessa redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che contenga l’istituzione di erede, assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli eredi legittimi . In sostanza la Corte non interpreta il contenuto del testamento, per individuare una implicita dichiarazione di revoca della designazione del beneficiario, ma erroneamente considera il fatto storico dell’esistenza in sé di un testamento, che quindi sostituisce la categoria degli eredi legittimi, con quella degli eredi testamentari, quale elemento che assume chiara valenza di revoca ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la decisione impugnata non ha osservato i principi sopra illustrati in materia di interpretazione negoziale. Ad essi dovrà evidentemente attenersi il giudice di rinvio. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in diversa composizione.