Il broker assicurativo è un semplice mediatore?

La pronuncia in commento offre la possibilità di approfondire alcuni aspetti sul ruolo professionale del broker assicurativo. In particolare si tratta si stabilire se l’attività di intermediazione assicurativa propria del broker consista, o meno, anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale.

E, i Giudici della Terza sezione civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 25167 depositata l’11 ottobre 2018, conformandosi all’orientamento prevalente, v., ex multis , Cass. n. 6874/2003 , precisano che l’attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale. Difatti, alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984, n. 792 artt. 1, 4 lett. f e g , 5 lett. e ed f , 8 , il broker assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui. Il fatto. La società Beta s.r.l. con atto di citazione del 27 dicembre 1990 deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al fine di mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere alla copertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di Firenze del 21 maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l’amministrazione comunale e la società, con cui si affidava incarico a quest’ultima di effettuare uno studio di fattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla società la facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioni prospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall’amministrazione. Invero, il Comune del capoluogo toscano aveva poi provveduto ad assicurare l’intero patrimonio immobiliare senza avvalersi dell’intermediazione della Beta s.r.l., stipulando direttamente la polizza con la compagnia Alfa. Sulla base di tali elementi la predetta società di intermediazione assicurativa evocava in giudizio il Comune di Firenze chiedendo la risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e la condanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker. Il giudice di prime cure, tuttavia, rigettava la domanda attrice con condanna della Beta s.r.l. al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale fiorentina, invece, pronunziava la risoluzione del contratto e, per l’effetto condannava il Comune al risarcimento del danno patito dalla Beta s.r.l Quest’ultima pronunzia, sebbene impugnata in cassazione dalla soccombente, veniva tuttavia confermata. E, con atto di citazione del 5 marzo 2008, la Beta s.r.l. chiedeva ancora la condanna del Comune di Firenze al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di avvalersi dell’opera di intermediazione della società attrice, anche per i rinnovi della polizza in questione, così come previsto nella convenzione del 21 maggio 1987. Il giudice di primo grado respingeva la domanda e, parimenti, la Corte d’Appello di Firenze chiarendo che non ricorreva un obbligo del Comune volto a garantire a tale società di svolgere l’attività richiesta anche in occasione dei rinnovi della polizza, successivi al primo anno. Avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per cassazione la Beta s.r.l. facendo valere due distinti motivi di gravame secondo i quali la valutazione del significato della convenzione tra il Comune di Firenze e la Beta s.r.l. andava operata tenendo anche conto dell’attività di broker, che consisterebbe nell’assistenza alla gestione e alla esecuzione della polizza, cioè in una serie di attività successive alla mera conclusione del contratto. E, gli Ermellini, dopo aver evidenziato come l’interpretazione letterale data dalla Corte d’Appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale del broker, che erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cassano la sentenza impugnata, rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione. La figura del broker nell’ordinamento giuridico. La legge 28 novembre 1984, n. 792 prevede l’istituzione ed il funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione. Agli effetti della legge veniva considerato mediatore di assicurazione e di riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. La l. n. 792/1984 è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 354 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo. La figura del broker, peraltro, resta viva nell’ordinamento giuridico essendo disciplinata dagli artt. 108 e segg. del Codice delle Assicurazioni Private. Il codice definisce i broker come i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. I caratteri distintivi dell’attività di intermediazione assicurativa dalla semplice mediazione, ex art. 1754 ss. c.c Il broker non si limita a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando, ma assiste quest’ultimo anche nella fase precontrattuale, ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto, collaborando nella formulazione del contenuto contrattuale e, talora, anche nella fase post contrattuale, collaborando alla gestione ed esecuzione del contratto, ad esempio, incassando i premi ed intervenendo nella fase di liquidazione dell’indennità. Pertanto, alla mediazione si aggiunge un’attività di prestazione di consulenza professionale a favore dell’assicurando. Si tratta perciò di un rapporto che, per l’impresa di assicurazione è semplice mediazione, ma per l’assicurando è un contratto misto che presenta elementi della mediazione e del contratto d’opera intellettuale, ex art. 2230 c.c Il decisum in rassegna ribadisce, appunto, l’erroneità della ricostruzione del ruolo professionale del broker solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Invero, l’attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale un’attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e l’assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza. Il brokeraggio assicurativo nella pubblica amministrazione. Si è affermato talvolta che il contratto di brokeraggio non può essere considerato oneroso per l’amministrazione, dato che l’entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie assicurative ai broker viene compensata dal mancato versamento della provvigione agli agenti assicurativi. Prevale peraltro l’indirizzo opposto, secondo il quale il brokeraggio assicurativo ha sempre carattere oneroso. Si osserva peraltro che l’intervento del broker non si traduce in un aggravio di costi per la pubblica amministrazione, in quanto l’onere per la sua prestazione professionale è traslato sull’impresa aggiudicataria la quale è tenuta a pagargli una provvigione senza che le venga corrisposto alcun premio. Nella prassi viene perciò inserita nei bandi la cosiddetta clausola broker”, nella quale si precisa che la pubblica amministrazione intende avvalersi dell’attività di un broker al quale viene conferito l’incarico di consulenza, assistenza, mediazione assicurativa e la successiva gestione delle polizze sottoscritte con una remunerazione che non può essere superiore a quella attribuita alla compagnia di assicurazione alla propria rete di distribuzione e che non costituirà, di conseguenza, un costo aggiuntivo per la pubblica amministrazione. In conclusione, nel caso di specie la società di intermediazione assicurativa ha diritto di richiedere al Comune il risarcimento del danno costituito dalla risoluzione del contratto e dall’impossibilità di percepire le provvigioni per i quattro anni di rinnovo della polizza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 luglio – 11 ottobre 2018, n. 25167 Presidente Travaglino – Relatore Positano Fatti di causa Con atto di citazione del 27 dicembre 1990 la Società Esercizi Assicurativi Srl SEA deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al fine di mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere alla copertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di Firenze del 21 maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l’amministrazione comunale e la società, con cui si affidava incarico a quest’ultima di effettuare uno studio di fattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla società la facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioni prospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall’amministrazione. Deduceva di avere predisposto un progetto di assicurazione dell’intero patrimonio immobiliare del Comune, sottoposto all’attenzione di quest’ultimo e di avere appreso dai giornali che, sulla base dei criteri ad elaborati dall’attrice, il Comune di Firenze aveva provveduto ad assicurare l’intero patrimonio immobiliare senza avvalersi della sua intermediazione, stipulando direttamente la polizza con la compagnia Assitalia. Sulla base di tali elementi SEA evocava in giudizio il Comune di Firenze chiedendo la risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e la condanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze contestando le domande. Il Tribunale con sentenza 28 settembre 2000 rigettava la domanda attrice con condanna della SEA al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dal soccombente SEA, nel contraddittorio del Comune che, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell’impugnazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice pronunciava la risoluzione del contratto e, per l’effetto, condannava il Comune al risarcimento del danno patito dalla SEA s.r.l. liquidato nella somma di lire 26.390.000 rivalutata al momento delle decisione, con gli interessi al tasso legale sulla predetta somma da rivalutarsi di anno in anno, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 3 febbraio 2003, proponeva ricorso, con atto 5 notificato il 1 aprile 2003 il Comune di Firenze affidato a due motivi. Resisteva, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, la SEA s.r.l. Con sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale. Con atto di citazione del 5 marzo 2008 SEA chiedeva la condanna del Comune di Firenze al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di avvalersi dell’opera di intermediazione della società attrice, anche per i rinnovi della polizza in questione, così come previsto nella convenzione del 21 maggio 1987. Il Comune chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile o, comunque, infondata eccependo, altresì la prescrizione del diritto. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 29 ottobre 2013 respingeva la domanda proposta da SEA. Avverso tale decisione proponeva appello la società con atto notificato il 28 aprile 2014 e l’amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 13 maggio 2016, rilevava che l’oggetto del giudizio costituiva una domanda nuova, non coperta dal giudicato, ma la respingeva, comunque, non ricorrendo un obbligo del Comune di Firenze volto a garantire a tale società di svolgere l’attività richiesta anche in occasione dei rinnovi della polizza, successivi al primo anno. In ogni caso non risulterebbe provata l’entità della provvigione e, conseguentemente, la misura del danno. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione SEA, società esercizi assicurativi Srl affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resisteva con controricorso il Comune di Firenze. All’udienza del 15 novembre 2017 questa Corte, Sesta Sezione Civile, disponeva la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione in ragione delle questioni sottese al ricorso. Ragioni della decisione Dal contenuto della sentenza della Corte d’Appello del 13 maggio 2016 si apprende che il Tribunale aveva rigettato la domanda di SEA di pagamento delle somme dovute a titolo di provvigione per i quattro anni di rinnovo della polizza sulla base di tre argomentazioni ricorreva giudicato tra le parti che copriva il dedotto e il deducibile la Corte d’Appello aveva dichiarato la risoluzione della convenzione e condannato il Comune a corrispondere Euro 26.639, che però riguarda il mancato riconoscimento della provvigione gravante sull’assicuratore e non sul Comune, richiesta a titolo di danno il Comune non aveva l’obbligo di consentire al broker di svolgere il ruolo di intermediario anche per il rinnovo della polizza la domanda non era provata riguardo ai danni. Riguardo al giudicato, invece, la Corte d’Appello rilevava che SEA aveva diritto a richiedere al Comune il risarcimento del danno costituito dall’impossibilità di percepire la provvigione nella quota gravante sull’assicuratore, giacché la convenzione escludeva una provvigione a carico del Comune. La domanda relativa al diritto alla mediazione per i successivi rinnovi annuali era una ipotesi di danno nuovo e diverso, pertanto non vi è giudicato su questa nuova e diversa pretesa . Rigettava, comunque, la pretesa perché la convenzione non prevede l’obbligo del Comune a far svolgere attività di mediazione o a farsi da tramite rispetto ai rinnovi contrattuali. Questo perché la mediazione era incompatibile con la semplice attività negativa costituita dall’astenersi dalla disdetta, poiché ciò produceva il rinnovo automatico senza necessità di ulteriore mediazione. In terzo luogo SEA, su cui gravava l’onere probatorio, non aveva dimostrato che avrebbe percepito dall’assicuratore ulteriori provvigioni rispetto a quella della conclusione del primo contratto. Aggiungeva che non vi era non contestazione , rispetto al diritto a tale provvigione poiché l’assicuratore Generali nelle proprie missive faceva riferimento alla misura della provvigione senza specificare se fosse riferita ai contratti successivi. Inoltre, in comparsa di costituzione, il Comune sostanzialmente aveva contestato la pretesa, assumendo che i rinnovi avvenivano automaticamente senza alcun contributo di SEA. Con il primo motivo la società deduce la violazione degli articoli 1368 1374 c.c. e dell’articolo 1, della legge 28 novembre 1984 n. 792. La Corte territoriale pur escludendo il giudicato in ordine alla nuova e diversa pretesa di SEA, rigetta nel merito la domanda poiché la convenzione del 21 maggio 1987 escludeva tale obbligo, in quanto la possibilità di rinnovo automatico della polizza era già prevista nella originaria polizza e non richiedeva l’attività di intermediazione. La violazione dei canoni di ermeneutica risiede nel fatto che la clausola contenuta nella convenzione-contratto è ambigua riconoscere a SEA la facoltà di farsi tramite con le compagnie contraenti per la realizzazione delle soluzioni dalla medesima prospettate , ma va interpretata tenendo conto della attività professionale del broker in cui l’intermediazione riguarda sia la conclusione del contratto, sia la collaborazione per la gestione ed esecuzione e quindi consiste anche nell’assistenza e consulenza nell’esecuzione del rapporto assicurativo. Pertanto il broker ha diritto alla provvigione anche per i rapporti in corso. Al contrario, la Corte territoriale ha valorizzato esclusivamente la circostanza dell’automatismo del rinnovo, senza valutare tutta l’attività di assistenza e di gestione e di esecuzione della polizza che costituisce oggetto dell’attività professionale del broker e che prescinde dal momento genetico del rinnovamento negoziale. Tale attività può essere ben individuata nella frase farsi tramite con le compagnie contraenti oggetto della convenzione. La delibera del 21 maggio 1987 va interpretata nel senso che l’amministrazione comunale è tenuta a garantire a SEA, in caso di adozione della polizza da questa prospettata, di svolgere attività di intermediazione per la stipula della polizza, ma anche attività di broker durante il rapporto contrattuale di durata. Con il secondo motivo deduce la violazione l’articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. riguardo alla decisione della Corte secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato che, se avesse svolto attività di broker, avrebbe percepito le provvigioni dalle compagnie di assicurazione per il periodo relativo ai rinnovi contrattuali. Al contrario, la lettera proveniente da Generali Ass.ni S.p.A. del 29 maggio 1989 individua la misura del compenso riferendosi alle provvigioni ricorrenti normalmente riconosciute . Tale misura è riferibile anche ai rinnovi di polizza, anche perché la prassi commerciale non distingue tra provvigione dovuta per la prima e per i rinnovi. La predetta nota è stata ritenuta sufficiente nel precedente giudizio in modo da liquidare il danno nella misura del 19% del premio di polizza. Infine, il Comune non ha mai negato la misura della provvigione. La questione centrale riguarda la tesi della ricorrente, secondo cui la valutazione del significato della convenzione tra il Comune di Firenze e SEA va operata tenendo anche conto dell’attività del broker, che consisterebbe nell’assistenza alla gestione e alla esecuzione della polizza, cioè in una serie di attività successive alla mera conclusione del contratto. Pertanto i due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. La legge n. 792 del 1984 definisce l’attività professionale del broker che riguarda anche la assistenza durante l’esecuzione del contratto. La Corte d’Appello, al contrario, argomenta il rigetto della pretesa solo sul profilo della inesistenza di una utile attività di mediazione ai fini del rinnovo della polizza, essendo sufficiente la mera inerzia e cioè il mancato invio della disdetta. La Corte territoriale non affronta la questione dell’attività di esecuzione del contratto e degli adempimenti relativi all’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto, si verifichino delle criticità che richiedano l’assistenza da parte di un soggetto qualificato broker . L’interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale del broker che, erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario l’attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale Cass. n. 6874/2003 e Cass. n. 8467/98 . Alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 artt. 1, 4 lett. f e g , 5 lett. e ed f , 8 , il broker assicurativo svolge - accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui Cass. Sez. 3, n. 12973 del 27/05/2010, Rv. 612999 - 01 . Il Codice delle Ass.ni Private definisce l’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati . L’attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale un’attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e l’assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza , sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto la sentenza va cassata con rinvio, atteso che l’approccio ermeneutico della Corte territoriale è inadeguato, con la conseguenza che il giudice del rinvio, nel valutare gli effetti della convenzione tra le parti e la fondatezza della pretesa azionata dall’odierno ricorrente, dovrà adeguarsi alle indicazioni evidenziate in premessa. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.