Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca convenuta-opposta è attrice in senso sostanziale e, pertanto, è a suo carico la prova di tutti i fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria. Conseguentemente, incombe sull’istituto di credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento nonché, in particolare, degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto.
Sul tema il Tribunale di Lanciano con la sentenza numero 246/18, depositata il 2 luglio. Il caso. La Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. aveva ottenuto nei confronti di un proprio cliente e nei confronti dei relativi fideiussori un decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 228.087,37, quale saldo debitore di un mutuo chirografario per € 93.907,12 e quale saldo debitore di un conto corrente per € 134.180,25 . Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, con riferimento al contratto di conto corrente, che il rapporto era operativo da molto tempo prima rispetto alla data di inizio indicata dalla banca precisamente dal 1999 e non dal 2008 ed eccependo, quindi, l’inefficacia dell’estratto di saldoconto prodotto in sede monitoria nonché l’intervenuta prescrizione decennale. Le doglianze degli opponenti si estendevano anche alla nullità delle clausole di applicazione degli interessi “d’uso su piazza” ed alla illegittimità di interessi ultralegali, CMS, valute, spese e capitalizzazione trimestrale in ragione sia di arbitrarie variazioni delle condizioni contrattuali sia per il superamento del tasso soglia. In sede di comparsa conclusionale veniva poi eccepita la mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell’istituto di credito. La decisione del Tribunale di Lanciano. Il Tribunale di Lanciano accoglie parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente all’importo chiesto in pagamento dalla banca quale saldo di conto corrente, in quanto l’istituto di credito nella propria comparsa di costituzione aveva confermato che il rapporto era in essere da prima del 2008 ma aveva poi omesso di produrre tutti gli estratti conto, con la conseguenza che non poteva ritenersi raggiunta da parte della Nuova Carichieti la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente. La decisione in commento è in linea con l’orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità secondo cui incombe sull’istituto di credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento nonché, in particolare, degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto ciò in quanto «solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni con il relativo titolo che hanno concorso alle determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione» Tribunale di Lanciano, sentenza numero 273 del 9 giugno 2016 . Viene invece disattesa l’eccezione di prescrizione decennale, sull’assunto che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento di chiusura del conto corrente e non dal momento in cui si realizzano le singole partire debitorie e creditorie. Nel caso di specie non poteva porsi un problema di prescrizione in quanto il conto corrente risultava ancora in essere nell’anno 2015. Sono state inoltre rigettate le domande riconvenzionali degli opponenti dirette a rideterminare il saldo finale riducendo il credito della banca. La mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell’istituto di credito. Con riferimento all’eccezione sollevata dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale, il Tribunale di Lanciano ha l’occasione di pronunciarsi in merito alla questione inerente la necessaria sottoscrizione dei contratti bancari dal parte della banca ai fini della loro validità. Il Giudice di prime cure sul punto disattende due recenti pronunce della Cassazione con la quale il Supremo Collegio aveva affermato che i contratti sottoscritti dal solo cliente sarebbero nulli per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell’istituto di credito Cass. numero 5919/2016 e Cass. numero 8395/2016 . Secondo il Tribunale nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, in quanto l’articolo 117 TUB richiede solo la forma scritta. D’altra parte – osserva il giudicante - la forma scritta ad substantiam è posta a tutela del cliente, quale parte debole, e non è dunque necessaria, a tal fine, la sottoscrizione della banca ove il contratto sia stato predisposto dalla stessa, firmato dal cliente ed a questi consegnato, oppure quando l’incontro delle volontà in forma scritta si abbia con modalità non contestuali ad esempio con la sottoscrizione da parte della banca di documenti che facciamo comunque riferimento al contratto .
Tribunale di Lanciano, sentenza 29 giugno – 2 luglio 2018, numero 246 Giudice Cordisco Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, omissis , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonché omissis e omissis in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. Nuova Carichieti s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , e proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma complessiva di Euro 228.087,37, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del mutuo chirografario per Euro 93.907,12 del 25 gennaio 2008 nonché per Euro 134,180,25 del c/c acceso in pari data. In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli opponenti deducevano, in primo luogo, che il contratto di conto corrente azionato in via monitoria e stipulato il 25 gennaio 2008 non era, in realtà, l’originario rapporto, che era operativo già dal luglio 1999 eccepivano, altresì, la inefficacia, nel presente giudizio, dell'estratto di saldaconto prodotto in sede monitoria dalla banca nonché l'intervenuta prescrizione decennale. Inoltre, con riferimento al contratto di conto corrente, lamentavano la nullità delle clausole di applicazione degli interessi d'uso su piazza e sostenevano che la banca aveva preteso il pagamento di interessi ed oneri non dovuti interessi ultralegali, CMS, valute, spese e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sia in ragione delle arbitrarie variazioni delle condizioni contrattuali sia per il superamento del tasso soglia. Ed ancora. Gli istanti eccepivano la nullità delle clausole che recepiscono accordi di cartello e, con specifico riferimento al contratto di mutuo chirografario, la nullità delle clausole per indeterminatezza ed indeterminabilità nonché la mancanza di accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato oltre all'applicazione dell'interesse ultralegale e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, prive di specifica approvazione per iscritto. Lamentavano, ancora, la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi nonché la nullità ed inefficacia delle fideiussioni. Costituitasi in giudizio, la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. contestava puntualmente l'assunto avversario confermando, tuttavia, che il rapporto di conto corrente era in essere anche prima del 25 gennaio 2008, ma che era sempre stato regolamentato da contratti immuni da censure. La proposta opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati. Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca convenuta-opposta è attrice in senso sostanziale e, pertanto, è a suo carico la prova secondo i principi generali dettati nei giudizi a cognizione piena di tutti i fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in via monitoria. Conseguentemente, incombe sull'istituto di credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento nonché, in particolare, degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto vedi, tra le tante, Cass. numero 23974/10 e numero 18541/13 , in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni con il relativo titolo che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione Tribunale Lanciano, 9.6.2016 numero 273 . Ciò posto, e tornando al caso che ci occupa, la stessa Nuova Carichieti ha ammesso p. 12 della comparsa di costituzione che il rapporto di conto corrente era in essere prima del 25 gennaio 2008 ed ha prodotto, a conforto, i contratti stipulati in data 26 settembre 2000, 9 dicembre 2004 e 17 giugno 2005 tuttavia, l'istituto di credito non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto bancario di cui si discute, ma soltanto quelli che è stato possibile allo stato reperire negli archivi della banca, cioè dal 4. trimestre del 2001 al 3. trimestre 2014 . Sulla scorta di tanto, il Tribunale ritiene che la banca non abbia assolto al proprio onere probatorio come sopra specificato. Come di recente affermato dalla S. C., il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente a un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all'articolo 5 del T.U.B. Cass. numero 4102/2018 . Di qui la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita, da parte della Nuova Carichieti, la prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente. Quanto alle ulteriori questioni prospettate in citazione, gli opponenti hanno chiesto l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali del rapporto in oggetto, al fine di rideterminare il saldo finale, riducendo il credito della Banca. Circa l'onere della prova, si ribadisce che le risultanze del conto sono fatti costitutivi della domanda avanzata in via monitoria dalla banca odierna opposta, non fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito o di accertamento negativo del credito fatti costitutivi di tali domande sono, piuttosto, la nullità delle clausole applicate nella evoluzione dei rapporti e la sussistenza di pagamenti effettuati in esecuzione di quelle clausole e, pertanto, indebiti cfr. Tribunale Lanciano, cit. . Tanto chiarito, prima di esaminare il merito di tali questioni, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti. Sul punto, infatti, va evidenziato che le operazioni poste in essere nell'ambito di un conto corrente bancario, a differenza del conto corrente ordinario, non determinano l'insorgenza di autonomi rapporti di debito o credito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un negozio unico ciò comporta che il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento di chiusura del conto corrente e non dal momento in cui si realizzano le singole partite debitorie e creditorie. In particolare, la S.C. ha affermato che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro Cass. numero 2262/84 vedi, da ultimo, Cass., SS.UU. numero 24418/10 . Nessun problema si pone, pertanto, nella specie in quanto il rapporto di conto corrente era ancora in essere nell'anno 2015. Ciò posto, nel caso di specie non si pone alcun problema di anatocismo, in quanto i contratti prodotti dalla Nuova Carichieti prevedevano - conformemente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 - una identica periodicità degli interessi, sia a debito che a credito. E, d'altro canto, anche la CTP allegata dagli istanti non fornisce alcun elemento in tal senso. Inoltre, in nessuno dei rapporti è presente la clausola di applicazione degli interessi d'uso su piazza . Per quanto concerne la mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto di credito circostanza - peraltro - eccepita dagli opponenti solo in comparsa conclusionale , il Tribunale non ignora che due sentenze della Cassazione hanno recentemente affermato che i contratti sottoscritti dal solo cliente sarebbero nulli per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell'istituto di credito vedi Cass. Sez. I, numero 5919/16 e Cass., Sez. I, numero 8395/16, emesse in materia di intermediazione finanziaria e contratti quadro . Tali decisioni della Suprema Corte rappresentano un revirement rispetto al consolidato, precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità vedi Cass. numero 4564/12 e numero 17740/15 che non appare condivisibile, poiché non tiene conto del fatto che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, in quanto l'articolo 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, sia pattuito per iscritto, come si è verificato nella specie vedi Tribunale Padova, 4 agosto 2016 . D'altra parte, la forma scritta ad substantiam è posta a tutela del cliente, quale parte debole, e non è dunque necessaria, a tal fine, la sottoscrizione della banca ove il contratto sia stato predisposto dalla stessa, firmato dal cliente ed a questi consegnato, oppure quando l'incontro delle volontà in forma scritta si abbia con modalità non contestuali ad esempio con la sottoscrizione da parte della banca di documenti che facciano comunque riferimento al contratto vedi Cass. numero 4564/12 e Tribunale Monza, 13 maggio 2012 . Prive di pregio sono, altresì, le censure sollevate in relazione al potere contrattualmente riconosciuto alla banca di modificare le condizioni economiche anche in senso peggiorativo. In primo luogo si evidenzia che trattasi di eccezione estremamente generica, in quanto si deduce la mancanza del diritto e, comunque, il suo illegittimo esercizio ma senza fornire altre specifiche indicazioni in merito. Ad ogni buon conto, sul punto occorre rilevare che l'articolo 16 dei contratti, espressamente approvato dalla correntista ai sensi dell'articolo 1341 c.c., prevedevano la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto con le prescrizioni, per il caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, contenute negli articolo 118 e 161, secondo comma, D.Lgs. numero 385/93 e delle relative disposizioni di attuazione. Alla stregua delle citate disposizioni la facoltà riconosciuta alle banche di apportare ai contratti di durata modifiche sfavorevoli alla clientela è consentita alla duplice condizione che il cliente abbia specificamente sottoscritto la relativa clausola vessatoria e che le variazioni siano state comunicate nei modi e nei termini stabiliti da CICR. Ebbene, entrambe le condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, atteso che la clausola in questione, come già evidenziato, è stata espressamente approvata, mentre le variazioni generalizzate della struttura dei tassi di interesse, dei prezzi e delle altre condizioni previste nel contratto sono state comunicate agli istanti mediante indicazione negli estratti conto periodici la cui comunicazione non è contestata e risulta -seppure in parte - positivamente documentata mediante la produzione in giudizio degli stessi , cui non è seguito l'esercizio della facoltà di recesso da parte del correntista. Ed ancora. Non possono ritenersi nulle le clausole che prevedono l'applicazione di interessi ultralegali, delle spese, delle valute e delle altre commissioni, trattandosi di voci specificamente convenute per iscritto e ed accettate dal cliente, come risulta dalla documentazione in atti trattasi di pattuizioni aventi contenuto assolutamente univoco e puntuale, come tali certamente valide, in quanto disciplinano compiutamente il regime degli interessi, con la chiara specificazione del tasso applicato, nonché degli altri oneri. Inoltre, tali clausole sono state genericamente impugnate, non avendo l'istante contestato le singole operazioni né esattamente specificato i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi e neppure l’incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione del saldo tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attore, che avrebbe, sul punto, natura meramente esplorativa. Con specifico riferimento alla CMS, si ritiene opportuno evidenziare che il Tribunale aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale per cui la CMS è sorretta da valida clausola, costituendo il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente ed operando, quindi, su un piano diverso dalla pattuizione degli interessi, essendo destinata a remunerare una diversa controprestazione della banca cfr. Cass. numero 870/06, in motivazione, nonché Tribunale Torino, 23 luglio 2003 . Inoltre, se è vero, sulla base dei principi generali, che tale clausola deve essere determinata o determinabile, nella specie l'entità della commissione era determinata, in quanto prevedeva una percentuale fissa. Gli opponenti hanno, altresì, chiesto accertarsi l'applicazione di interessi usurari al rapporto di conto corrente per cui è causa. In proposito, il Tribunale ritiene che si tratti di censura non meritevole di accoglimento, in quanto formulata in maniera estremamente generica anche con riferimento alla mancata indicazione dei trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia né tale lacuna probatoria può essere superata disponendo una CTU, che avrebbe, in tal caso, una inammissibile finalità meramente esplorativa. Parimenti, priva di pregio è la generica e, comunque, non dimostrata doglianza con cui si contesta la nullità di clausole che recepiscono accordi di cartello . Ed analoghe considerazioni valgono in ordine ai motivi di opposizione relativi al contratto di finanziamento infatti - e premesso che trattasi di rapporto bancario per il quale non sussistono gli estratti conto - gli istanti deducono la indeterminatezza delle clausole contrattuali nonché la mancanza di accordo sul tasso effettivamente applicato, circostanza smentite dalle puntuali pattuizioni contenute nell'allegato contratto. Così come del tutto genericamente viene indicata la vessatorietà di alcune clausole che, tuttavia, non vengono nemmeno specificamente indicate. Inoltre, solo in via ipotetica oltre che generica viene contestata l'eventuale applicazione di interessi usurari per cui, nel richiamare le considerazioni già esposte sul punto con riferimento al rapporto di conto corrente, vanno ribadite le ragioni di diniego della invocata CTU. Sotto altro profilo, non appare condivisibile l'assunto degli istanti in ordine alla ritenuta nullità ed inefficacia delle fideiussioni per contrarietà agli articolo 1175 e 1375 c.c., per avere la banca concesso finanziamenti al debitore pur conoscendone le gravi difficoltà economiche e senza informare i fideiussori. Infatti, trattasi di censure generiche e, comunque, non vi sono elementi né si rinvengono dalla documentazione in atti che consentano di ritenere che l’istituto di credito abbia agito con negligenza nel concedere il mutuo al Ricciuti, quale titolare dell'omonima ditta individuale, né che conoscesse lo stato di decozione in cui la ditta stessa versava o, in ogni caso, l’aggravamento delle condizioni economiche del debitore principale e, dunque, la sua sopravvenuta insolvibilità cfr. Cass. numero 2132/16 . Così come non si è in grado di affermare se un' immediata interruzione dei rapporti bancari avrebbe consentito al debitore principale di rimediare alle illiquidità cfr. Tribunale Monza, 14 febbraio 2002 . In definitiva, sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve concludersi per il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della Nuova Carichieti s.p.a., della somma di Euro 93.907,12 relativa al mutuo chirografario, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo decorrenti dal ricorso stesso al saldo. La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da omissis in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonché da omissis e omissis in qualità di fideiussori, nei confronti della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. Nuova Carichieti s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede a in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della Nuova Carichieti s.p.a., della somma di Euro 93.907,12, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo con decorrenza dal ricorso stesso al saldo b compensa integralmente le spese di lite tra le parti.