La nullità delle clausole vessatorie a danno del consumatore è sempre rilevabile d’ufficio

Ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, art. 121 e 124, nel testo originario, applicabile ratione temporis , tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi e i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore si aggiunge alle comuni azioni contrattuali, per le quali non vigono le condizioni stabilite dal Codice del Consumo, spettando al Giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato gli attori a versare all’Istituto finanziario quanto dovuto, a seguito della sottoscrizione di un contratto di finanziamento qualificabile come mutuo di scopo , deducendo che detto non poteva dirsi nullo a fronte della specifica sottoscrizione di una pattuizione riguardante la rinuncia a opporre eccezioni relative a vizi del bene oggetto del differente contratto di vendita e non era stato dimostrata l’esistenza di un accordo fra il soggetto venditore e quello finanziatore. Il contrasto con l’art. 125, punto 4, Codice del Consumo. A dire della Corte la clausola sottoscritta era in contrasto con l’art. 125, punto 4, Codice del Consumo la quale consente, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, al consumatore di agire direttamente contro il finanziatore a condizione che venga dimostrato un accordo che attribuiva al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La pattuizione sottoscritta, avendo la finalità di limitare tale facoltà, deve presumersi vessatoria con conseguente nullità della stessa. Rilevabilità d’ufficio delle pattuizioni nulle per contrasto con il Codice del Consumo. Il Giudice di merito può rilevare d’ufficio la nullità delle clausole negoziali tanto che se è vero che la domanda di nullità, formulata per la prima volta in appello, deve dichiararsi inammissibile ex art. 345, comma 1, codice di rito la Suprema Corte argomenta che detta può essere convertita in eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante. Ne consegue che l’omessa formulazione della domanda di nullità non esime il Giudice dall’onere di rilevare l’eventuale nullità d’ufficio. Il collegamento fra i contratti. Infine la Corte ha censurato la decisione anche nella parte in cui il Giudice di merito non avrebbe ravvisato alcun collegamento fra i due contratti posto che sono state sottovalutate delle circostanze di fatto che ben possono evidenziare un collegamento fra i due negozi contestualità fra i contratti, il versamento del finanziamento direttamente al fornitore e individuazione della società finanziatrice da parte della venditrice.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 maggio – 25 luglio 2018, n. 19748 Presidente Schirò – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 57/2014, - pronunciata in giudizio promosso da T.C. e F.S. nei confronti della New Travel srl e della Finemiro Stile spa, al fine di sentire dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, o, in subordine, l’annullamento, per dolo, del contratto stipulato, nel giugno 2001, presso la loro abitazione, con la New Travel, avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di servizi alberghieri in località di vacanza, e la nullità o l’annullamento o la risoluzione di diritto, ex articolo 8 d.lgs. 427/1998, del collegato contratto di finanziamento, concluso con la Finemiro, con condanna delle convenute alla restituzione degli importi di denaro loro versati, - ha accolto solo in parte il gravame principale dei sig.ri T. e F. . La Corte d’appello, quindi, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande attrici, condannando gli attori, giusta domanda riconvenzionale della Finemiro, al pagamento di oltre Euro 10.000,00 in forza del finanziamento, ha dichiarato la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto di vendita concluso con la New Travel, condannando quest’ultima alla restituzione dell’acconto percepito dai contraenti T. e F. , ma ha confermato il rigetto delle domande avanzate nei riguardi della Finemiro poi Neos Finance , deducendo che il contratto di finanziamento, pur qualificabile come mutuo di scopo, non poteva né essere risolto di diritto, ex articolo 8 della legge invocata, né essere dichiarato nullo o annullato, a fronte della specifica sottoscrizione, da parte dei mutuatari, della clausola 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, implicante rinuncia degli stessi ad opporre eccezioni relative a vizi del bene oggetto del distinto contratto di-vendita, idonea a rendere impermeabile il rapporto di mutuo rispetto al rapporto alla cui realizzazione il mutuo risulta indissolubilmente concesso , nonché riconoscimento dell’inesistenza di accordo di esclusiva tra Finemiro e New Travel per la concessione di credito ai clienti della seconda. Avverso la suddetta sentenza, T.C. e Stefania F. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Neos Finance spa che resiste con controricorso . Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti lamentano, in relazione al mancato accoglimento delle domande di nullità del contratto di finanziamento 1 con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1322 e 1362 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto, dopo avere dichiarato nullo il contratto di vendita con la New Travel, il collegamento funzionale tra contratto di vendita e contratto di finanziamento 2 con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1468 bis c.c. e 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato, d’ufficio, vessatoria la clausola n. 3 delle condizioni generali di contratto, implicante rinuncia dei contraenti ad opporre eccezioni relative a vizi del bene oggetto del distinto contratto di vendita con New Travel. 2. Le censure da esaminare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate. Va premesso che quanto dedotto dal P.G., nelle conclusioni, in ordine al difetto di autosufficienza del ricorso, per mancata trascrizione del contenuto della clausola n. 3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, non va condiviso, atteso che il contenuto della clausola si evince, in ogni caso, dalla sentenza impugnata ed anche peraltro dal ricorso per cassazione . Detta clausola, pacificamente sottoscritta dai contraenti, prevedeva la loro rinuncia a qualunque eccezione, relativa alla destinazione dell’importo di finanziamento concesso, a mancata o ritardata consegna del bene o a vizi del bene stesso, e, nel corpo della stessa si dava atto, altresì, dell’inesistenza di un vincolo di esclusiva per la concessione di credito tra Finemiro e l’impresa convenzionata. 2.1. Nel presente giudizio, la domanda relativa alla declaratoria di nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto di vendita c.d. time sharing , che i ricorrenti assumono essere collegato al contratto di finanziamento, è stata accolta in appello. 2.2. È evidente che la finalità della clausola 3 era quella di escludere l’operatività, nella fattispecie, della disciplina dei crediti al consumo artt. 121-126 T.U. 385/1993 ed in particolare dell’articolo 125, punto 4, vigente ratione temporis, che consentiva al consumatore, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, ove fosse stata effettuata inutilmente la costituzione in mora, di agire direttamente contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi fosse un accordo che attribuiva al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore detto comma 4 è stato abrogato con l’entrata in vigore del d.lgs. 206/2005, Codice del Consumo, e trasposto nell’articolo 42 del Codice . Ora, detta clausola, avendo finalità di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempienza, si presume vessatoria in difetto di prova, che avrebbe dovuto essere offerta dalla finanziatrice, di una seria e specifica trattativa individuale in merito , con conseguente nullità in applicazione degli artt. 1469 bis c.c. e ss. disposizioni, a tutela del consumatore, introdotte nel 1996, operanti nella fattispecie, essendo la vicenda in oggetto anteriore all’entrata in vigore del codice del Consumo, di cui al d.lgs. 206/2005 in tema, cfr. Cass. 4208/2007 . Nel motivo viene denunciata non solo la violazione delle norme in tema di vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di finanziamento del 2001, ma anche il fatto che il giudice di appello non abbia rilevato d’ufficio la nullità contrattuale derivante dal predetto vizio. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le coeve sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione cfr. anche Cass., 26 luglio 2016, n. 15408 Cass. 923/2017 . Nella pronuncia n. 26243 si è precisato che la domanda di nullità, proposta per la prima volta in appello, è inammissibile ex articolo 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il secondo comma del citato articolo 345 e quindi ad es. come eccezione riconvenzionale, al fine di contrastare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, contrapposta a quella principale di risoluzione, cfr. Cass. 11345/2010 Cass. 27516/2016 . Nella specie, per quanto risulta dal ricorso per cassazione, la questione della vessatorietà della clausola non era stata sollevata in primo grado dai contraenti mutuatari, ma, in ogni caso, avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello, sia pure come eccezione, in relazione alla fondatezza della domanda riconvenzionale della mutuante, e previo contraddittorio delle parti sul punto. 2.3. Peraltro, con riguardo alla disciplina del credito al consumo, questa Corte, con la sentenza n. 20477/2014 resa in fattispecie relativa a collegamento, di fonte legale, tra un contratto di compravendita di autoveicolo, dichiarato risolto per inadempimento del fornitore, ed un contratto di finanziamento ovvero credito al consumo , ha affermato che ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e 124, nel testo originario, applicabile ratione temporis, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori , in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sentenza del 23 aprile 2009 - nella causa C - 509/2007 e che in tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, articolo 125, comma 4, nel testo originario, applicabile ratione temporis, si aggiunge alle comuni azioni contrattuali per le quali non vigono le condizioni stabilite da detta norma, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita conf. Cass. 19522/2015, in fattispecie relativa al collegamento, di fonte legale, tra compravendita di una cabina-armadio, risolta per inadempimento del fornitore, e contratto di finanziamento ovvero credito al consumo Cass.19000/2016, resa in fattispecie di collegamento, di fonte legale, tra un contratto di compravendita di autoveicolo, dichiarato risolto per inadempimento del fornitore, ed un contratto di finanziamento ovvero credito al consumo Cass. 19632/2016, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, di collegamento tra un contratto di vendita di un certificato di associazione in un complesso turistico residenziale affiliato ad un circuito scambio, contratto dichiarato nullo, ed un contratto di finanziamento . 2.4. In ogni caso, dunque detta clausola non è idonea ad escludere la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, il contratto di fornitura del periodo di godimento della multiproprietà, da un lato, ed il contratto di finanziamento del corrispettivo dovuto, dall’altro lato. Al contrario, proprio l’assunzione della clausola in questione come centrale, nell’interpretazione dell’operazione economica posta in essere tra le parti, ha indotto la Corte distrettuale a sottovalutare eventuali indici di collegamento funzionale tra i due negozi, quali la contestualità dei contratti, il versamento del finanziamento dalla società finanziatrice direttamente alla società venditrice, fornitrice del bene di consumo, con perfezionamento della vendita, la pre-individuazione della società finanziatrice da parte della venditrice, indipendentemente dall’esclusiva cfr., in motivazione, Cass. 19632/2016 . Peraltro, come evidenziato dai ricorrenti nella parte finale del primo motivo, nel presente giudizio, il contratto di compravendita non è stato risolto per inadempimento del fornitore ma è stato addirittura dichiarato nullo, per indeterminatezza dell’oggetto, cosicché la clausola n. 3 non risulta, anche per tale ragione, decisiva nella controversia in esame. 2.5. Dal nesso di interdipendenza fra i negozi, anche se non di fonte legale, poteva derivare poi che le vicende dell’uno dovessero ripercuotersi su quelle dell’altro, condizionandone la validità e l’efficacia in tema di collegamento negoziale, vedasi Cass. 9388/91 Cass.474/94 C.C.5966/2001 Cass.3589/2010 Cass.19899/20/5 . Nella specie, il contratto di compravendita è stato dichiarato nullo, come sopra rammentato. 3. I giudice del rinvio dovrà quindi, in primo luogo, valutare se, nella specie, si sia in presenza di una tipologia di contratto di credito al consumo previsto dall’articolo 124, comma 3 del T.U.B. nel testo originario trattandosi di contratti stipulati nel 2001 , dovendo, in tal caso, ravvisarsi un collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dal rapporto tra finanziatore e venditore, spesso presente nella forma della convenzione non esclusiva, essendo sufficiente che l’operazione di finanziamento risulti finalizzata all’acquisto di un bene o di un servizio determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore. Solo se il contratto per cui è causa non rientri in tale tipologia di credito al consumo, la Corte di merito dovrà valutare l’esistenza del collegamento negoziale sulla base della volontà delle parti, escludendo rilievo, per quel che si è precisato, alla clausola limitativa della opponibilità delle eccezioni al finanziatore cfr. Cass. 19632/2016 . 5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso assorbiti i restanti , va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.